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IMU terreno seminativo ereditato
Buon giorno,
per effetto della successione, alla morte di mio padre 20 anni fa, ho ereditato per 1/3 assieme a mia sorella (1/3) e mia mamma (1/3) la casa e un terreno seminativo incolto di 1400 mq che era di proprietà dei miei genitori.
In questa casa ci vive solo mia mamma da parecchi anni. Se ho capito bene l'IMU sulla casa la paga al 100% mia mamma con aliquota 4 per mille e con la detrazione. Ma per il terreno ognuna di noi deve pagare il suo terzo con le aliquote dei terreni agricoli? Mia sorella in particolare vive in affitto e non ha altro se non quel terzo di terreno e quel terzo di casa: deve pagare solo l'IMU per quel terzo di terreno?
Grazie.
per effetto della successione, alla morte di mio padre 20 anni fa, ho ereditato per 1/3 assieme a mia sorella (1/3) e mia mamma (1/3) la casa e un terreno seminativo incolto di 1400 mq che era di proprietà dei miei genitori.
In questa casa ci vive solo mia mamma da parecchi anni. Se ho capito bene l'IMU sulla casa la paga al 100% mia mamma con aliquota 4 per mille e con la detrazione. Ma per il terreno ognuna di noi deve pagare il suo terzo con le aliquote dei terreni agricoli? Mia sorella in particolare vive in affitto e non ha altro se non quel terzo di terreno e quel terzo di casa: deve pagare solo l'IMU per quel terzo di terreno?
Grazie.
carla62- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 31.05.12
Terreno
se il terreno e' identificabile catastalemente quale incolto e' fuori campo Imu , anche se molti la pensano diversamente ed assoggettano tali cespiti all'Imu inventandosi il moltiplicatore 135 ad essi non attribuibile
Re: IMU terreno seminativo ereditato
Paolo Gros ha scritto:se il terreno e' identificabile catastalemente quale incolto e' fuori campo Imu , anche se molti la pensano diversamente ed assoggettano tali cespiti all'Imu inventandosi il moltiplicatore 135 ad essi non attribuibile
grazie, sulla visura è così scritto:
qualità: semin arbor, classe 1, reddito dominicale 10,65
carla62- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 31.05.12
Re: IMU terreno seminativo ereditato
per la casa è applicabile il diritto d'abitazione del coniuge superstite e pertanto soggetto passivo IMU per il 100% è sua madre e nulla rilevano le altre quote di proprietà fino alla permanenza di tale diritto - aliquota 4 e detrazioni
per il terreno, da come esposta la domanda, dovrebbe trattarsi di terreno non configurabile come terreno agricolo ( terreno agricolo è terreno posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP ) e quindi nella casistica dei "terreni incolti"
Pur essendo pienamente in accordo con quanto indicato nella precedente risposta da Paolo, la circolare "chiarimenti" MEF del 18/05/2012 sostiene che tali terreni sono soggetti all'imposta con moltiplicatore 135
quindi, secondo la circolare :
ognuno dei proprietari, per le quote di rispettiva competenza, compresa madre, debbono calcolare e versare la loro quota di IMU in base al :
reddito dominicale, rivalutato del 25% x aliquota 7,6 x quota possesso x mesi di possesso
con codice tributo 3914 (50% imposta) e 3915 (50% imposta)
quindi agnuno di voi, avendo il 33% ciascuno, secondo la circolare e non come da nostra interpretazione, dovrà versare € 5,00 (€ 2,50 in acconto ed € 2,50 a saldo)
con questi casi concreti penso spossa essere chiaro che assoggettare i "terreni incolti" all'imu sia una paz.......
per il terreno, da come esposta la domanda, dovrebbe trattarsi di terreno non configurabile come terreno agricolo ( terreno agricolo è terreno posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP ) e quindi nella casistica dei "terreni incolti"
Pur essendo pienamente in accordo con quanto indicato nella precedente risposta da Paolo, la circolare "chiarimenti" MEF del 18/05/2012 sostiene che tali terreni sono soggetti all'imposta con moltiplicatore 135
quindi, secondo la circolare :
ognuno dei proprietari, per le quote di rispettiva competenza, compresa madre, debbono calcolare e versare la loro quota di IMU in base al :
reddito dominicale, rivalutato del 25% x aliquota 7,6 x quota possesso x mesi di possesso
con codice tributo 3914 (50% imposta) e 3915 (50% imposta)
quindi agnuno di voi, avendo il 33% ciascuno, secondo la circolare e non come da nostra interpretazione, dovrà versare € 5,00 (€ 2,50 in acconto ed € 2,50 a saldo)
con questi casi concreti penso spossa essere chiaro che assoggettare i "terreni incolti" all'imu sia una paz.......
