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sentenza corte d'appello possibile debito fuori bilancio
caro Paolo, al mio Comune è stata notificata dall'avvocato incaricato dall'Ente una sentenza della Corte d'Appello di risarcimento per esproprio.
la Corte d'appello ha ordinato al comune l'immediato rilascio del fondo con condanna di importi a titolo di indennità di occupazione legittima, di risarcimento per occupazione abusiva, di risarcimento del danno al fabbricato oltre spese per competenze di entrambi i gradi di giudizio.
il mio sindaco vuole ricorrere in cassazione e non procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.
mi chiedo se nel bilancio di previsione 2012, o entro il 30 settembre, nelle more del ricorso in cassazione, io debba prevedere le somme quali debiti fuori bilancio, considerato che la sentenza è esecutiva.
puo' la nomina dell'avvocato per il ricorso in cassazione posticipare il riconoscimento del debito fuori bilancio?
grazie in anticipo per la risposta
la Corte d'appello ha ordinato al comune l'immediato rilascio del fondo con condanna di importi a titolo di indennità di occupazione legittima, di risarcimento per occupazione abusiva, di risarcimento del danno al fabbricato oltre spese per competenze di entrambi i gradi di giudizio.
il mio sindaco vuole ricorrere in cassazione e non procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.
mi chiedo se nel bilancio di previsione 2012, o entro il 30 settembre, nelle more del ricorso in cassazione, io debba prevedere le somme quali debiti fuori bilancio, considerato che la sentenza è esecutiva.
puo' la nomina dell'avvocato per il ricorso in cassazione posticipare il riconoscimento del debito fuori bilancio?
grazie in anticipo per la risposta
BLUAZUL- Messaggi : 72
Data d'iscrizione : 18.01.12
dbf
la giurisprudenza in materia e' chiara ed il debirto deve essere riconosciuto gia' in sede di sentenza esecutiva di primo grado
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Ciao Paolo, puoi gentilmente fornirmi qualche riferimento giurisprudenziale che "impone" il riconoscimento del debito fuori bilancio già in sede di sentenza esecutiva di primo grado??? Grazie
CELINE77- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 04.04.12
Re: sentenza corte d'appello possibile debito fuori bilancio
più che riferimenti normativi esistono sentenze della corte dei conti che hanno condannato ,per danno erariale,amministratori e funzionari che hanno tergiversato nel riconoscere debiti fuori bilancio da sentenze....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: sentenza corte d'appello possibile debito fuori bilancio
GRAZIE FRANCODAN, PUOI INDICARMI QUALCHE SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI?? GRAZIE
CELINE77- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 04.04.12
Re: sentenza corte d'appello possibile debito fuori bilancio
delibera corte conti campania 22 2009
Tutto ciò posto, il Collegio osserva che indubbiamente la voce “sentenze
esecutive” di cui alla lettera a) dell’elencazione dell’art. 194 presenta delle peculiarità in
ordine alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio, trattandosi di debiti
conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
Sul punto si ritiene, tuttavia, non inutile evidenziare che mentre nell’ analoga
disposizione contenuta nell’art. 37 del d.lgs 25 febbraio 1995, n. 77 (ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali) lettera a), si faceva riferimento a “sentenze
passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive”, l’art. 194, invece, si
riferisce solo a “sentenze esecutive” (a seguito della modifica apportata all’art. 282 del
c.p.c., dall’art. 33 della legge 26.11.1996, n. 353, per cui le sentenze di primo grado
4
sono provvisoriamente esecutive tra le parti); in disparte ogni valutazione sulla utilità
del mantenimento della distinzione e di una diversa disciplina tra le due fattispecie.
Non ignora il Collegio che il mancato pagamento entro il termine di 120 giorni
dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche
Amministrazioni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’ art. 147 della legge 23
dicembre 2000 n. 388) espone l’ente locale alle azioni esecutive con conseguente
aggravio di spese.
“Al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’Ente per il mancato
pagamento nei termini decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del
Consiglio per l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta
immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di
legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell’Ente”
(Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali; principio contabile n. 2 p.
13).
Tutto ciò posto, il Collegio osserva che indubbiamente la voce “sentenze
esecutive” di cui alla lettera a) dell’elencazione dell’art. 194 presenta delle peculiarità in
ordine alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio, trattandosi di debiti
conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
Sul punto si ritiene, tuttavia, non inutile evidenziare che mentre nell’ analoga
disposizione contenuta nell’art. 37 del d.lgs 25 febbraio 1995, n. 77 (ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali) lettera a), si faceva riferimento a “sentenze
passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive”, l’art. 194, invece, si
riferisce solo a “sentenze esecutive” (a seguito della modifica apportata all’art. 282 del
c.p.c., dall’art. 33 della legge 26.11.1996, n. 353, per cui le sentenze di primo grado
4
sono provvisoriamente esecutive tra le parti); in disparte ogni valutazione sulla utilità
del mantenimento della distinzione e di una diversa disciplina tra le due fattispecie.
Non ignora il Collegio che il mancato pagamento entro il termine di 120 giorni
dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche
Amministrazioni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’ art. 147 della legge 23
dicembre 2000 n. 388) espone l’ente locale alle azioni esecutive con conseguente
aggravio di spese.
“Al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’Ente per il mancato
pagamento nei termini decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del
Consiglio per l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta
immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di
legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell’Ente”
(Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali; principio contabile n. 2 p.
13).
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
debito fuori bilancio
a riprova che in ogni caso bisogna prevedere in bilancio le somme per eventuali passività "potenziali" per dfb basta leggere :
i principi contabili dell’osservatorio della finanza locale:
- Principio contabile n. 3 punto 71: L’ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti. Se i futuri debiti, anche fuori bilancio, sono certi nell’an e nel quantum, questi formano specifico stanziamento di bilancio, o, in alternativa, è riservata quota parte di avanzo a copertura di essi. Se i futuri debiti sono noti nell’an o nel quantum, essi sono coperti con appositi accantonamenti generici il cui ammontare è iscritto in sede di formazione del bilancio di previsione
- Principio contabile n. 3 punto 82/92. Al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere da a) ad e) dell’art.194, comma 1, del TUEL deve provvedersi con procedura d’urgenza. con la sottoposizione al Consiglio nei tempi brevi previsti dal regolamento di contabilità, in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, non appena il responsabile del servizio ne è venuto a conoscenza.
i principi contabili dell’osservatorio della finanza locale:
- Principio contabile n. 3 punto 71: L’ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti. Se i futuri debiti, anche fuori bilancio, sono certi nell’an e nel quantum, questi formano specifico stanziamento di bilancio, o, in alternativa, è riservata quota parte di avanzo a copertura di essi. Se i futuri debiti sono noti nell’an o nel quantum, essi sono coperti con appositi accantonamenti generici il cui ammontare è iscritto in sede di formazione del bilancio di previsione
- Principio contabile n. 3 punto 82/92. Al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere da a) ad e) dell’art.194, comma 1, del TUEL deve provvedersi con procedura d’urgenza. con la sottoposizione al Consiglio nei tempi brevi previsti dal regolamento di contabilità, in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, non appena il responsabile del servizio ne è venuto a conoscenza.
BLUAZUL- Messaggi : 72
Data d'iscrizione : 18.01.12
debito da sentenza di appello già previsto in bilancio
vi ringrazio
Ultima modifica di Tommy08 il Mar 6 Ago 2013 - 1:19 - modificato 1 volta.
Tommy08- Messaggi : 52
Data d'iscrizione : 22.05.12
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