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3 partecipanti
ipotesi di conversione contratto tempo determinato a tempo indeterminato
All'art 5 comma 4 bis D.Legs n 368 del 2001 trovo " qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro a termine fra lo stesso lavoratore e datore di lavoro abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.
Premesso che la mansione di che trattasi è Agente di Polizia Locale...
Il miei quesiti sono:
il computo dei mesi è da fare in un arco temporale?? inoltre i mesi di servizio prestati( sempre con la stessa qualifica e nella stessa P. A.) possono essere cumulati se fatti con diverse graduatorie concorsuali svolte nell'arco temporale di 11 anni??
Ringrazio anticipatamente
Premesso che la mansione di che trattasi è Agente di Polizia Locale...
Il miei quesiti sono:
il computo dei mesi è da fare in un arco temporale?? inoltre i mesi di servizio prestati( sempre con la stessa qualifica e nella stessa P. A.) possono essere cumulati se fatti con diverse graduatorie concorsuali svolte nell'arco temporale di 11 anni??
Ringrazio anticipatamente
mary69- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 01.06.12
Re: ipotesi di conversione contratto tempo determinato a tempo indeterminato
la trasformazione del TD in Tind non e' applicabile al pubblico impiego
fintributi2012- Messaggi : 498
Data d'iscrizione : 27.03.12
TD
Confermo ex ’art. 36, d.lgs. n. 165/2001.
Per notizia esiste nel recente giurisprudenza contraria :
Tribunale Trani, sez. lavoro, sentenza 15.03.2012 n° 1545
In materia di pubblico impiego, una sequenza di contratti a tempo determinato per oltre trentasei mesi complessivi, tutti carenti di esplicita giustificazione, manifesta di per sé la sua illegittimità, cui deve conseguire la sanzione prevista dalla legge della conversione dei contratti in un unico contratto a tempo indeterminato (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 368/2001). Nella fattispecie, infatti, non può trovare applicazione il divieto di conversione di cui all’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, atteso che l’attuale ordinamento non contempla alcuna sanzione idonea ad ovviare all’utilizzo abusivo del predetto tipo di contratto nel pubblico impiego, come richiesto dalla normativa comunitaria
nuovo orientamento in esame, dunque, mira a dare piena attuazione ai principi sanciti dalla Direttiva 1999/70/CE come interpretati dalla Corte di Giustizia europea, sottolineando l’inadeguatezza della sola sanzione risarcitoria nella lotta all’uso/abuso di contratti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego e la conseguente necessità di superare il divieto di conversione di cui all’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, applicando anche ai lavoratori pubblici le tutele riconosciute nel settore privato.
Per notizia esiste nel recente giurisprudenza contraria :
Tribunale Trani, sez. lavoro, sentenza 15.03.2012 n° 1545
In materia di pubblico impiego, una sequenza di contratti a tempo determinato per oltre trentasei mesi complessivi, tutti carenti di esplicita giustificazione, manifesta di per sé la sua illegittimità, cui deve conseguire la sanzione prevista dalla legge della conversione dei contratti in un unico contratto a tempo indeterminato (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 368/2001). Nella fattispecie, infatti, non può trovare applicazione il divieto di conversione di cui all’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, atteso che l’attuale ordinamento non contempla alcuna sanzione idonea ad ovviare all’utilizzo abusivo del predetto tipo di contratto nel pubblico impiego, come richiesto dalla normativa comunitaria
nuovo orientamento in esame, dunque, mira a dare piena attuazione ai principi sanciti dalla Direttiva 1999/70/CE come interpretati dalla Corte di Giustizia europea, sottolineando l’inadeguatezza della sola sanzione risarcitoria nella lotta all’uso/abuso di contratti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego e la conseguente necessità di superare il divieto di conversione di cui all’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, applicando anche ai lavoratori pubblici le tutele riconosciute nel settore privato.
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