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TRANSAZIONI NEGLI ENTI LOCALI

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Messaggio  Ragioneria 11 Lun 11 Giu 2012 - 2:24



Buongiorno a tutti. Espongo il problema.

Una società mi ha trasmesso delle fatture degli anni pregressi per degli arretrati che doveva avere dall'anno 2002 all'anno 2011. Su ogni fattura di liquidazione parziale presentata di anno in anno, la società ha apposto la clausola "salvo conguaglio"; clausola che non è stata mai eccepita dal mio Ente.

Orbene, non sono prescritti gli anni che vanno dal 2002 al 2006? La clausola salvo conguaglio fa parte delle transazioni commerciali e non in quelle degli Enti locali.

Infine, stante l'incertezza della normativa (l'appalto è stato affidato sulla base di una percentuale variabile di anno in anno), posso procedere con una transazione, chiedendo l'abbattimento degl iinteressi e della rivalutazione monetaria?
Andando in giudizio, temo che, se il giudice ci dichiara soccombenti stante l'incertezza della normativa, potremmo essere condannati a pagare tutti gli arretrati richiesti, ivi compresi interessi e rivalutazione.
Spero possiate darmi una mano presto, grazie ancora.

Ragioneria 11

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TRANSAZIONI NEGLI ENTI LOCALI Empty Transazione

Messaggio  Paolo Gros Lun 11 Giu 2012 - 2:30

la Corte lombardia al link

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/pareri/2009/delibera_1116_2009.pdf

ci aiuta in tal senso
Paolo Gros
Paolo Gros
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http://paologros.oneminutesite.it/

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TRANSAZIONI NEGLI ENTI LOCALI Empty Re: TRANSAZIONI NEGLI ENTI LOCALI

Messaggio  Daredevil Lun 11 Giu 2012 - 2:39

Credo che bisognerebbe capire di che tipo di appalto si tratta e quindi quale tipo di prescrizione applicare.
Poi con il supporto di un legale particolarmente esperto sia del settore che delle corti locali capire se quella voce salvo conguaglio possa essere in qualche modo interruttiva dei periodo eventualmente prescritti.
Inoltre capire, e qui casca l'asino, se ogni tanto questa società in tutti questi anni non abbia mai protocollato agli atti dell'ente un quadro riepilogativo o anche solo qualche generica richiesta in ordine agli arretrati.
Solo dopo queste verifiche si passa alla transazione.
Però non trovo corretto che l'ente prima non eccepisca queste cose a contratto e poi si metta ad eccepire la prescrizione.
Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio pacta sunt servanda. Le cose vanno vistre prima e durante il rapporto. E' in quei momenti che si deve agire, non alla fine.
Con i derivati ad esempio ci sono enti che sfruttando le pieghe contrattuali sono riusciti ad uscirne, altri no. Ma al momento della firma erano tutti contenti e nessuno aveva una pistola puntata alla tempia.

Daredevil

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TRANSAZIONI NEGLI ENTI LOCALI Empty Re: TRANSAZIONI NEGLI ENTI LOCALI

Messaggio  francodan Lun 11 Giu 2012 - 4:26

la transazione presuppone un giudizio di convenienza ma soprattutto valutare una possibile soccombenza in giudizio
nel caso indicato il supporto del legale potrebbe essere utile (meglio un parere pro veritate )


sui limiti anche sezione piemonte 20 2012

limiti all’applicabilità della transazione agli enti pubblici.
3. Sull’argomento questa Sezione si è già pronunciata (cfr. parere 28 settembre 2007 n. 15) e così altre (cfr. ad es. Sez. controllo Lombardia 16 aprile 2008 n. 26 e 18 dicembre 2009 n. 1116), ma sempre con riferimento a profili di carattere generale (il primo parere verte sulla equiparazione dei crediti derivanti da sentenza di condanna del giudice contabile ai crediti tributari ai fini della praticabilità della c.d. transazione fiscale, il secondo e il terzo sulla ammissibilità del contratto di transazione per gli enti pubblici in generale e sulla transigibilità dei crediti derivanti dall’esercizio della potestas puniendi dell’Amministrazione).
In particolare (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.), va ricordato che:
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- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.;
- i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell’ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest’ultimo profilo va ricordato che, nell’esercizio dei propri poteri pubblicistici, l’attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell’interesse intestato all’ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l’esercizio del potere dell’Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell’interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell’azione amministrativa;
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. Uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- ai fini dell’ammissibilità della transazione è necessaria l’esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza il contrasto tra l’affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla
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contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all’oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;
- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co 2 cc) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E’ nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge;
- requisito essenziale dell’accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell’art 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico;
- inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell’accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni.
Quanto ai termini (soggetto e oggetto) del contratto di transazione va ancora rammentato che i soggetti devono essere dotati non solo di capacità giuridica ma devono avere anche la legittimazione intesa come potere di agire in ordine ai rapporti sui quali incide la transazione.
Sotto questo profilo vengono in rilievo per gli enti pubblici le procedure che prevedono le modalità di formazione ed espressione della volontà amministrativa.
Per gli enti territoriali non è previsto un particolare iter procedimentale per gli atti di transazione, ma, ove il medesimo sia dotato di una propria avvocatura, sarebbe opportuno che questa fosse investita della questione in analogia a quanto prevede per le amministrazioni dello Stato l’art. 14 della legge di contabilità generale (R.D. n. 2440/1923).
8
P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione.
Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.
Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 22 febbraio 2012.
Il Primo Referendario Relatore
F.to Dott. Walter BERRUTI
Il Presidente
F.to Dott.ssa Enrica LATERZA
Depositato in Segreteria il 28 febbraio 2012
Il funzionario preposto
F.to
francodan
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