Re: IMU terreno seminativo ereditato
Verifichi anche il limite minimo di versamento per il Comune. Può darsi che se il dovuto sono i 5 euro annuali calcolati da Lucio magari non deve fare alcun versamento.
EBELLE- Messaggi : 66
Data d'iscrizione : 22.03.12
Imu
qualità: semin arbor, classe 1, reddito dominicale 10,65
in presenza di una tale classificazione ritengo il soggetto proprietario tenuto alla dimostrazione del mancato utilizzo ai fini agricoli a che possa essere considerato incolto poiche' non per sua natura , ma per scelta
in presenza di una tale classificazione ritengo il soggetto proprietario tenuto alla dimostrazione del mancato utilizzo ai fini agricoli a che possa essere considerato incolto poiche' non per sua natura , ma per scelta
Re: IMU terreno seminativo ereditato
Grazie davvero per la professionalità.
Controllo col Comune allora il minimo. E data l'esiguità dell'importo e l'interpretabilità del fatto che sia incolto o meno credo che verserò l'imposta ugualmente.
Controllo col Comune allora il minimo. E data l'esiguità dell'importo e l'interpretabilità del fatto che sia incolto o meno credo che verserò l'imposta ugualmente.
carla62- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 31.05.12
Re: IMU terreno seminativo ereditato
Paolo Gros ha scritto:In tal caso non e' classificato quale incolto improduttivo e sconta l'Imu ordinaria
lucio_imu ha scritto: ....
per il terreno, da come esposta la domanda, dovrebbe trattarsi di terreno non configurabile come terreno agricolo ( terreno agricolo è terreno posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP ) e quindi nella casistica dei "terreni incolti"
Pur essendo pienamente in accordo con quanto indicato nella precedente risposta da Paolo, la circolare "chiarimenti" MEF del 18/05/2012 sostiene che tali terreni sono soggetti all'imposta con moltiplicatore 135
quindi, secondo la circolare :
ognuno dei proprietari, per le quote di rispettiva competenza, compresa madre, debbono calcolare e versare la loro quota di IMU in base al :
reddito dominicale, rivalutato del 25% x aliquota 7,6 x quota possesso x mesi di possesso
con codice tributo 3914 (50% imposta) e 3915 (50% imposta)
quindi agnuno di voi, avendo il 33% ciascuno, secondo la circolare e non come da nostra interpretazione, dovrà versare € 5,00 (€ 2,50 in acconto ed € 2,50 a saldo)
con questi casi concreti penso spossa essere chiaro che assoggettare i "terreni incolti" all'imu sia una paz.......
Scusate ma non capisco se mi sta sfuggendo qualcosa... perché qui (https://entilocali.forumattivo.it/t10227p30-terreni-agricoli-collinari) sostenete che i terreni (generici non gli agricoli) non pagano IMU e in questo post invece dite di si?
Mi sfugge qualcosa? Perché io sono dell'idea che con un reddito dominicale il terreno è soggetto IMU con aliquota ordinaria poi gli "agricoli" (così come definiti dalla norma) hanno le loro agevolazioni fino ad arrivare all'esenzione nei comuni montani ma di base tutti i terreni sono soggetti IMU... giusto?
PS: Anche per me è una pazzia ma con questa situazione normativa direi sia così.
