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Paolo Gros
an.bal
SGSAsgsa
7 partecipanti
incentivi legge merloni
La mia amministrazione intende istituire a partire dal 2012 gli incentivi previsti dalla legge Merloni. Le mie perplessità sono:
1)posso istituirli nel 2012 oppure essendo questo trattamento accessorio non posso superare la soglia 2010?
2)posso istituirlo anche per quelle opere in cui ho incarichi esterni per la progettazione, e anche per il rup?
3)nel caso il punto 2 sia positivo, posso distribuirlo sia al personale tecnico che amministrativo o solo a quello amministrativo?
4) questi incentivi li devo far passare attraverso il fondo, con o senza contrattazione decentrata??
Un grazie anticipato a chiunque decida di rispondermi.
1)posso istituirli nel 2012 oppure essendo questo trattamento accessorio non posso superare la soglia 2010?
2)posso istituirlo anche per quelle opere in cui ho incarichi esterni per la progettazione, e anche per il rup?
3)nel caso il punto 2 sia positivo, posso distribuirlo sia al personale tecnico che amministrativo o solo a quello amministrativo?
4) questi incentivi li devo far passare attraverso il fondo, con o senza contrattazione decentrata??
Un grazie anticipato a chiunque decida di rispondermi.
SGSAsgsa- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 28.10.10
Re: incentivi legge merloni
cerco di andare per ordine....
1) si. gli incentivi ex merloni sono al di fuori del blocco
2) si. evidentemente occorre scorporare la parte relativa gli incarichi dati all'esterno
3) si. secono quanto previsto dal Dlgs 163/06 + regolamento dell'ente che stabilisce la ripartizione
4) si. ma la contrattazione decentrata prende atto degl importi e pone problemi sulla attribuzione degli incarichi.
1) si. gli incentivi ex merloni sono al di fuori del blocco
2) si. evidentemente occorre scorporare la parte relativa gli incarichi dati all'esterno
3) si. secono quanto previsto dal Dlgs 163/06 + regolamento dell'ente che stabilisce la ripartizione
4) si. ma la contrattazione decentrata prende atto degl importi e pone problemi sulla attribuzione degli incarichi.
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
merloni
si ..... ma il colmo è che io ho solo opere con progettazione esterna e rup estermi ed allora non riesco a capire i colleghi del tecnico con che faccia si facciano liqudare questi incentivi!!!!! la mia domanda sugli amministrativi non era a caso, l'unica persona che lavora di più è la collega che come amministrativa si deve seguire tutti gli incarichi estreni!!!!! io capisco che gli amici vadano pagati ...... !!!! ?????!!!!! ma scusate la franchezza mi sembra una presa in giro per tutti quelli che ogni giorno fanno il proprio lavoro!!!!
SGSAsgsa- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 28.10.10
punto 4
Buongiorno, ho una piccola richiesta :
Domanda
4) questi incentivi li devo far passare attraverso il fondo, con o senza contrattazione decentrata??
Risposta
4) si. ma la contrattazione decentrata prende atto degl importi e pone problemi sulla attribuzione degli incarichi.
E' possibile avere i riferimenti normativi in supporto alla risposta
Grazie
Domanda
4) questi incentivi li devo far passare attraverso il fondo, con o senza contrattazione decentrata??
Risposta
4) si. ma la contrattazione decentrata prende atto degl importi e pone problemi sulla attribuzione degli incarichi.
E' possibile avere i riferimenti normativi in supporto alla risposta
Grazie
fabio_sind- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 01.02.14
re
in materia di incentivi alla progettazione, di cui prima alla legge n.109/1994 e successivamente al D.Lgs.n.163/2006, la contrattazione ha dettato solo alcune limitate prescrizioni:
a) in base all’art.15, comma 1, lett.k) del CCNL dell’1.4.1999, rientrano nelle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa quelle che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; tra queste sono ricomprese anche quelle derivanti dall’art.18 della legge n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l’art.17 demanda alla contrattazione decentrata integrativa la definizione dei criteri e delle regole per l’utilizzazione delle risorse di cui al punto a), per incentivare le specifiche attività e prestazioni cui esse sono espressamente correlate;
spetta all’ente l’adozione di uno specifico regolamento (previa contrattazione integrativa) per la ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse tipologie di dipendenti coinvolti nell’attività di progettazione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla previsione legislativa e delle specifiche indicazioni fornite dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
si deve ricordare che le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 hanno natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 e, quindi, devono essere sempre tenute distinte da quelle aventi carattere di stabilità. Conseguentemente, esse non possono essere in alcun modo utilizzate per il finanziamento di istituti aventi carattere di stabilità come le progressioni economiche orizzontali o la retribuzione di posizione del personale incaricato di posizione organizzativa, ecc.;
l’utilizzo delle risorse di cui trattasi avviene sulla base delle specifiche modalità definite in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art.17, comma 2, lett.g) del medesimo CCNL dell’1.4.1999;
i destinatari delle incentivazioni previste dall’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 sono individuati direttamente da tale fonte legislativa;
proprio perché trattasi di risorse variabili, le stesse (o anche le sole eventuali economie accertate a consuntivo), ove previste per la presenza dei presupposti di legge, non possono essere confermate o stabilizzate anche per gli anni successivi a quello per il quale sono state stanziate;
in particolare, si evidenzia anche che la Corte dei Conti considera i risparmi determinatisi nell’utilizzo delle risorse connesse alla progettazione interna di cui si tratta come economie di bilancio (Corte dei Conti Calabria, sezione giurisdizionale, decisione n. 901 del 28.9.2007; Corte dei Conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, parere n. 16/2007);
