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2 partecipanti
mansioni superiori
E' possibile attribuire a un dipendente le mansioni superiori per un periodo limitato se non vi è il posto vacante in organico? grazie
ragioniere- Messaggi : 613
Data d'iscrizione : 19.07.11
mansioni
non e' possibile poiche' espresso presupposto e' non solo la vacanza del posto ma anche l'attivazione e la pendenza delle procedure concorsuali.
da un mio post
Per quanto riguarda l’assegnazione del dipendente a mansioni superiori, essa può effettuarsi nei limiti stabiliti dall’art 52, comma 2, del Dlg.vo n. 165/2001xv e
dall’art. 8 CCNL 14.09.2000, ovvero per obiettive esigenze di servizio, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, o nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. In tali casi, il dipendente ha diritto, per il periodo di effettiva prestazione, al trattamento previsto per la qualifica superiore. Al fuori di dette ipotesi, l'assegnazione è nulla, ma al lavoratore deve essere corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti di carriera automatici.
Per trattamento previsto e' indubbio che l'equivalenza delle funzioni preveda l'equivalenza del trattamento anche per l'accessorieta'
da un mio post
Per quanto riguarda l’assegnazione del dipendente a mansioni superiori, essa può effettuarsi nei limiti stabiliti dall’art 52, comma 2, del Dlg.vo n. 165/2001xv e
dall’art. 8 CCNL 14.09.2000, ovvero per obiettive esigenze di servizio, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, o nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. In tali casi, il dipendente ha diritto, per il periodo di effettiva prestazione, al trattamento previsto per la qualifica superiore. Al fuori di dette ipotesi, l'assegnazione è nulla, ma al lavoratore deve essere corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti di carriera automatici.
Per trattamento previsto e' indubbio che l'equivalenza delle funzioni preveda l'equivalenza del trattamento anche per l'accessorieta'
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