DanieleGE- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56
Re: IMU terreno seminativo ereditato
le definizione di "terreno incolto" non riguarda la specifica qualità che risulta dalla visura al catasto terreni, ma lo stato di fatto del bene "terreno" ed il suo effettivo utilizzo, qualsiasi possa essere la sua qualità catastale (anche perchè molto spesso le variazioni di coltura non vengono effettuate e restano le stesse quasi per sempre, anche dopo passaggi di proprietà tra agricoltori e non)
quindi :
TERRENO AGRICOLO
per terreno agricolo s’intende il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
TERRENO "INCOLTO"
Un terreno non adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
In materia ICI il Ministero delle finanze aveva specificato che un’area, per essere considerata "terreno agricolo" deve ospitare un’attività agricola che abbia le caratteristiche dell’imprenditorialità, non dovendosi qualificare agricoli i terreni i cui frutti sono utilizzati per sé o per la propria famiglia.
Sintesi della circolare : I Terreni “Incolti”, in qualsiasi comune ubicati, sono soggetti all’imposta con moltiplicatore 135 ed aliquota di base 0,76 per cento
Si ritiene che la circolare di “chiarimento” MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012, nella parte riferita ai terreni incolti, non sia coerente con quanto stabilito dal testo normativo per le seguenti considerazioni :
Il comma 5 art. 13 stabilisce i moltiplicatori per il calcolo della base imponibile dei "terreni agricoli" (vedi definizione di terreno agricolo) e non dei “terreni” in linea generale, ne dei terreni incolti, che pertanto non avrebbero stabilito dalla legge il moltiplicatore per calcolo base imponibile.
- moltiplicatore 135 per terreni agricoli che non hanno la contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP
- moltiplicatore 110 e per i terreni agricoli che hanno la contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP,
La norma stabilisce inoltre che tali moltiplicatori sono riferibili anche a “nonché per quelli non coltivati”, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Il “nonché per quelli non coltivati” è seguito da “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.” Appare quindi chiara la volontà del legislatore di riferire il “nonché per quelli non coltivati” agli IAP e probabilmente per gli appezzamenti di terreno agricolo messi a riposo per rotazione di colture (set aside).
si ritiene quindi :
- se il terreno agricolo è posseduto da un contribuente che non lo coltiva direttamente, l’imposta da questi dovuta è calcolata moltiplicando il valore imponibile del terreno x 135
- se il terreno agricolo è "posseduto e condotto" da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110
- terreni agricoli "esenti nelle aree montane e di collina"
- terreni “incolti” sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile); appartengono a questo gruppo i terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti" e non fabbricabili. Pertanto non avendo il carattere ne di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, si ritiene siano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'IMU, in quanto norma di esenzione ICI espressamente richiamata.
ESPRESSO RICHIAMO NORMATIVO ESENZIONE ICI
- Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e pertanto alla sua circolare applicativa n. 9/93, nella quale è chiaramente indicato che “I descritti terreni (incolti e orticelli), non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.
quindi :
TERRENO AGRICOLO
per terreno agricolo s’intende il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
TERRENO "INCOLTO"
Un terreno non adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
In materia ICI il Ministero delle finanze aveva specificato che un’area, per essere considerata "terreno agricolo" deve ospitare un’attività agricola che abbia le caratteristiche dell’imprenditorialità, non dovendosi qualificare agricoli i terreni i cui frutti sono utilizzati per sé o per la propria famiglia.
Sintesi della circolare : I Terreni “Incolti”, in qualsiasi comune ubicati, sono soggetti all’imposta con moltiplicatore 135 ed aliquota di base 0,76 per cento
Si ritiene che la circolare di “chiarimento” MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012, nella parte riferita ai terreni incolti, non sia coerente con quanto stabilito dal testo normativo per le seguenti considerazioni :
Il comma 5 art. 13 stabilisce i moltiplicatori per il calcolo della base imponibile dei "terreni agricoli" (vedi definizione di terreno agricolo) e non dei “terreni” in linea generale, ne dei terreni incolti, che pertanto non avrebbero stabilito dalla legge il moltiplicatore per calcolo base imponibile.
