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RENDITA CATASTALE TROPPO BASSA..
Buongiorno
in seguito a controlli casuali abbiamo riscontrato che alcuni immobili secondo il ns parere hanno una rendita catastale palesemente troppo bassa rispetto alle caratteristiche reali dell'immobile (accatastato di recente) e rispetto alle rendite degli altri immobili presenti sul terriotrio.
In questo caso il comune può intraprendere qualche azione in merito?
grazie
in seguito a controlli casuali abbiamo riscontrato che alcuni immobili secondo il ns parere hanno una rendita catastale palesemente troppo bassa rispetto alle caratteristiche reali dell'immobile (accatastato di recente) e rispetto alle rendite degli altri immobili presenti sul terriotrio.
In questo caso il comune può intraprendere qualche azione in merito?
grazie
ecotilio- Messaggi : 154
Data d'iscrizione : 05.01.12
Rendita
I nuovi accatastamenti vengon redatti con il Docfa che l'agenzia del territorio invia sul portale dei comuni ai comuni stessi.
Gli Utc scaricano e verificano ed in questo contesto sollevano i dubbi evidenziati.
Poiche' molti uffici tecnici non operano in tal senso non resta che l'applicazione del comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311
Gli Utc scaricano e verificano ed in questo contesto sollevano i dubbi evidenziati.
Poiche' molti uffici tecnici non operano in tal senso non resta che l'applicazione del comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311
docfa non conguo
Paolo Gros ha scritto:I nuovi accatastamenti vengon redatti con il Docfa che l'agenzia del territorio invia sul portale dei comuni ai comuni stessi.
Gli Utc scaricano e verificano ed in questo contesto sollevano i dubbi evidenziati.
Poiche' molti uffici tecnici non operano in tal senso non resta che l'applicazione del comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311
Salve,
qualora non sussistano i presupposti per l'applicazione del comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e la gli accatastamenti redatti con il Docfa siano palesemente non congrui, come si dovrà procedere?
Grazie
Ant0- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 10.10.12
Re: RENDITA CATASTALE TROPPO BASSA..
l'unica strada, ed aggiungerei, opportuna, per il comune è il comma 336 :
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
se invece i fabbricati accatastati non hanno corrispondenza urbanistica, spetta all'ufficio tecnico comunale segnalare all'AgT la discordanza tra quanto autorizzato e quanto accatastato, controllando le pratiche docfa disponibili mensilmente nel portale dei comuni, come indicato da paolo
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
se invece i fabbricati accatastati non hanno corrispondenza urbanistica, spetta all'ufficio tecnico comunale segnalare all'AgT la discordanza tra quanto autorizzato e quanto accatastato, controllando le pratiche docfa disponibili mensilmente nel portale dei comuni, come indicato da paolo
336 se intervengono variazioni, ma se il docfa è infedele?
lucio_imu ha scritto:l'unica strada, ed aggiungerei, opportuna, per il comune è il comma 336 :
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
se invece i fabbricati accatastati non hanno corrispondenza urbanistica, spetta all'ufficio tecnico comunale segnalare all'AgT la discordanza tra quanto autorizzato e quanto accatastato, controllando le pratiche docfa disponibili mensilmente nel portale dei comuni, come indicato da paolo
Caro Lucio,
l'applicazione del c. 336 presuppone "intervenute variazioni edilizie"; in assenza di tali variazioni, ma in presenza di un Docfa "Infedele", non mi è chiaro quale strumento può adottare il Comune per richiedere la revisione della rendita.
Grazie
Antonio
Ant0- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 10.10.12
Re: RENDITA CATASTALE TROPPO BASSA..
Essendo immobili accatastati di recente è quanto mai possibile attivare la procedura del comma 336 richiedendo ai titolari di diritti reali sugli immobili, registrati in maniera non aderente alla realtà, di provvedere a presentare una denuncia di variazione catastale (nel docfa è indicata anche la data di costruzione e la data di eventuale ristrutturazione)
Di tale richiesta il Comune dà notizia al competente ufficio del Territorio che, in caso di inattività del proprietario dell’immobile, provvede ad attribuire la rendita (o la nuova rendita) d’ufficio
E' ovvio che il comune debba avere dei riscontri oggettivi per contestare la rendita attribuita, sia come finiture che come dimensione dei locali che come ubicazione.
