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IMU - Diritto di abitazione in caso di cessione di nuda proprietà
Ciao a tutti,
chiedo un aiuto per capire come calcolare le quote di possesso relative a degli immobili e in particolare per capire se sia possibile continuare ad applicare il diritto di abitazione in caso di cessione di nuda proprietà. Spiego meglio la situazione: coppia di coniugi di cui uno solo proprietario della casa coniugale; il marito muore e la proprietà delle due abitazioni che ha e del box viene divisa per 1/3 ciascuno tra la moglio e i due figli. Fin qui la moglie mantiene il diritto di abitazione sulla casa coniugale e il box con quota possesso 100% mentre per l'altra casa la quota di possesso è del 33.33% per ciascuno (moglie e 2 figli). Successivamente, uno dei due figli vende all'altro figlio e al coniuge di questo la sua quota di 1/3 mentre la mamme vende, sempre all'altro figlio e relativo coniuge, la nuda proprietà del suo terzo, mantendendo quindi per sé l'usufrutto. La mamma, pur essendo ora solo usufruttuaria della casa coniugale per 1/3, può continuare a godere del diritto di abitazione?oppure deve pagare per il suo 33.33% di usufrutto insieme alla figlia e al genero che pagheranno in quota la restante parte?
chiedo un aiuto per capire come calcolare le quote di possesso relative a degli immobili e in particolare per capire se sia possibile continuare ad applicare il diritto di abitazione in caso di cessione di nuda proprietà. Spiego meglio la situazione: coppia di coniugi di cui uno solo proprietario della casa coniugale; il marito muore e la proprietà delle due abitazioni che ha e del box viene divisa per 1/3 ciascuno tra la moglio e i due figli. Fin qui la moglie mantiene il diritto di abitazione sulla casa coniugale e il box con quota possesso 100% mentre per l'altra casa la quota di possesso è del 33.33% per ciascuno (moglie e 2 figli). Successivamente, uno dei due figli vende all'altro figlio e al coniuge di questo la sua quota di 1/3 mentre la mamme vende, sempre all'altro figlio e relativo coniuge, la nuda proprietà del suo terzo, mantendendo quindi per sé l'usufrutto. La mamma, pur essendo ora solo usufruttuaria della casa coniugale per 1/3, può continuare a godere del diritto di abitazione?oppure deve pagare per il suo 33.33% di usufrutto insieme alla figlia e al genero che pagheranno in quota la restante parte?
DNox- Messaggi : 100
Data d'iscrizione : 11.04.12
Re: IMU - Diritto di abitazione in caso di cessione di nuda proprietà
DNox ha scritto:Ciao a tutti,
chiedo un aiuto per capire come calcolare le quote di possesso relative a degli immobili e in particolare per capire se sia possibile continuare ad applicare il diritto di abitazione in caso di cessione di nuda proprietà. Spiego meglio la situazione: coppia di coniugi di cui uno solo proprietario della casa coniugale; il marito muore e la proprietà delle due abitazioni che ha e del box viene divisa per 1/3 ciascuno tra la moglio e i due figli. Fin qui la moglie mantiene il diritto di abitazione sulla casa coniugale e il box con quota possesso 100% mentre per l'altra casa la quota di possesso è del 33.33% per ciascuno (moglie e 2 figli). Successivamente, uno dei due figli vende all'altro figlio e al coniuge di questo la sua quota di 1/3 mentre la mamme vende, sempre all'altro figlio e relativo coniuge, la nuda proprietà del suo terzo, mantendendo quindi per sé l'usufrutto. La mamma, pur essendo ora solo usufruttuaria della casa coniugale per 1/3, può continuare a godere del diritto di abitazione?oppure deve pagare per il suo 33.33% di usufrutto insieme alla figlia e al genero che pagheranno in quota la restante parte?
ritengo continui a godere del diritto di abitazione
argomentazioni
Il diritto d'abitazione del coniuge superstite, previsto dall'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, rappresenta un prelegato (legato fatto a un erede o a uno dei coeredi oltre alla porzione che gli spetta) ex lege (quindi il coniuge acquista tali diritti anche se rinunzia all'eredità) per effetto del quale al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".
Pertanto il diritto rientra tra quelli disciplinati negli articoli 1021 e ss. c.c., quindi diritti reali di godimento su cosa altrui.
Con tale disposizione l'ordinamento giuridico ha voluto tutelare non tanto un interesse economico del coniuge ad avere un alloggio, quanto un interesse morale, legato alla conservazione dei rapporti affettivi con la casa familiare, oltre al mantenimento dei rapporti sociali goduti durante il matrimonio.
