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rateazione
Le deleghe di pagamento F24 per l’IMU già compilate, senza l’indicazione della scelta all’interno del quadro “rateazione/mese rif.”, sono comunque considerare corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane spa e agenti della riscossione).
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso ieri resa.
L’Amministrazione finanziaria ricorda innanzitutto che, in base all’art. 4, comma 5, lett. i) del DL n. 16/2012 (conv. L. n. 44/2012), per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze può essere versata in tre rate, di cui la prima e la seconda – rispettivamente, entro il 18 giugno e il 17 settembre 2012 – in misura pari a 1/3 dell’importo dovuto applicando le aliquote e le detrazioni di base, mentre la terza rata, che scade il 17 dicembre 2012, va versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle rate precedenti, tenendo conto delle aliquote deliberate dai Comuni.
In alternativa, la stessa imposta può essere versata in due rate, come previsto per tutti gli altri immobili: in tal caso, la prima rata, entro il 18 giugno 2012, è pari al 50% dell’imposta dovuta applicando le aliquote di base e le detrazioni; la seconda rata, che scade il 17 dicembre 2012, va versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, tenendo conto delle aliquote deliberate dai singoli Comuni.
Nel comunicato stampa, l’Agenzia precisa poi che, ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all’IMU, è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento di giugno (1 o 2 per l’acconto, nel formato, rispettivamente, 0101 e 0102).
Per quanto riguarda, però, le deleghe già compilate, esse sono considerate corrette e vanno accettate dagli intermediari della riscossione.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso ieri resa.
L’Amministrazione finanziaria ricorda innanzitutto che, in base all’art. 4, comma 5, lett. i) del DL n. 16/2012 (conv. L. n. 44/2012), per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze può essere versata in tre rate, di cui la prima e la seconda – rispettivamente, entro il 18 giugno e il 17 settembre 2012 – in misura pari a 1/3 dell’importo dovuto applicando le aliquote e le detrazioni di base, mentre la terza rata, che scade il 17 dicembre 2012, va versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle rate precedenti, tenendo conto delle aliquote deliberate dai Comuni.
In alternativa, la stessa imposta può essere versata in due rate, come previsto per tutti gli altri immobili: in tal caso, la prima rata, entro il 18 giugno 2012, è pari al 50% dell’imposta dovuta applicando le aliquote di base e le detrazioni; la seconda rata, che scade il 17 dicembre 2012, va versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, tenendo conto delle aliquote deliberate dai singoli Comuni.
Nel comunicato stampa, l’Agenzia precisa poi che, ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all’IMU, è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento di giugno (1 o 2 per l’acconto, nel formato, rispettivamente, 0101 e 0102).
Per quanto riguarda, però, le deleghe già compilate, esse sono considerate corrette e vanno accettate dagli intermediari della riscossione.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
rateazioni
Fonte:amministrazionicomunali.it
Venerdì 18 Maggio il Ministero delle Finanze, ha pubblicato la circolare N. 3/DF sull'applicazione dell'IMU 2012 (link alla news), insieme ad un file con una serie di indicazioni e casi pratici (http://www.finanze.gov.it/export/download/Fiscalita-locale/IMU_semplice_18_maggio_x3x.pdf)
Ci siamo accorti ieri che quello stesso file è stato successivamente aggiornato, in particolare con indicazio ni sulla rateazione da inserire sul Modello F24 per l'imposta sull'abitazione principale.
La cosa che da subito ha lasciato perplesso più di una persona è che il Ministero ha introdotto una diversa forma di indicazione della rateazione (che sappiamo per certo differire da quella richiesta da più di una banca) e cioè:
Caso di 3 rate:
Acconto IMU (18 giugno) barrare la casella "Acc." e nel campo "rateazione/mese rif." indicare 0102 (pagamento della prima rata)
Acconto IMU(17 settembre) barrare la casella "Acc." e nel campo "rateazione/mese rif." indicare 0202 (pagamento della seconda rata)
Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella "Saldo" e nel campo "rateazione/mese rif." indicare 0101
Caso di 2 rate:
Acconto IMU (18 giugno) barrare la casella "Acc." e nel campo "rateazione/mese rif." indicare 0101 (0101 significa "pagamento dell’acconto in unica soluzione")
Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella "Saldo" e nel campo "rateazione/mese rif." indicare 0101
Ci sembra di capire (e ringraziamo chi ci ha aiutato a intrepretare i chiarimenti del Ministero delle Finanze) che la rateazione non si riferisce all'intero tributo ma separatamente all'acconto e al saldo.
Pertanto, pagare in due rate dovrebbe significare pagare sia l'acconto che il saldo in unica soluzione 0101.
