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File di calcolo spese personale rapporto 2008

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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty File di calcolo spese personale rapporto 2008

Messaggio  Paolo Gros Ven 15 Giu 2012 - 5:38

ho terminato i files di raffronto al limite dei 4/12esimi 2004 e 8/12esimi 2008 con la cortese e sostanziale collaborazione del segretario del mio ente dott.Sigot
Allego i files in formato zip per chi volesse scaricarli :
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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty file spesa del personale

Messaggio  AUREA Dom 17 Giu 2012 - 15:03

Ho scaricato i files sulla spesa del personale .. l'unico che non riesco ad aprire è: "Previsioni di spesa 2004 e 2008 ... è un file in formato XLSX
GRAZIE PAOLO Un saluto Wink Aurea

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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty spesa

Messaggio  Paolo Gros Dom 17 Giu 2012 - 23:16

se non hai Office 2007 puoi aprirlo con Open office che e' sul web gratuitamente
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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty file 2004/2008

Messaggio  Paolo Gros Mer 20 Giu 2012 - 1:24

provvedo ad uppare il file poiche' a suo tempo molti colleghi lo avevano richiesto e probabilmente non trovano il percorso
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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty file spesa personale 2004/2008

Messaggio  baronchelli Ven 22 Giu 2012 - 3:39

Ho preso visione del file e ringrazio di cuore. Vorrei fare questa osservazione chiedendo preventivamente scusa della mia ignoranza in materia. Nel file è preso in considerazione l'importo tabellare al 1.1.2008, anche se il titolo della colonna è "Paga base Euro +IVC". Nel 2008 è stata attribuita l'IVC dal 1.4.08 e dal 1.7.08 importi poi recepiti nel contratto biennio economico 2008/2009. Poichè la normativa recita "le spese di personale, al lordo.........., non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008" perchè la spesa di personale 2008 non è calcolata tenendo conto degli importi effettivamente corrisposti, vale a dire l'importo paga base indicata nel file fino al 31.3.08 aumentato dell'IVC negli importi corrisposti dall'1.4.08 e dall'1.7.08.
Ringrazio di cuore

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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty file

Messaggio  Paolo Gros Ven 22 Giu 2012 - 3:42

Nel 2008 è stata attribuita l'IVC dal 1.4.08 e dal 1.7.08 .????
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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty file spesa personale 2008

Messaggio  ragioneria Lun 2 Lug 2012 - 4:41

Scusa ma io non riesco a scaricarlo- Gentilmente me lo potresti inviare?

ragioneria

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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty Re: File di calcolo spese personale rapporto 2008

Messaggio  baronchelli Lun 2 Lug 2012 - 4:54

Paolo Gros ha scritto:Nel 2008 è stata attribuita l'IVC dal 1.4.08 e dal 1.7.08 .????
Preciso meglio: l'IVC l'ho corrisposta materialmente a gennaio 2009 però con imputazione residui 2008. Pertanto tali somme figurano nell'intervento 01 dell'anno 2008 competenza. Oppure tali somme non vanno considerate in quanto rientranti in rinnovi contrattuali successivi al 2008 (contratto biennio economico 2008/2009)?

baronchelli

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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty File spesa del personale 2008

Messaggio  ragioneria Lun 2 Lug 2012 - 6:50

Scusami tanto ma come hai fatto a calcolare l'importo degli arretrati che bisogna togliere?

ragioneria

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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty Spesa

Messaggio  Paolo Gros Lun 2 Lug 2012 - 23:46

Dalla scheda annuale dell'ente che il software elabora ho esattamente l'importo per arretrati per tali anni ( in difetto debbo esaminare i ccnnll )
Paolo Gros
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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty spesa personale contratto di riferimento

Messaggio  valentina1981 Mar 4 Set 2012 - 7:15

Grazie mille per link ai file di calcolo...
solo ancora una domanda..ma il contratto da prendere a riferimento per il calcolo della spesa è il CCNL 11/4/2008...?

