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richiesta congedo parentale

4 partecipanti

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richiesta congedo parentale Empty richiesta congedo parentale

Messaggio  Cibagails Mar 29 Mar 2011 - 5:55

Ciao, volevo sapere entro quanti giorni può essere richiesta la fruizione del congedo facoltativo parentale e la normativa di riferimento. Grazie

Cibagails

Messaggi : 25
Data d'iscrizione : 03.02.11

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richiesta congedo parentale Empty Congedo parentale facoltativo

Messaggio  Paolo Gros Mar 29 Mar 2011 - 9:22

ASTENSIONE FACOLTATIVA

La durata massima del congedo della madre è di 6 mesi.

L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello cui ha diritto il padre lavoratore subordinato, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente.

Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi, anche frazionatamente (ad esempio: 6 mesi per la madre e 5 per il padre, 4 mesi per la madre e 7 per il padre).

Se la madre è - o diventa - una single, le spettano per intero i 10 mesi.

Si rientra in tale condizione in caso di morte del padre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte del padre, o di affidamento della figlia o del figlio solo alla madre, risultante da un provvedimento formale.

Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni.

Mentre finora il congedo doveva essere utilizzato a partire dal termine dell'astensione obbligatoria e entro il 1° anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8 anni.

Questo significa che il periodo di astensione facoltativa non goduto con la vecchia disciplina diventa utilizzabile fino alla nuova e più elevata soglia di età. Quindi, se la figlia o il figlio non ha ancora 8 anni e la madre non ha utilizzato parte o tutta l'astensione facoltativa oppure è - o è diventata - una single, la parte residua è da ora in poi fruibile.

L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento.

Retribuzione: i primi trenta giorni, nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa, retribuzione intera (art. 11, CCNL 15/3/2001).
Successivamente, senza condizioni di reddito, retribuzione al 30% per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruibile per i genitori naturali fino al terzo anno di vita del bambino (e cioè fino al giorno, compreso, del terzo compleanno).

Inoltre, subordinatamente a determinate condizioni di reddito, tale retribuzione al 30% è corrisposta per un periodo massimo fino a 10 o 11 mesi per i genitori naturali fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, dopo che i genitori stessi abbiano già fruito di 6 mesi complessivi di astensione entro il terzo anno, per i periodi eventualmente non ancora fruiti.

Ai sensi delle CC.MM del Tesoro n. 49 del 25 ottobre 2000, della Funzione Pubblica n. 14 del 16 novembre 2000 e dell'INPDAP n. 49 del 27 novembre 2000, ai fini della retribuzione intera dei primi 30 giorni, si considera il cumulo dei giorni di ciascuno dei genitori.
Bisogna tuttavia tenere presente la Nota del 20.12.2007, prot. n. 24109 per ciò che riguarda la retribuzione del congedo se usufruito dopo i 3 anni di vita del bambino:

“…il trattamento economico intero deve corrispondersi, in via generale , per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 33, ritenendo pertanto che, come sottolineato dal MEF, il comportamento assunto dalle Ragionerie provinciali è, allo stato, conforme al quadro normativo che regola la materia."

Validità: a tutti gli effetti, tranne ferie e 13° mensilità per i periodi oltre i primi 30 giorni.

Ricorda:

I periodi di assenza (astensione facoltativa e /o malattia bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi.

Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

PS: Quest’ultimo passaggio vuol dire che se c’è un periodo di interruzione didattica (per es. vacanze di Natale e di Pasqua) devi:

1. rientrare un giorno prima effettivamente in classe, interrompendo così il congedo.

2. Oppure, senza rientrare effettivamente in classe o presentarti fisicamente a scuola, lo devi, per esempio, interrompere con malattia tua personale.

3. Oppure, senza rientrare effettivamente in classe, ti devi presentare di persona a scuola il primo giorno di interruzione di attività didattica in modo che la tua presenza, seppur formale, interrompe il congedo e quindi sei considerata da quel giorno in “serivizio”.

Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.

Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

2. RIPOSI PER ALLATTAMENTO

La madre e il padre lavoratori dipendenti, durante il primo anno di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento), hanno diritto:

a 2 ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
a 1 ora al giorno se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore.

Spettano solo al padre:

se il figlio è affidato al solo padre;
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista, etc.;
nel caso di morte o di grave infermità della madre.

Il padre non ha diritto ai riposi quando la madre non svolge attività lavorativa (tranne nel caso di morte o di grave infermità della madre).

Al padre non è consentito fruire di tali riposi orari se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa. E’ possibile, invece, che il padre utilizzi l’astensione facoltativa mentre la madre fruisce dei riposi orari giornalieri.

In caso di parto gemellare o plurimo i riposi orari per allattamento di cui sopra si raddoppiano.

Il padre, nel caso di parto gemellare o plurimo:

ha diritto alle sole ore aggiuntive che possono essere fruite anche durante l'astensione obbligatoria della madre quando sussiste il diritto della madre.

La domanda della madre va presentata al datore di lavoro.


3. ASTENSIONE PER MALATTIA DEL FIGLIO

Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, per la durata della malattia, e comunque fino al raggiungimento del terzo anno di vita.