Per il pagamento in tre rate, l'acconto viene pagato in due volte 0102 e 0202, mentre il saldo non rateizzato è 0101.
Sempre che questa nostra interpretazione si riveli corretta.
Per capire se avete la nuova versione verificate il numero di pagine. La versione di venerdì è di 57 pagine, la nuova di 59 pagine e riporta questi chiarimenti ed esempi a Pagina 23 e seguenti.
Venerdì 18 Maggio il Ministero delle Finanze, ha pubblicato la circolare N. 3/DF sull'applicazione dell'IMU 2012 (link alla news), insieme ad un file con una serie di indicazioni e casi pratici (http://www.finanze.gov.it/export/download/Fiscalita-locale/IMU_semplice_18_maggio_x3x.pdf)
Ci siamo accorti ieri che quello stesso file è stato successivamente aggiornato, in particolare con indicazio ni sulla rateazione da inserire sul Modello F24 per l'imposta sull'abitazione principale.
La cosa che da subito ha lasciato perplesso più di una persona è che il Ministero ha introdotto una diversa forma di indicazione della rateazione (che sappiamo per certo differire da quella richiesta da più di una banca) e cioè:
Caso di 3 rate:
Acconto IMU (18 giugno) barrare la casella "Acc." e nel campo "rateazione/mese rif." indicare 0102 (pagamento della prima rata)
Acconto IMU(17 settembre) barrare la casella "Acc." e nel campo "rateazione/mese rif." indicare 0202 (pagamento della seconda rata)
Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella "Saldo" e nel campo "rateazione/mese rif." indicare 0101
Caso di 2 rate:
Acconto IMU (18 giugno) barrare la casella "Acc." e nel campo "rateazione/mese rif." indicare 0101 (0101 significa "pagamento dell’acconto in unica soluzione")
Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella "Saldo" e nel campo "rateazione/mese rif." indicare 0101
Ci sembra di capire (e ringraziamo chi ci ha aiutato a intrepretare i chiarimenti del Ministero delle Finanze) che la rateazione non si riferisce all'intero tributo ma separatamente all'acconto e al saldo.
Pertanto, pagare in due rate dovrebbe significare pagare sia l'acconto che il saldo in unica soluzione 0101.
Per il pagamento in tre rate, l'acconto viene pagato in due volte 0102 e 0202, mentre il saldo non rateizzato è 0101.
Sempre che questa nostra interpretazione si riveli corretta.
Per capire se avete la nuova versione verificate il numero di pagine. La versione di venerdì è di 57 pagine, la nuova di 59 pagine e riporta questi chiarimenti ed esempi a Pagina 23 e seguenti.
Re: rateazione
Sono un contribuente
Oggi ho compilato online con home banking di intesa-sanpaolo l'F24. Il campo rateazione è da compilare obbligatoriamente con questa modalità.
Telefono al servizio clienti per l'assistenza e mi si dice che in caso di pagamento in 2 rate (giugno e dicembre) bisogna indicare il codice 0102, mentre in caso di 3 rate (giugno-settembre-dicembre) bisogna indicare il codice 0103. Tutto ciò si evince da una comunicazione dell'Agenzia Entrate del 23 maggio a loro mani.
Procedo alla compilazione della delega.
Cerco in rete conferma e trovo invece che i codici da indicare sono rispettivamente 0101 per il pagamento in due rate e 0102 per il pagamento in tre rate (dove 1 e 2 stanno per nr di rate di acconto).
Io non trovo nessuna circolare della A.E. dove si parla di codice 0103: ma è possibile che degli operatori di una banca delegata alla riscossione non siano in grado di dare indicazioni giuste ?
Cosa si rischia in caso di indicazione errate del codice ratezione ?
Oggi ho compilato online con home banking di intesa-sanpaolo l'F24. Il campo rateazione è da compilare obbligatoriamente con questa modalità.
Telefono al servizio clienti per l'assistenza e mi si dice che in caso di pagamento in 2 rate (giugno e dicembre) bisogna indicare il codice 0102, mentre in caso di 3 rate (giugno-settembre-dicembre) bisogna indicare il codice 0103. Tutto ciò si evince da una comunicazione dell'Agenzia Entrate del 23 maggio a loro mani.
Procedo alla compilazione della delega.
Cerco in rete conferma e trovo invece che i codici da indicare sono rispettivamente 0101 per il pagamento in due rate e 0102 per il pagamento in tre rate (dove 1 e 2 stanno per nr di rate di acconto).
Io non trovo nessuna circolare della A.E. dove si parla di codice 0103: ma è possibile che degli operatori di una banca delegata alla riscossione non siano in grado di dare indicazioni giuste ?