In caso di comproprietà con terzi della casa familiare sembra invece + problematica l'applicazione del diritto d'abitazione in quanto la comproprietà con i terzi della casa familiare farebbe venir meno i presupposti per il diritto di abitazione ed uso, visto che non può essere realizzato l'interesse del coniuge superstite al pieno godimento dei beni in oggetto dei diritti stessi.
La dottrina e giurisprudenza dominanti ritengono infine applicabile l'art. 540 c.c. anche in caso di successine legittima.
Pertanto qualora applicabile il diritto d'abitazione per il coniuge superstite questo è da intendersi soggetto passivo IMU per la quota del 100% e intera detrazione
Altre eventuali quote di proprietà non rilevano ai fini dell’imposta.
Re: IMU - Diritto di abitazione in caso di cessione di nuda proprietà
ma il diritto di abitazione sulla ex casa coniugale esiste in quanto preesisteva un diritto di proprietà da parte del coniuge superstite oppure anche in assenza? Mi spiego se la casa era interamente di uno dei due coniugi il diritto di abitazione nasce a favore del coniuge superstite?
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
Re: IMU - Diritto di abitazione in caso di cessione di nuda proprietà
tributi69 ha scritto:ma il diritto di abitazione sulla ex casa coniugale esiste in quanto preesisteva un diritto di proprietà da parte del coniuge superstite oppure anche in assenza? Mi spiego se la casa era interamente di uno dei due coniugi il diritto di abitazione nasce a favore del coniuge superstite?
se di proprietà del defunto o comuni
Re: IMU - Diritto di abitazione in caso di cessione di nuda proprietà
se di proprietà del defunto o comuni[/quote]
Scusami Lucio per intenderci meglio:
Prima della morte: casa interamente di proprieta di A sposato con B (B non ha alcuna quota di proprietà)
Dopo la morte: B come coniuge superstite puo' vantare un diritto di abitazione? GRazie
Scusami Lucio per intenderci meglio:
Prima della morte: casa interamente di proprieta di A sposato con B (B non ha alcuna quota di proprietà)
Dopo la morte: B come coniuge superstite puo' vantare un diritto di abitazione? GRazie
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
Re: IMU - Diritto di abitazione in caso di cessione di nuda proprietà
tributi69 ha scritto:se di proprietà del defunto o comuni
Scusami Lucio per intenderci meglio:
Prima della morte: casa interamente di proprieta di A sposato con B (B non ha alcuna quota di proprietà)
Dopo la morte: B come coniuge superstite puo' vantare un diritto di abitazione? GRazie[/quote]
ovviamente si in quanto "se di proprietà del defunto o comuni"
Re: IMU - Diritto di abitazione in caso di cessione di nuda proprietà
Scusate se approfitto di questo topic, sono nuovo e spero di non fare nulla di sbagliato.
Volevo chiedere nel caso in cui una persona vedova che detiene il diritto di usufrutto (solo usufrutto, nessuna quota di proprietà) di un appartamento si risposasse e succesivamente venisse a mancare il coniuge sposato in seconde nozze avrà poi diritto di abitare in quella casa in quanto casa coniugale oppure no?
Grazie, saluti.
Volevo chiedere nel caso in cui una persona vedova che detiene il diritto di usufrutto (solo usufrutto, nessuna quota di proprietà) di un appartamento si risposasse e succesivamente venisse a mancare il coniuge sposato in seconde nozze avrà poi diritto di abitare in quella casa in quanto casa coniugale oppure no?
Grazie, saluti.
Niubbo- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 07.09.12
Re: IMU - Diritto di abitazione in caso di cessione di nuda proprietà
l'art.540 del cc stabilisce il diritto d'abitazione nel caso in cui la casa adibita a residenza familiare sia di proprietà del defunto o comuni e pertanto non viene citato altro diritto reale di godimeneto
Art. 540 – Codice Civile
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’Art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare , e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Il diritto d'usufrutto viene a cessare con la morte dell’usufruttuario, pertanto non può ritenersi applicabile l’articolo 540, comma 2, Codice civile – che prevede il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite – in quanto esso presuppone che la casa adibita a residenza familiare fosse «di proprietà del defunto o in comune».
Art. 540 – Codice Civile
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’Art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare , e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Il diritto d'usufrutto viene a cessare con la morte dell’usufruttuario, pertanto non può ritenersi applicabile l’articolo 540, comma 2, Codice civile – che prevede il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite – in quanto esso presuppone che la casa adibita a residenza familiare fosse «di proprietà del defunto o in comune».
Niubbo- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 07.09.12
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