valentina1981

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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty spesa

Messaggio  Paolo Gros Mar 4 Set 2012 - 23:54

e' quelo e tanto e' rilevabile anche dall'impostazione del questionario Siquel sul bilancio preventivo 2012
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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty RICALOCLO SPESA PERSONALE 2012 CON LIMITE 2008

Messaggio  UFF.RAG. Gio 13 Set 2012 - 6:00

CON RIFERIMENTO AL RICALCOLO DELLA SPESA DEL PERSONALE 2012 PER UN COMUNE NON SOGGETTO AL PATTO DI STABILITA', DA DOVE SI DESUME CHE LA STESSA PUO' ESSERE RAPPORTATA PER 4/12 AL 2004 E 8/12 AL 2008?
GRAZIE A CHI MI PUO' AIUTARE

UFF.RAG.

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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty spese

Messaggio  Paolo Gros Ven 14 Set 2012 - 0:41

dalla data di pubblicazione della norma
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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty RICALCOLO SPESA PERSONALE 2012 RISPETTO AL 2004 (4/12) E AL 2008 (8/12)

Messaggio  UFF.RAG. Lun 24 Set 2012 - 1:38

Paolo Gros ha scritto:dalla data di pubblicazione della norma
SE RICALCOLO LA SPESA DEL PERSONALE PER IL 2012 CON RIFERIMENTO AL 2004 PER I 4/12 E AL 2008 PER GLI 8/12, COME SI CONSIGLIA DI ESPORRE TALI DATI NEL QUESTIONARIO DEL REVISORE PER IL BILANCIO 2012 CHE RICHIEDE DI INDICARE LO STANZIAMENTO DI COMPETENZA PER IL 2012 E I DATI DA RENDICONTO 2008?

GRAZIE

UFF.RAG.

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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty Re: File di calcolo spese personale rapporto 2008

Messaggio  kkk1972 Lun 24 Set 2012 - 3:36

Paolo Gros ha scritto:ho terminato i files di raffronto al limite dei 4/12esimi 2004 e 8/12esimi 2008 con la cortese e sostanziale collaborazione del segretario del mio ente dott.Sigot
Allego i files in formato zip per chi volesse scaricarli :

Segnalo che la Corte dei Conti Piemonte (deliberazione 288 del 29 agosto 2012) ha ritenuto che il confronto si debba fare solo sul 2008.
Riporto uno stralcio:

il Sindaco del Comune di Carrù ha formulato i seguenti quesiti:
1. se l’ammontare delle spese di personale da considerare per l’anno 2008 deve essere dato dall’insieme delle spese sostenute nel 2008, così come risultanti dai questionari compilati sulla base del rendiconto 2008, senza considerare gli importi riferiti ai rinnovi contrattuali 2004 – 2008, ovvero tenendo conto dei rinnovi contrattuali e, quindi, della spesa effettiva;
2. quali siano le sanzioni “collegate ad un’eventuale sforamento del tetto di spesa 2008, facendo presente che quanto deciso è stato assunto con riferimento ai dati del 2004 e che la proroga del contratto di lavoro dipendente è già stata deliberata ed è in corso e che lo splafonamento non è solo dovuto alla proroga di tale contratto”;
3. se sia possibile bandire un concorso per l’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato in sostituzione dell’unità cessata nel 2010, oppure se già a partire dal 2012, il Comune, non ancora assoggettato al Patto di stabilità, “dovrà applicare il vincolo assunzionale del 40% di cui al comma 7 dell’art. 76 D.L. 112/2008, con riferimento alla spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente (2011), le quali non si sono verificate”;
4. considerato che a partire dal 2013, l’Ente sarà assoggettato alla disciplina del Patto di stabilità, in relazione alla spesa di personale dovrà osservare il limite riferito alla spesa sostenuta nel 2008 ovvero dovrà riferirsi, così come per tutti gli altri enti già assoggettati al patto di stabilità, alle spese dell’anno immediatamente precedente opportunamente ridotte”.