Cosa si rischia in caso di indicazione errate del codice ratezione ?
robiM- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 15.05.12
rateazione
in nessun caso gli verranno richieste delle sanzioni per parziale pagamento in quanto:
- D.L. 201/2011, art.13, comma 12-bis - "Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura ...";
- D.Lgs. 472/1997, art.6, comma 2 - "Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, ..." e nessuna Commissione Tributaria Provinciale potrà negare la confusione normativa sorta con l'introduzione dell'IMU.
- D.L. 201/2011, art.13, comma 12-bis - "Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura ...";
- D.Lgs. 472/1997, art.6, comma 2 - "Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, ..." e nessuna Commissione Tributaria Provinciale potrà negare la confusione normativa sorta con l'introduzione dell'IMU.
Re: rateazione
il comunicato agenzia entrate del 23 5 riporta questo (stralcio colonna)
Nella colonna RATEAZIONE/REGIONE/PROV., gli zeri iniziali possono non essere indicati; 'NNRR' indicano rispettivamente la rata oggetto di pagamento ed il numero di ratecomplessivo; 'T0' e 'T1' rappresentano la territorialità competente per il tributo da referenziare con i codici disponibili sulle rispettive tabelle T0 - Tabella Regioni e Provincieautonome e T1- Tabella Enti locali.
dove per la colonna imu si dice 3912 D IMU (*) NNRR AAAA
IMU-IMPOSTA MUNIC.PROPRIA SU ABITAZ.PRINC.E
REL.PERTINEN.A.13,C.7DL201/11-COMUNE
Nella colonna RATEAZIONE/REGIONE/PROV., gli zeri iniziali possono non essere indicati; 'NNRR' indicano rispettivamente la rata oggetto di pagamento ed il numero di ratecomplessivo; 'T0' e 'T1' rappresentano la territorialità competente per il tributo da referenziare con i codici disponibili sulle rispettive tabelle T0 - Tabella Regioni e Provincieautonome e T1- Tabella Enti locali.
dove per la colonna imu si dice 3912 D IMU (*) NNRR AAAA
IMU-IMPOSTA MUNIC.PROPRIA SU ABITAZ.PRINC.E
REL.PERTINEN.A.13,C.7DL201/11-COMUNE
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: rateazione
francodan ha scritto:il comunicato agenzia entrate del 23 5 riporta questo (stralcio colonna)
Nella colonna RATEAZIONE/REGIONE/PROV., gli zeri iniziali possono non essere indicati; 'NNRR' indicano rispettivamente la rata oggetto di pagamento ed il numero di ratecomplessivo; 'T0' e 'T1' rappresentano la territorialità competente per il tributo da referenziare con i codici disponibili sulle rispettive tabelle T0 - Tabella Regioni e Provincieautonome e T1- Tabella Enti locali.
dove per la colonna imu si dice 3912 D IMU (*) NNRR AAAA
IMU-IMPOSTA MUNIC.PROPRIA SU ABITAZ.PRINC.E
REL.PERTINEN.A.13,C.7DL201/11-COMUNE
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Visto ora la circolare, dovrebbe essere chiaro.
robiM- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 15.05.12
Re: rateazione
[quote="Paolo Gros"]in nessun caso gli verranno richieste delle sanzioni per parziale pagamento in quanto:
- D.L. 201/2011, art.13, comma 12-bis - "Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura ...";
- D.Lgs. 472/1997, art.6, comma 2 - "Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, ..." e nessuna Commissione Tributaria Provinciale potrà negare la confusione normativa sorta con l'introduzione dell'IMU.
[/quote
Immagino che non si incorra in problemi anche in caso di errori di carattere "formale". Nel modello F24 ho omesso (dimenticanza) la cifra corrispondente alla detrazione
L'imposta versata è esatta (verificata più volte con diversi programmi di calcolo), ma manca l'indicazione della detrazione utilizzata.
In questi casi è utile/necessario fare una segnalazione all'Ufficio Tributi ?
- D.L. 201/2011, art.13, comma 12-bis - "Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura ...";
- D.Lgs. 472/1997, art.6, comma 2 - "Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, ..." e nessuna Commissione Tributaria Provinciale potrà negare la confusione normativa sorta con l'introduzione dell'IMU.
[/quote
Immagino che non si incorra in problemi anche in caso di errori di carattere "formale". Nel modello F24 ho omesso (dimenticanza) la cifra corrispondente alla detrazione
L'imposta versata è esatta (verificata più volte con diversi programmi di calcolo), ma manca l'indicazione della detrazione utilizzata.
In questi casi è utile/necessario fare una segnalazione all'Ufficio Tributi ?
robiM- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 15.05.12
Re: rateazione
se anche la detrazione viene omessa o è sbagliata non cambia nulla non è un campo fondamentale che incide su quanto viene versato
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
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