- moltiplicatore 135 per terreni agricoli che non hanno la contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP
- moltiplicatore 110 e per i terreni agricoli che hanno la contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP,
La norma stabilisce inoltre che tali moltiplicatori sono riferibili anche a “nonché per quelli non coltivati”, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Il “nonché per quelli non coltivati” è seguito da “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.” Appare quindi chiara la volontà del legislatore di riferire il “nonché per quelli non coltivati” agli IAP e probabilmente per gli appezzamenti di terreno agricolo messi a riposo per rotazione di colture (set aside).
si ritiene quindi :
- se il terreno agricolo è posseduto da un contribuente che non lo coltiva direttamente, l’imposta da questi dovuta è calcolata moltiplicando il valore imponibile del terreno x 135
- se il terreno agricolo è "posseduto e condotto" da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110
- terreni agricoli "esenti nelle aree montane e di collina"
- terreni “incolti” sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile); appartengono a questo gruppo i terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti" e non fabbricabili. Pertanto non avendo il carattere ne di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, si ritiene siano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'IMU, in quanto norma di esenzione ICI espressamente richiamata.
ESPRESSO RICHIAMO NORMATIVO ESENZIONE ICI
- Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e pertanto alla sua circolare applicativa n. 9/93, nella quale è chiaramente indicato che “I descritti terreni (incolti e orticelli), non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.
Re: IMU terreno seminativo ereditato
lucio_imu ha scritto: ...omissis....
- terreni “incolti” sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile); appartengono a questo gruppo i terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti" e non fabbricabili. Pertanto non avendo il carattere ne di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, si ritiene siano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'IMU, in quanto norma di esenzione ICI espressamente richiamata.
ESPRESSO RICHIAMO NORMATIVO ESENZIONE ICI
- Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e pertanto alla sua circolare applicativa n. 9/93, nella quale è chiaramente indicato che “I descritti terreni (incolti e orticelli), non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.
Scusa Lucio... mi hai scritto tanto ma non ho capito perché sopra a Carla hai detto che deve pagare se mi dici che questi terreni incolti sono fuori dal campo di applicazione IMU.
Detto questo ritengo, parere personale, che la norma di esenzione vada letta per quello che dice e non per quello che potrebbe dire... sono esenzioni non possiamo avere su queste interpretazioni estensive.
Mi spiego, nell'ICI il presupposto impositivo era il "terreno agricolo" (che ovviamente è una parte dei terreni esistenti) mentre nell'IMU è il "terreno" (nella sua globalità di terreni esistenti)... a questo punto va bene prendere l'espresso richiamo nomativo di esenzione ICI ma questo ci può esentare solo e soltanto i "terreni agricoli" perché solo loro erano assoggettabili ad ICI... in quella circolare esplicativa 9/93 (che purtroppo non ho per poter leggere nella sua interezza) ci dice si che gli "incolti e gli orticelli" restano fuori proprio perché non hanno la caratteristica di essere considerati "agricoli"... oggi, purtroppo, questa tesi non si può sostenere perché il presupposto sono i "terreni" e non i "terreni agricoli" e anche se questi non sono "agricoli" rientrano nel campo di applicazione.
Sia chiaro lo ritengo assurdo ma la norma oggi ritengo sia così.
DanieleGE- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56
Re: IMU terreno seminativo ereditato
DanieleGE ha scritto:lucio_imu ha scritto: ...omissis....
- terreni “incolti” sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile); appartengono a questo gruppo i terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti" e non fabbricabili. Pertanto non avendo il carattere ne di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, si ritiene siano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'IMU, in quanto norma di esenzione ICI espressamente richiamata.
ESPRESSO RICHIAMO NORMATIVO ESENZIONE ICI
- Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e pertanto alla sua circolare applicativa n. 9/93, nella quale è chiaramente indicato che “I descritti terreni (incolti e orticelli), non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.
Scusa Lucio... mi hai scritto tanto ma non ho capito perché sopra a Carla hai detto che deve pagare se mi dici che questi terreni incolti sono fuori dal campo di applicazione IMU.
Detto questo ritengo, parere personale, che la norma di esenzione vada letta per quello che dice e non per quello che potrebbe dire... sono esenzioni non possiamo avere su queste interpretazioni estensive.
Mi spiego, nell'ICI il presupposto impositivo era il "terreno agricolo" (che ovviamente è una parte dei terreni esistenti) mentre nell'IMU è il "terreno" (nella sua globalità di terreni esistenti)... a questo punto va bene prendere l'espresso richiamo nomativo di esenzione ICI ma questo ci può esentare solo e soltanto i "terreni agricoli" perché solo loro erano assoggettabili ad ICI... in quella circolare esplicativa 9/93 (che purtroppo non ho per poter leggere nella sua interezza) ci dice si che gli "incolti e gli orticelli" restano fuori proprio perché non hanno la caratteristica di essere considerati "agricoli"... oggi, purtroppo, questa tesi non si può sostenere perché il presupposto sono i "terreni" e non i "terreni agricoli" e anche se questi non sono "agricoli" rientrano nel campo di applicazione.