Retribuzione Nei primi tre anni di vita del bambino, la retribuzione è pari al 100% nei primi 30 giorni per ogni anno di età del bambino; successivamente è prevista la contribuzione figurativa (ex art. 2 comma 2 del D.Lgs 546/96).

Se la figlia o il figlio che si ammala ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno.

Successivamente al terzo anno di vita del bambino, non spetta alcuna retribuzione con contribuzione figurativa.

Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo deve essere utilizzato alternativamente.

Chi sceglie di astenersi dal lavoro deve presentare al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

La malattia della figlia o del figlio deve risultare da certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La legge prevede questa sola condizione. Sono, quindi, da escludere controlli e obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, che sono stabilite solo per la malattia della lavoratrice e del lavoratore. E' quanto esplicitamente affermato nella circolare della Funzione Pubblica n. 14/2000.

Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte.






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Messaggio  Cibagails Mar 29 Mar 2011 - 9:53

Grazie Paolo, nel caso di oggettiva impossibilità può il rsponsabile del servizio pretendere lo stesso il rispetto dei 15 gg. di preavviso (il caso specifico riguarda l'assenza per una giornata lavorativa)?

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Messaggio  Paolo Gros Mar 29 Mar 2011 - 9:56

Certo in quanto facoltativo deve comunque permettere all'ente l'organizzazione del servizio.
Il congedo e' un diritto ma contrattualemnte normato ed un contratto osserva le necessita' sia del datore di lavoro che del lavoratore ...come giusto.
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Messaggio  martinsicuro Gio 5 Set 2013 - 15:33

Dalla lettura di quanto sopra esposto, si evince che nel caso di padre lavoratore subordinato e madre libera professionista (che non ne ha diritto), il padre può usufruire di un periodo complessivo di 7 mesi di c.p. , di cui 30 giorni al 100% e 6 mesi al 30%?
Inoltre, è possibile rientrare in anticipo dal congedo parentale ovvero interromperlo ? ad esempio, fare 4 mesi e poi rientrare in anticipo senza utilizzare i rimanenti 3 mesi.
Oppure, nel caso di malattia del lavoratore e/o malattia del bimbo (nei primi 30 giorni interamente retribuiti) il congedo parentale si può interrompere previa tempestiva comunicazione all'ente?
Grazie per l'eventuale cortes risposta

martinsicuro

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Messaggio  dibben Ven 6 Set 2013 - 10:19

martinsicuro ha scritto:Dalla lettura di quanto sopra esposto, si evince che nel caso di padre lavoratore subordinato e madre libera professionista (che non ne ha diritto), il padre può usufruire di un periodo complessivo di 7 mesi di c.p. , di cui 30 giorni al 100% e 6 mesi al 30%?
- Si.Il diritto al congedo è riconosciuto per ogni figlio e spetta al lavoratore e lavoratrice subordinata anche se l’altro genitore non ne ha diritto (es. lavoratore autonomo, libero professionista, collaboratore coordinato e continuativo, casalinga, disoccupato, etc.).
> il padre può assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato della durata massima di sei mesi, elevabile a sette, nel caso in cui Il padre lavoratore si avvale del congedo per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi potrà godere di un ulteriore mese di congedo (sette mesi invece di sei) con conseguente aumento del limite complessivo dei periodi di astensione di entrambi i genitori a undici mesi.
> la somma dei due periodi di astensione dal lavoro non può superare dieci o undici mesi nel caso di utilizzo da parte del padre di un ulteriore mese di congedo.
Con riferimento al trattamento economico del periodo di congedo parentale, spesso i contratti collettivi di lavoro prevedono condizioni di miglior favore. In tale caso trovano applicazione le disposizioni contrattuali,in quanto più favorevoli. Rientrano in questo i caso i CCNL del settore pubblico che prevedono la copertura retributiva al 100% per il primo mese di congedo parentale,  e al 30% per i restanti 5 mesi.
martinsicuro ha scritto:Oppure, nel caso di malattia del lavoratore e/o malattia del bimbo (nei primi 30 giorni interamente retribuiti) il congedo parentale si può interrompere previa tempestiva comunicazione all'ente?
-Si.Il periodo di CONGEDO PARENTALE PUÒ ESSERE SOSPESO in caso di:
> insorgenza della malattia (debitamente certificata) del genitore in congedo su richiesta del medesimo (circ. INPS n. 8/2003);
> insorgenza della malattia del bambino durante il periodo di congedo su richiesta del genitore interessato (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpello prot. n. 25/1/003004 del 28/08/06).
martinsicuro ha scritto:Inoltre, è possibile rientrare in anticipo dal congedo parentale ovvero interromperlo ? ad esempio, fare 4 mesi e poi rientrare in anticipo senza utilizzare i rimanenti 3 mesi.
-Si.L'interruzione del congedo parentale e rientro in anticipo in servizio, può essere richiesto con istanza scritta e adeguata motivazione all'Amm.ne di appartenenza che ne prende atto  per i successivi adempimenti di integrazione o modifica dell'atto amministrativo di concessione del beneficio.
martinsicuro ha scritto:Grazie per l'eventuale cortes risposta
Prego Very Happy 
Ulteriori informazioni le trovi nel post di Paolo più dettagliato a riguardo.
Ciao e buon lavoro.
dibben
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