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2 partecipanti
TARIFFA TARSU NELLE ZONE NON SERVITE
Sono il Responsabile ufficio tributi di un comune.
I miei contribuenti sostengono che il pagamento della TARSU nelle zone non servite dalla raccolta dei rifiuti NON è DOVUTO!!!
Io invece ho mandato loro un accertamento a partire dal 2006 dove accerto il dovuto.
Nonostante nel d.lgs 507/93 il legislatore dice che la tassa è dovuta in misura massima del 40%, loro sostengono che ci siamo delle sentenze, pareri di anni precedenti che confermino l'esenzione del tributo. Dalle mie ricerche giurisprudenziali ho risultati diametralmente opposti;
Conoscete delle sentenze o pareri in merito???
Come la pensate su tale argomentazione????
Grazie
I miei contribuenti sostengono che il pagamento della TARSU nelle zone non servite dalla raccolta dei rifiuti NON è DOVUTO!!!
Io invece ho mandato loro un accertamento a partire dal 2006 dove accerto il dovuto.
Nonostante nel d.lgs 507/93 il legislatore dice che la tassa è dovuta in misura massima del 40%, loro sostengono che ci siamo delle sentenze, pareri di anni precedenti che confermino l'esenzione del tributo. Dalle mie ricerche giurisprudenziali ho risultati diametralmente opposti;
Conoscete delle sentenze o pareri in merito???
Come la pensate su tale argomentazione????
Grazie
Ultima modifica di Stefadep il Lun 18 Apr 2011 - 16:21 - modificato 1 volta.
Tarsu
La problematica e' assai datata.
Occorre nello specifico verificare il regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti.
All'interno di detto regolamento obbligatorio ( che non deve essere confuso con il regolamento Tarsu che norma la tariffa etc etc ) e' contenuta la mappa che delimita il perimetro di raccolta.
Fll'interno del perimetro di raccolta tutti sono tenuti ( salvo esclusioni da regolamento Tarsu) al pagamento della tassa .
Il problema si pone al di fuori di detto perimetro: e' evidente che il soggetto Alfa che si trova fuori dal perimetro i rifiuti li produca , anche potenzialmente, e non possa autonomamente metterseli in tasca o eliminarli con processi di autodistruzione.
Cio' detto, il soggetto Alfa portera' i propri rifiuti al piu' vicino cassonetto o area ecologica disponibile all'interno del perimetro di raccolta succitato.
E' quindi assolutamente necessario che tutto questo sia previsto e regolamentato nel regolamento Tarsu poiche' se il soggetto Alfa si trova a 100 metri dal primo cassonetto utile nel perimetro potra' ad esempio fruire di una riduzione ad esempio del 10% sulla tassa , il soggetto Beta si trova a 500m e fruisce ad esempio di una riduzione del 20% , il soggetto Gamma ad 1 Km e fruisce di una riduzione del 30% etc etc etc .
Ovviamente occorre verificare :
Perimetro di raccolta
Distanza dal primo cassonetto utile
e su tali parametri graduare la riduzione della tassa che ovviamente riguarda comunque la raccolta presso il cassonetto ed il conseguente smaltimento.
In assenza di reolamentazione , che invece consiglio vivamente per un principio perequativo , la tassa e' dovuta almeno per il 40% del suo ammontare.
L'esenzione opera esclusivamente qualora il soggetto privato dimostri di smaltire i rifiuti altrimenti...il che non e' possibile.( spetta al soggetto tale dimostrazione poiche' il soggetto non richiede riduzione ma esenzione ).
Occorre nello specifico verificare il regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti.
All'interno di detto regolamento obbligatorio ( che non deve essere confuso con il regolamento Tarsu che norma la tariffa etc etc ) e' contenuta la mappa che delimita il perimetro di raccolta.
Fll'interno del perimetro di raccolta tutti sono tenuti ( salvo esclusioni da regolamento Tarsu) al pagamento della tassa .
Il problema si pone al di fuori di detto perimetro: e' evidente che il soggetto Alfa che si trova fuori dal perimetro i rifiuti li produca , anche potenzialmente, e non possa autonomamente metterseli in tasca o eliminarli con processi di autodistruzione.
Cio' detto, il soggetto Alfa portera' i propri rifiuti al piu' vicino cassonetto o area ecologica disponibile all'interno del perimetro di raccolta succitato.
E' quindi assolutamente necessario che tutto questo sia previsto e regolamentato nel regolamento Tarsu poiche' se il soggetto Alfa si trova a 100 metri dal primo cassonetto utile nel perimetro potra' ad esempio fruire di una riduzione ad esempio del 10% sulla tassa , il soggetto Beta si trova a 500m e fruisce ad esempio di una riduzione del 20% , il soggetto Gamma ad 1 Km e fruisce di una riduzione del 30% etc etc etc .
Ovviamente occorre verificare :
Perimetro di raccolta
Distanza dal primo cassonetto utile
e su tali parametri graduare la riduzione della tassa che ovviamente riguarda comunque la raccolta presso il cassonetto ed il conseguente smaltimento.
In assenza di reolamentazione , che invece consiglio vivamente per un principio perequativo , la tassa e' dovuta almeno per il 40% del suo ammontare.
L'esenzione opera esclusivamente qualora il soggetto privato dimostri di smaltire i rifiuti altrimenti...il che non e' possibile.( spetta al soggetto tale dimostrazione poiche' il soggetto non richiede riduzione ma esenzione ).
Domande e risposte - la mercificazione
Per tutti i colleghi.
Se cliccate sul link
http://www.utilla.it/esperto/TARSU_riduzione_per_le_zone_non_servite-I06QQS0000003930.aspx
....si puo' avere la risposta al quesito con 7 € ...
stendo un velo pietoso e lascio a voi ogni considerazione.
Se cliccate sul link
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....si puo' avere la risposta al quesito con 7 € ...
stendo un velo pietoso e lascio a voi ogni considerazione.
Re: TARIFFA TARSU NELLE ZONE NON SERVITE
si infatti.... 7 euroooooooooooooooooooooo....
questo blog è fantastico...scambio di idee e interpretazioni tra professionisti!!!!!!!!!!!!
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