Contestare una categoria A/5 è semplice, una categoria A/4 è possibile, una categoria A/3 meglio rinunciare
Di tale richiesta il Comune dà notizia al competente ufficio del Territorio che, in caso di inattività del proprietario dell’immobile, provvede ad attribuire la rendita (o la nuova rendita) d’ufficio
E' ovvio che il comune debba avere dei riscontri oggettivi per contestare la rendita attribuita, sia come finiture che come dimensione dei locali che come ubicazione.
Contestare una categoria A/5 è semplice, una categoria A/4 è possibile, una categoria A/3 meglio rinunciare
Re: RENDITA CATASTALE TROPPO BASSA..
lucio_imu ha scritto:Essendo immobili accatastati di recente è quanto mai possibile attivare la procedura del comma 336 richiedendo ai titolari di diritti reali sugli immobili, registrati in maniera non aderente alla realtà, di provvedere a presentare una denuncia di variazione catastale (nel docfa è indicata anche la data di costruzione e la data di eventuale ristrutturazione)
Di tale richiesta il Comune dà notizia al competente ufficio del Territorio che, in caso di inattività del proprietario dell’immobile, provvede ad attribuire la rendita (o la nuova rendita) d’ufficio
E' ovvio che il comune debba avere dei riscontri oggettivi per contestare la rendita attribuita, sia come finiture che come dimensione dei locali che come ubicazione.
Contestare una categoria A/5 è semplice, una categoria A/4 è possibile, una categoria A/3 meglio rinunciare
Il caso in esame riguarda una cat. D1 di costruzione non recente che fino ad ieri ha calcolato e pagato l'imposta sulla basse della rendita presunta, oggi presenta un DOCFA con rendite nettamente inferiori. L'opposizione da parte dell'Ente è legittima, ma lo strumento di opposizione c. 336 è adeguato al caso?
Ant0- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 10.10.12
Re: RENDITA CATASTALE TROPPO BASSA..
confermo che non vi è altro strumento che il comma 336 per il riclassamento e che risulta necessario verificare con attenzione quanto dichiarato nel docfa e soprattutto i titoli abilitativi e la documentazione in possesso del comune per contestare il classamento
E' da segnalare che gli immobili di categoria "D" hanno un classamento con stima diretta e pertanto ritengo sia ancora + difficile contestare il classamento
E' da segnalare che gli immobili di categoria "D" hanno un classamento con stima diretta e pertanto ritengo sia ancora + difficile contestare il classamento
Art. 34-quinquies Legge 9 marzo 2006, n. 80
lucio_imu ha scritto:confermo che non vi è altro strumento che il comma 336 per il riclassamento e che risulta necessario verificare con attenzione quanto dichiarato nel docfa e soprattutto i titoli abilitativi e la documentazione in possesso del comune per contestare il classamento
E' da segnalare che gli immobili di categoria "D" hanno un classamento con stima diretta e pertanto ritengo sia ancora + difficile contestare il classamento
Buongiorno Lucio,
la mia "indagine" web ha portato alla scoperta di un ulteriore strumento di verifica del Docfa:
Art. 34-quinquies Legge 9 marzo 2006, n. 80
Disposizioni di semplificazione in materia edilizia
1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attivita', di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformita' a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attivita' di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sara' operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unita' immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonche' le relative modalita' di interscambio.
Cosa ne pensi?
Grazie sempre!
Ant0- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 10.10.12
Rendita
quando segnalai ...Gli Utc scaricano e verificano ed in questo contesto sollevano i dubbi evidenziati.
intendevo proprio questo.
intendevo proprio questo.
Re: RENDITA CATASTALE TROPPO BASSA..
sia io che paolo avevamo già evidenziato questa soluzione :
.....se invece i fabbricati accatastati non hanno corrispondenza urbanistica, spetta all'ufficio tecnico comunale segnalare all'AgT la discordanza tra quanto autorizzato e quanto accatastato, controllando le pratiche docfa disponibili mensilmente nel portale dei comuni, come indicato da paolo..........
.....se invece i fabbricati accatastati non hanno corrispondenza urbanistica, spetta all'ufficio tecnico comunale segnalare all'AgT la discordanza tra quanto autorizzato e quanto accatastato, controllando le pratiche docfa disponibili mensilmente nel portale dei comuni, come indicato da paolo..........
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