... omissis ...

4. Come noto, e ricordato nella richiesta di parere oggetto di esame in questa sede, prima della modifica introdotta dal co. 11, dell’art. 4 ter del citato d.l. n. 16, convertito dalla legge n. 44 del 2012, entrata in vigore il 2 marzo 2012, il limite di spesa che gli Enti non sottoposti al Patto dovevano osservare era costituito dalla spesa di personale sostenuta nell’esercizio 2004.
In linea di massima, la modifica dell’anno di riferimento ha comportato un maggior rigore del limite poiché a partire dall’esercizio 2007 gli Enti minori hanno dovuto impegnare una spesa non superiore a quella sostenuta nel 2004, cosicchè, sicuramente, la spesa impegnata nel 2008, nuovo anno di riferimento, doveva essere inferiore a quella impegnata nel 2004, fatte salve le eventuali deroghe previste da alcune norme speciali (in relazione a questo profilo specifico si rinvia al parere della Sezione n. 281 del 19 luglio 2012).
Occorre rilevare, inoltre, che il mutamento dell’anno di riferimento, 2008 anziché 2004, è applicabile, come si è visto, sin dal 2012, anche se la norma è stata introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 16 del 2012 ed è entrata in vigore il 2 marzo 2012, quando gli Enti locali, presumibilmente, avevano già programmato la spesa e dato corso ad interventi tenendo conto del precedente limite riferito all’esercizio 2004.
5. Alcuni Enti potrebbero trovarsi, quindi, nella situazione rappresentata dal Comune di Carrù che nel 2012, prima della modifica dell’art. 1, co. 562 della legge finanziaria per il 2007, aveva programmato una spesa di personale, anche in relazione alle scelte compiute negli esercizi precedenti, in misura tale da osservare il limite di spesa del 2004, anche se superiore a quella sostenuta nel 2008.
La predetta circostanza e l’assenza di una norma transitoria che disciplini espressamente la situazione, impone agli Enti interessati di verificare le singole spese di personale previste al fine di adottare decisioni che consentano di ridurre il complesso della spesa preventivata per il 2012 sino all’ammontare di quella sostenuta nel 2008. L’obiettivo al quale deve tendere un Ente che si trovi in questa situazione è quello di impegnare a titolo di spesa di personale un importo non superiore a quello impegnato nel 2008, ma è evidente che ciò è possibile solamente se l’Ente ha margini di discrezionalità nella decisione di impegnare singole spese (in via esemplificativa: utilizzo di forme di lavoro temporaneo, prestazioni di lavoro straordinario, trattamento accessorio).
Laddove, al contrario, le singole spese risultino da atti non modificabili in base a scelte discrezionali dell’Ente (ad esempio perché collegate a rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato in corso di esecuzione) è evidente che l’Ente non potrà intervenire per conseguire con immediatezza l’obiettivo. E’ altrettanto evidente, però, che dal momento dell’entrata in vigore del co. 11 dell’art. 4 ter del d.l. n. 16, conv. dalla legge n. 44 del 2012 (2 marzo 2012), tutte le scelte discrezionali dell’Ente in materia di spesa di personale devono essere dirette, anche ricorrendo a diverse modalità organizzative dei servizi (sia interne all’Ente che esterne, applicando le previsioni contenute nell’art. 14, co. 27 e segg. del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificata ed integrata dall’art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), a ridurre detta tipologia di spesa entro il limite di quella impegnata nel 2008 in modo da assicurare, quanto prima possibile, l’osservanza dell’art. 1, co. 562 della legge finanziaria per il 2007 nel testo attualmente vigente.
6. In relazione ai singoli quesiti posti dal Sindaco di Carrù nella richiesta di parere oggetto di esame in questa sede, la Sezione, richiamate le considerazioni svolte ai punti precedenti, osserva quanto segue:
6.1. La modifica apportata dal legislatore all’art. 1, co. 562 della Legge finanziaria del 2007 implica che il nuovo limite sia dato dall’effettiva spesa di personale impegnata nel 2008, comprensiva, quindi, dei costi dipendenti dai rinnovi contrattuali riferiti al periodo 2004 – 2008. Il co. 11 dell’art. 4 ter del d.l. n. 16, conv. dalla legge n. 44 del 2012 si è limitato a cambiare l’anno di riferimento, senza mutare altri elementi cosicchè per individuare sia le spese comprese che quelle escluse valgono le regole e le indicazioni sinora ordinariamente applicate dagli Enti locali e riassunte nella Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss. legge finanziaria per il 2006) dell’organo di revisione contabile (da ultimo e con riferimento all’esercizio 2012 approvata dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 12 giugno 2012).
6.2. La mancata osservanza del limite di spesa non prevede l’applicazione di alcuna specifica sanzione a carico dell’Ente locale ma, costituendo violazione di una disposizione imperativa di finanza pubblica, potrebbe comportare l’insorgenza di responsabilità amministrativa in capo agli Amministratori o dirigenti che hanno concorso alla violazione della disposizione adottando atti dopo la modifica del co. 562 dell’art. 1 della Legge finanziaria per il 2007, operata dal co. 11, dell’art. 4 ter del d.l. n. 16, convertito dalla legge n. 44 del 2012 (2 marzo 2012).
6.3. In merito alla possibilità di procedere a nuove assunzioni nel corso del 2012, valgono ancora le osservazioni formulate dalle Sezioni riunite della Corte che hanno ritenuto che “per i comuni di minori dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011 – 2013 sono quelli contenuti nell’articolo 1, comma 562 della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall’articolo 14, comma 10, del DL n. 78 del 2010. Il comma 9 del citato articolo 14 trova applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte in cui pone un divieto assoluto di assunzioni – da intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno – nei quali il rapporto fra la spesa di personale e quella corrente sia pari o superiore alla percentuale indicata” (Corte dei conti, sez. riun. contr. 25 gennaio 2011, n. 3 e 4).
Conseguentemente è possibile procedere a nuove assunzioni in sostituzione di rapporti di lavoro cessati in precedenza (anche nel 2010), sempre che l’Ente rispetti il limite di spesa riferito all’esercizio 2008.
6.4. I Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti dal 2013 dovranno osservare la disciplina relativa al Patto di stabilità interno (art. 16, co. 31, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”) e, pertanto, saranno assoggettati anche alla disciplina relativa alle spese di personale e ai vincoli per le assunzioni dettata per gli Enti sottoposti al Patto.
In proposito la Sezione delle autonomie della Corte ha rilevato che “l’estensione del Patto a tutti i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, oltre a non presentare specifiche incompatibilità sul piano formale, non offre motivi plausibili per sottrarre taluni di essi all’immediata e uniforme applicazione dei vincoli di contenimento della spesa, alla luce, soprattutto, dei recenti interventi correttivi di finanza pubblica dettati dalla eccezionale situazione di crisi finanziaria. Invero, l’esigenza di assicurare il mantenimento di servizi minimi ed essenziali, in contesti in cui la riorganizzazione delle residue risorse umane disponibili all’interno del singolo ente locale non è in grado di evitare una sostanziale paralisi degli stessi, può trovare adeguata compensazione in misure di razionalizzazione della spesa che facciano leva sull’associazionismo comunale previsto e disciplinato dall’art. 16 del citato D.L. n. 138/2011, quale modulo organizzativo più flessibile, economico ed efficiente fruibile ai fini dell’esercizio di tutte le funzioni fondamentali e dei correlati servizi pubblici di competenza comunale…(omissis). Sebbene non siano state previste specifiche disposizioni di diritto intertemporale volte a regolare il passaggio tra i due assetti normativi, l’estensione della disciplina del Patto ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è avvenuta assicurando, comunque, un congruo arco temporale durante il quale gli stessi enti potranno provvedere a riprogrammare non soltanto le procedure di reclutamento, in linea con il preannunciato regime vincolistico, ma anche i livelli complessivi di spesa, così da poterli rendere compatibili con i previsti obiettivi di saldo finanziario…” (Corte conti, Sez. Autonomie, 11 maggio 2012, n. 6).