Sia chiaro lo ritengo assurdo ma la norma oggi ritengo sia così.
ho scritto che "la circolare" indica che sono soggetti all'imposta, pur avendo uan opinione molto ma molto diversa
pur essendo mutato il presupposto impositivo siamo in presenza di una norma di esenzione ici espressamente richiamata, che io non interpreto ma leggo nel suo complesso ( le circolari applicative per loro definizione sono parte integrate della disposizione ), e della mancata indicazione del relativo moltiplicatore
poi possiamo dire che la norma espressamente richiamata si, ma, potrebbe................ e che per il moltiplicatore basta prenderne uno a scelta o a sorte
concludo per l'ennesina volta dicendo che, sicuramente o meglio probabilmente, volevano assoggettare all'imposta anche i terreni incolti, ma non hanno scritto questo
Re: IMU terreno seminativo ereditato
la circolare 9/93 puoi scaricalla da qui http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
TESTO LETTERALE DELLA CIRCOLARE
Circolare del 14/06/1993 n. 9
Oggetto:
Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504
del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate
ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977,
n. 984.
(Pubblicata in G.U. n. 141 del 18-6-1993 - Suppl. Ord. n. 53)
Sintesi:
I territori agricoli situati sul territorio dei Comuni individuati
nell'elenco allegato alla circolare sono esenti dall'ICI.Non sono
interessati,invece,al detto elenco,in quanto non agricole,le aree
fabbricabili in base agli strumenti urbanistici cosi' come i terreni diversi
dalle aree fabbricabili sui quali le attivita' agricole, intese in senso
civilistico,non vengono esercitate o sono svolte in forma non
imprenditoriale.
CONCLUSIONE LETTERALE DELLA CIRCOLARE
I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il
carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la
definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di
applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.
TESTO LETTERALE DELLA CIRCOLARE
Circolare del 14/06/1993 n. 9
Oggetto:
Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504
del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate
ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977,
n. 984.
(Pubblicata in G.U. n. 141 del 18-6-1993 - Suppl. Ord. n. 53)
Sintesi:
I territori agricoli situati sul territorio dei Comuni individuati
nell'elenco allegato alla circolare sono esenti dall'ICI.Non sono
interessati,invece,al detto elenco,in quanto non agricole,le aree
fabbricabili in base agli strumenti urbanistici cosi' come i terreni diversi
dalle aree fabbricabili sui quali le attivita' agricole, intese in senso
civilistico,non vengono esercitate o sono svolte in forma non
imprenditoriale.
CONCLUSIONE LETTERALE DELLA CIRCOLARE
I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il
carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la
definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di
applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.
Re: IMU terreno seminativo ereditato
Grazie Lucio...
da come leggo proprio l'ultima parte mi fa sempre più pensare che per l'ICI questa spiegazione ci dava l'esclusione dal campo di applicazione ma per l'IMU, per come è scritto il presupposto dello stesso campo di applicazione, si debba pagare.
Comunque sono veramente riusciti a fare una norma "Frankenstein" prendendo un po' qui e un po' la facendo solo della gran confusione... e noi qui a ragionarci sopra!
Se prima di scriverla ci avessero ragionato almeno la metà di quanto ci si ragiona qui sarebbe stata perfetta!
Grazie ancora.
da come leggo proprio l'ultima parte mi fa sempre più pensare che per l'ICI questa spiegazione ci dava l'esclusione dal campo di applicazione ma per l'IMU, per come è scritto il presupposto dello stesso campo di applicazione, si debba pagare.
Comunque sono veramente riusciti a fare una norma "Frankenstein" prendendo un po' qui e un po' la facendo solo della gran confusione... e noi qui a ragionarci sopra!
Se prima di scriverla ci avessero ragionato almeno la metà di quanto ci si ragiona qui sarebbe stata perfetta!
Grazie ancora.