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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty DUBBI SULLA QUESTIONE RICALCOLO SPESA PERSONALE 4/12 PER 2004 E 8/12 PER 2008

Messaggio  UFF.RAG. Lun 24 Set 2012 - 3:45

Paolo Gros ha scritto:dalla data di pubblicazione della norma

Dal 2013 tanti piccoli comuni entreranno a far parte della categoria “enti soggetti a patto di stabilità” e dovranno quindi applicare tutte le disposizioni previste per quest’ultimi. In modo particolare avranno l’obbligo di ridurre le spese di personale rispetto all’anno precedente e il turn-over sulle assunzioni pari al 40% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente.

Questi tre mesi per arrivare a fine anno costituiscono quindi le ultime possibilità di applicare la normativa precedente.

La Corte dei conti del Piemonte ha riassunto molto bene le questioni, precisando che la spesa di personale del 2012 sarà da confrontare con quella del 2008. Tra l’altro è ben chiaro che non si dovrà a suddividere il confronto in 4/2012 con riferimento al 2004 e in 8/12 con riferimento al 2008. Il vincolo è unico e quindi il confronto sarà su tutto l’anno 2012 confrontato con tutto l’anno 2008.

La Cortedei Conti, sezione regionale Piemonte, con le deliberazioni n. 288/2012/PAR e n. 289/2012/PAR, entrambe del 30 agosto 2012, si occupa di diversi quesiti posti da amministrazioni interessate. Dai due pareri di evincono le seguenti coordinate circa la corretta applicazione dell’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 4-ter del d.l. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012:

- il nuovo limite è costituito dall’effettiva spesa di personale impegnata nel 2008, comprensiva dei costi conseguenti ai rinnovi contrattuali 2004-2008;

- la facoltà assunzionale degli enti in questione è quella prevista dal menzionato comma 562; pertanto, è possibile procedere – nel 2012 – a nuove assunzioni in sostituzione di personale cessato in anni precedenti;

- dal 2013 gli enti in questione saranno soggetti alle regole del patto di stabilità ed – a tal fine – il congruo lasso di tempo concesso, impone agli stessi di riprogrammare le procedure di reclutamento in linea con il futuro regime vincolistico nonchè a ridimensionare i livelli complessivi di spesa al fine di renderli compatibili con i previsti obiettivi di saldo finanziario;

- l’inosservanza del limite di spesa di cui al comma 562 non prevede l’applicazione di una specifica sanzione, tuttavia costituisce violazione di una disposizione imperativa di finanza pubblica e – come tale – potrebbe comportare l’insorgenza di responsablità amministrativa in capo agli amministratori o dirigenti che concorranno alla violazione delle norme adottando atti dopo la modifica apportata alla stessa.


FONTE: SITO GIANLUCA BERTAGNA http://www.gianlucabertagna.it

COSA NE PENSATE PER IL CALCOLO IN 4/12 E 8/12????

GRAZIE

UFF.RAG.

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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty 2008

Messaggio  Paolo Gros Lun 24 Set 2012 - 4:01

Penso che sia estremamente sbagliato ed ingiusto poiche' la norma interviene in corso di esercizio e applica , secondo le interpretazioni riportate, la retroattivita' della norma.
Ho sempre pensato che una violazione ad una legge andata in vigore dopo la violazione non la potesse assoggettare.
Mi pare una castroneria senza pari ma anche nel questionario Siquel la Corte rapporta intermente al 2008.
Cosi' faro' e cosi' faremo , che sia corretto ed equo e tutt'altra cosa.
Paolo Gros
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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty Re: File di calcolo spese personale rapporto 2008

Messaggio  kkk1972 Lun 24 Set 2012 - 4:17

Paolo Gros ha scritto:Penso che sia estremamente sbagliato ed ingiusto poiche' la norma interviene in corso di esercizio e applica , secondo le interpretazioni riportate, la retroattivita' della norma.
Ho sempre pensato che una violazione ad una legge andata in vigore dopo la violazione non la potesse assoggettare.
Mi pare una castroneria senza pari ma anche nel questionario Siquel la Corte rapporta intermente al 2008.
Cosi' faro' e cosi' faremo , che sia corretto ed equo e tutt'altra cosa.
Concordo sul fatto che cambiare le regole del gioco a partita iniziata non sia equo, però anche rapportare l'adempimento per dodicesimi non era sicuramente risolutivo. Ben poteva un ente nei primi quattro mesi fare scelte che facevano rispettare il limite 2004 e non fare rispettare il limite 2008 (pensiamo alla copertura di posti a tempo indeterminato o a tempo determinato per periodi lunghi).
Del resto di questo si rende conto anche la CdC Piemonte che chiarisce che la responsabilità in caso di violazione c'è solo se si sono fatti atti che fanno sforare il limite dopo l'entrata in vigore della norma (anche se la Corte sbaglia individuando la data del 2/3/2012 anziché 29/04/2012):
6.2. La mancata osservanza del limite di spesa non prevede l’applicazione di alcuna specifica sanzione a carico dell’Ente locale ma, costituendo violazione di una disposizione imperativa di finanza pubblica, potrebbe comportare l’insorgenza di responsabilità amministrativa in capo agli Amministratori o dirigenti che hanno concorso alla violazione della disposizione adottando atti dopo la modifica del co. 562 dell’art. 1 della Legge finanziaria per il 2007, operata dal co. 11, dell’art. 4 ter del d.l. n. 16, convertito dalla legge n. 44 del 2012 (2 marzo 2012).

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Messaggio  Paolo Gros Lun 24 Set 2012 - 4:23

Nelmio caso la partita era bella che finita poiche' il bilancio fu approvato a gennaio 2012
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Messaggio  kkk1972 Lun 24 Set 2012 - 4:27

Paolo Gros ha scritto:Nelmio caso la partita era bella che finita poiche' il bilancio fu approvato a gennaio 2012
Approvare il bilancio e impegnare la spesa sono due cose differenti. Per esempio, se nel bilancio avessi previsto di assumere un tempo determinato una persona del 1° luglio 2012, fino a quel momento non l'avresti impegnata...
Poi, ribadisco, la programmazione su queste cose si fa (o dovrebbe fare) triennalmente in fase di "fabbisogno del personale", non è giusto che cambino i termini di confronto da un giorno all'altro. Evil or Very Mad

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Messaggio  Paolo Gros Lun 24 Set 2012 - 4:35

Senza dubbio ma , sempre nel mio personalissimo caso, non vi erano a bilancio tempi determinati ed il tabellare risulta quindi automaticamente impegnato in sede di approvazione di bilancio non rendendo cosi' vero che ...Approvare il bilancio e impegnare la spesa sono due cose differenti..parlando di personale dipendente
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Messaggio  kkk1972 Lun 24 Set 2012 - 4:42

Paolo Gros ha scritto:Senza dubbio ma , sempre nel mio personalissimo caso, non vi erano a bilancio tempi determinati ed il tabellare risulta quindi automaticamente impegnato in sede di approvazione di bilancio non rendendo cosi' vero che ...Approvare il bilancio e impegnare la spesa sono due cose differenti..parlando di personale dipendente
Nel tuo personalissimo caso, se non residuavano margini per ricondurre la spesa sotto il limite 2008, non hai di che preoccuparti essendo lo sforamento frutto di decisioni già prese e non reversibili (non potevi certo licenziare qualcuno).
Resta il problema delle eventuali risorse variabili del fondo pale