DanieleGE- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56
Re: IMU terreno seminativo ereditato
Ho letto proprio ora che i terreni agricoli, nel nostro Comune, sono esenti da IMU per sua espressa previsione.
Grazie.
Grazie.
carla62- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 31.05.12
Re: IMU terreno seminativo ereditato
carla62 ha scritto:Ho letto proprio ora che i terreni agricoli, nel nostro Comune, sono esenti da IMU per sua espressa previsione.
Grazie.
Attenta Carla... esenti i terreni agricoli, e "per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura" ... tu rientri in questa categoria per poter usufruire dell'esenzione?
Temo di no...
DanieleGE- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56
Re: IMU terreno seminativo ereditato
Ecco.
Come non detto. Grazie per l'avvertimento.
Come non detto. Grazie per l'avvertimento.
carla62- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 31.05.12
Re: IMU terreno seminativo ereditato
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
art. 2
Titolo: Definizione di fabbricati e aree.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
per terreno incolto la definizione l'aggiungiamo noi ?????
art. 2
Titolo: Definizione di fabbricati e aree.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
per terreno incolto la definizione l'aggiungiamo noi ?????
Re: IMU terreno seminativo ereditato
Però la norma dice anche questo:
D.Lgs. 14/03/2011, n°23 art. 9 comma 1
Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
la definizione di "terreno agricolo" (utile ai fini dell'ICI per identificarne l'assoggettamento ad imposta) oggi è utile solo per identificare quei terreni che su territorio montano sono esenti... per il resto ritengo che possa anche non sussistere una definizione come richiesta da Lucio...
Purtroppo qui siamo in una casistica che ci porterà ad avere, e questo è forse solo un mio timore, un'aliquota base che dal 7,6 passerà ad un livello più alto di quello richiesto anche perché molti non pagheranno i terreni...
Ad oggi non vedo motivazioni sostenibili per dire ai contribuenti "i terreni non si pagano"
D.Lgs. 14/03/2011, n°23 art. 9 comma 1
Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
la definizione di "terreno agricolo" (utile ai fini dell'ICI per identificarne l'assoggettamento ad imposta) oggi è utile solo per identificare quei terreni che su territorio montano sono esenti... per il resto ritengo che possa anche non sussistere una definizione come richiesta da Lucio...
Purtroppo qui siamo in una casistica che ci porterà ad avere, e questo è forse solo un mio timore, un'aliquota base che dal 7,6 passerà ad un livello più alto di quello richiesto anche perché molti non pagheranno i terreni...
Ad oggi non vedo motivazioni sostenibili per dire ai contribuenti "i terreni non si pagano"
DanieleGE- Messaggi : 460
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Re: IMU terreno seminativo ereditato
non condivisibile ma senz'altro rispettabile
la definizione non la chiedo io ma probabilmente la vorranno conoscere i contribuenti, compreso il moltiplicatore da utilizzate, o ritieni che anche questo possa non sussistere
la definizione non la chiedo io ma probabilmente la vorranno conoscere i contribuenti, compreso il moltiplicatore da utilizzate, o ritieni che anche questo possa non sussistere
Re: IMU terreno seminativo ereditato
lucio_imu ha scritto:non condivisibile ma senz'altro rispettabile
la definizione non la chiedo io ma probabilmente la vorranno conoscere i contribuenti, compreso il moltiplicatore da utilizzate, o ritieni che anche questo possa non sussistere
Purtroppo se il legislatore, prima di buttare fuori norme, avesse pensato almeno la metà di quello che pensiamo qui avrebbe fatto un lavoro egregio... ma questo direi che non sia stato fatto.
Il vero problema è proprio quello del moltiplicatore... ma con la circolare ministeriale che ci dice di utilizzare 135 ritengo che non possiamo dire che non si paga, anche se il Ministero non è legittimato a legiferare e quindi sopperire dove la norma è quantomeno vaga... poi, personalmente, ritengo che un moltiplicatore di 110 sui terreni non di imprenditori agricoli e non affittati sia più corretto di 135... anche per un problema che potrebbe richiamare un'anticostituzionalità della norma... ma qui forse vado oltre...