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File di calcolo spese personale rapporto 2008 Empty DUBBI SULLA QUESTIONE RICALCOLO SPESA PERSONALE 4/12 PER 2004 E 8/12 PER 2008

Messaggio  UFF.RAG. Lun 24 Set 2012 - 5:01

Paolo Gros ha scritto:dalla data di pubblicazione della norma

Dal 2013 tanti piccoli comuni entreranno a far parte della categoria “enti soggetti a patto di stabilità” e dovranno quindi applicare tutte le disposizioni previste per quest’ultimi. In modo particolare avranno l’obbligo di ridurre le spese di personale rispetto all’anno precedente e il turn-over sulle assunzioni pari al 40% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente.

Questi tre mesi per arrivare a fine anno costituiscono quindi le ultime possibilità di applicare la normativa precedente.

La Corte dei conti del Piemonte ha riassunto molto bene le questioni, precisando che la spesa di personale del 2012 sarà da confrontare con quella del 2008. Tra l’altro è ben chiaro che non si dovrà a suddividere il confronto in 4/2012 con riferimento al 2004 e in 8/12 con riferimento al 2008. Il vincolo è unico e quindi il confronto sarà su tutto l’anno 2012 confrontato con tutto l’anno 2008.

La Cortedei Conti, sezione regionale Piemonte, con le deliberazioni n. 288/2012/PAR e n. 289/2012/PAR, entrambe del 30 agosto 2012, si occupa di diversi quesiti posti da amministrazioni interessate. Dai due pareri di evincono le seguenti coordinate circa la corretta applicazione dell’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 4-ter del d.l. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012:

- il nuovo limite è costituito dall’effettiva spesa di personale impegnata nel 2008, comprensiva dei costi conseguenti ai rinnovi contrattuali 2004-2008;

- la facoltà assunzionale degli enti in questione è quella prevista dal menzionato comma 562; pertanto, è possibile procedere – nel 2012 – a nuove assunzioni in sostituzione di personale cessato in anni precedenti;

- dal 2013 gli enti in questione saranno soggetti alle regole del patto di stabilità ed – a tal fine – il congruo lasso di tempo concesso, impone agli stessi di riprogrammare le procedure di reclutamento in linea con il futuro regime vincolistico nonchè a ridimensionare i livelli complessivi di spesa al fine di renderli compatibili con i previsti obiettivi di saldo finanziario;

- l’inosservanza del limite di spesa di cui al comma 562 non prevede l’applicazione di una specifica sanzione, tuttavia costituisce violazione di una disposizione imperativa di finanza pubblica e – come tale – potrebbe comportare l’insorgenza di responsablità amministrativa in capo agli amministratori o dirigenti che concorranno alla violazione delle norme adottando atti dopo la modifica apportata alla stessa.


FONTE: SITO GIANLUCA BERTAGNA http://www.gianlucabertagna.it

COSA NE PENSATE?
E' SEMPRE CORRETTA LA PROPORZIONE DI 4/12 E 8/12?

GRAZIE

UFF.RAG.

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Messaggio  kkk1972 Lun 24 Set 2012 - 5:06

@UFF.RAG.
Mi sembra che Gros ti abbia già risposto nei messaggi precedenti:
Mi pare una castroneria senza pari ma anche nel questionario Siquel la Corte rapporta intermente al 2008.
Cosi' faro' e cosi' faremo , che sia corretto ed equo e tutt'altra cosa.
Da come l'ho capito io, pur non concordando a livello di principio, si adegua e il confronto lo farà con 12/12mi del 2008.

kkk1972

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