Non lo ritengo giusto (ma la legge non ha l'obbligo di essere giusta, anche se non sarebbe male se lo fosse perché eviterebbe di farci sentire presi in giro) ma i terreni ritengo che siano assoggettati ad IMU, ma anche la vecchia circolare esplicativa sull'ICI che spesso richiami a me fa sempre più pensare che questi terreni, mentre allora spiegavano perché erano esclusi, oggi ci spiega che debbano pagare.
DanieleGE- Messaggi : 460
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Re: IMU terreno seminativo ereditato
presupposto IMU sperimentale
- comma 2, art.13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 - L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
norma di esenzione ici espressamente richiamata
- Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e pertanto alla sua circolare applicativa n. 9/93, nella quale è chiaramente indicato che “I descritti terreni (incolti e orticelli), non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.
mancanza di definizione di terreno incolto
restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
art. 2
Titolo: Definizione di fabbricati e aree.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
per terreno incolto la definizione l'aggiungiamo noi ?????
mancanza di indicazione del moltiplicatore
Il comma 5 art. 13 stabilisce i moltiplicatori per il calcolo della base imponibile dei "terreni agricoli" (vedi definizione di terreno agricolo) e non dei “terreni” in linea generale, ne dei terreni incolti, che pertanto non avrebbero stabilito dalla legge il moltiplicatore per calcolo base imponibile.
- moltiplicatore 135 per terreni agricoli che non hanno la contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP
- moltiplicatore 110 e per i terreni agricoli che hanno la contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP,
La norma stabilisce inoltre che tali moltiplicatori sono riferibili anche a “nonché per quelli non coltivati”, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Il “nonché per quelli non coltivati” è seguito da “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.” Appare quindi chiara la volontà del legislatore di riferire il “nonché per quelli non coltivati” agli IAP e probabilmente per gli appezzamenti di terreno agricolo messi a riposo per rotazione di colture (set aside).
si ritiene quindi :
- se il terreno agricolo è posseduto da un contribuente che non lo coltiva direttamente, l’imposta da questi dovuta è calcolata moltiplicando il valore imponibile del terreno x 135
- se il terreno agricolo è "posseduto e condotto" da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110
- terreni agricoli "esenti nelle aree montane e di collina"
- terreni “incolti” sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile); appartengono a questo gruppo i terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti" e non fabbricabili. Pertanto non avendo il carattere ne di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, si ritiene siano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'IMU, in quanto norma di esenzione ICI espressamente richiamata.
- comma 2, art.13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 - L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
norma di esenzione ici espressamente richiamata
- Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e pertanto alla sua circolare applicativa n. 9/93, nella quale è chiaramente indicato che “I descritti terreni (incolti e orticelli), non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.
mancanza di definizione di terreno incolto
restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
art. 2
Titolo: Definizione di fabbricati e aree.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
per terreno incolto la definizione l'aggiungiamo noi ?????
mancanza di indicazione del moltiplicatore
Il comma 5 art. 13 stabilisce i moltiplicatori per il calcolo della base imponibile dei "terreni agricoli" (vedi definizione di terreno agricolo) e non dei “terreni” in linea generale, ne dei terreni incolti, che pertanto non avrebbero stabilito dalla legge il moltiplicatore per calcolo base imponibile.
- moltiplicatore 135 per terreni agricoli che non hanno la contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP
- moltiplicatore 110 e per i terreni agricoli che hanno la contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP,
La norma stabilisce inoltre che tali moltiplicatori sono riferibili anche a “nonché per quelli non coltivati”, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Il “nonché per quelli non coltivati” è seguito da “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.” Appare quindi chiara la volontà del legislatore di riferire il “nonché per quelli non coltivati” agli IAP e probabilmente per gli appezzamenti di terreno agricolo messi a riposo per rotazione di colture (set aside).
si ritiene quindi :
- se il terreno agricolo è posseduto da un contribuente che non lo coltiva direttamente, l’imposta da questi dovuta è calcolata moltiplicando il valore imponibile del terreno x 135
- se il terreno agricolo è "posseduto e condotto" da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110
- terreni agricoli "esenti nelle aree montane e di collina"
- terreni “incolti” sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile); appartengono a questo gruppo i terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti" e non fabbricabili. Pertanto non avendo il carattere ne di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, si ritiene siano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'IMU, in quanto norma di esenzione ICI espressamente richiamata.
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