da un punto di vista generale, proprio in considerazione della portata e delle finalità che caratterizzano la citata fonte legislativa, si nutrono perplessità in ordine alla possibilità di destinare risorse derivanti dall’applicazione delle stesse, anche solo parzialmente, al finanziamento di altre tipologie di compensi o di indennità o al finanziamento di istituti concernenti personale diverso da quello espressamente individuato dal legislatore. Operando in tal modo, si determinerebbe un aggiramento dei vincoli di destinazione fissati dal legislatore (art. 92, comma 5 D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006), di cui si è detto;
giova, infine, rilevare che, in generale, in propri precedenti orientamenti applicativi, la scrivente Agenzia ha sempre sostenuto che in sede di contrattazione integrativa, possono essere stabilite, certamente, regole per definire la correlazione, e quindi, il rapporto anche quantitativo, tra compensi di produttività ed entità di alcune specifiche tipologie di altri trattamenti economici accessori (compensi professionali per gli avvocati; quelli per i progettisti interni, ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006; compensi ICI, ecc.). Alla base di tali indicazioni vi era la considerazione sia della opportunità di evitare situazioni di indubbio ed ingiustificato vantaggio a favore dei dipendenti operanti presso determinati servizi; sia della circostanza che, certamente, potrebbero nutrirsi dubbi sulla effettiva possibilità del personale di cui trattasi di svolgere nello stesso arco temporale l’attività ordinaria, l’attività progettuale del dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 e/o le altre attività considerate e quelle connesse ai progetti di produttività (si ricorda, infatti, che, in materia di produttività, l’art.37 del CCNL del 22.1.2004, ha stabilito che i relativi compensi possono essere erogati solo in presenza di incrementi effettivi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, intesi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso della normale prestazione lavorativa e che tale erogazione è possibile solo a conclusione del processo di valutazione periodica; pertanto, solo in presenza di un maggiore impegno, aggiuntivo rispetto alla prestazione ordinaria, del dipendente, come attestato dal dirigente, sulla base della valutazione dei risultati dallo stesso conseguiti, consente l’attribuzione dei compensi di produttività).
RAL1108_Orientamenti Applicativi ARAN
a) in base all’art.15, comma 1, lett.k) del CCNL dell’1.4.1999, rientrano nelle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa quelle che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; tra queste sono ricomprese anche quelle derivanti dall’art.18 della legge n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l’art.17 demanda alla contrattazione decentrata integrativa la definizione dei criteri e delle regole per l’utilizzazione delle risorse di cui al punto a), per incentivare le specifiche attività e prestazioni cui esse sono espressamente correlate;
spetta all’ente l’adozione di uno specifico regolamento (previa contrattazione integrativa) per la ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse tipologie di dipendenti coinvolti nell’attività di progettazione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla previsione legislativa e delle specifiche indicazioni fornite dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
si deve ricordare che le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 hanno natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 e, quindi, devono essere sempre tenute distinte da quelle aventi carattere di stabilità. Conseguentemente, esse non possono essere in alcun modo utilizzate per il finanziamento di istituti aventi carattere di stabilità come le progressioni economiche orizzontali o la retribuzione di posizione del personale incaricato di posizione organizzativa, ecc.;
l’utilizzo delle risorse di cui trattasi avviene sulla base delle specifiche modalità definite in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art.17, comma 2, lett.g) del medesimo CCNL dell’1.4.1999;
i destinatari delle incentivazioni previste dall’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 sono individuati direttamente da tale fonte legislativa;
proprio perché trattasi di risorse variabili, le stesse (o anche le sole eventuali economie accertate a consuntivo), ove previste per la presenza dei presupposti di legge, non possono essere confermate o stabilizzate anche per gli anni successivi a quello per il quale sono state stanziate;
in particolare, si evidenzia anche che la Corte dei Conti considera i risparmi determinatisi nell’utilizzo delle risorse connesse alla progettazione interna di cui si tratta come economie di bilancio (Corte dei Conti Calabria, sezione giurisdizionale, decisione n. 901 del 28.9.2007; Corte dei Conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, parere n. 16/2007);
da un punto di vista generale, proprio in considerazione della portata e delle finalità che caratterizzano la citata fonte legislativa, si nutrono perplessità in ordine alla possibilità di destinare risorse derivanti dall’applicazione delle stesse, anche solo parzialmente, al finanziamento di altre tipologie di compensi o di indennità o al finanziamento di istituti concernenti personale diverso da quello espressamente individuato dal legislatore. Operando in tal modo, si determinerebbe un aggiramento dei vincoli di destinazione fissati dal legislatore (art. 92, comma 5 D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006), di cui si è detto;
giova, infine, rilevare che, in generale, in propri precedenti orientamenti applicativi, la scrivente Agenzia ha sempre sostenuto che in sede di contrattazione integrativa, possono essere stabilite, certamente, regole per definire la correlazione, e quindi, il rapporto anche quantitativo, tra compensi di produttività ed entità di alcune specifiche tipologie di altri trattamenti economici accessori (compensi professionali per gli avvocati; quelli per i progettisti interni, ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006; compensi ICI, ecc.). Alla base di tali indicazioni vi era la considerazione sia della opportunità di evitare situazioni di indubbio ed ingiustificato vantaggio a favore dei dipendenti operanti presso determinati servizi; sia della circostanza che, certamente, potrebbero nutrirsi dubbi sulla effettiva possibilità del personale di cui trattasi di svolgere nello stesso arco temporale l’attività ordinaria, l’attività progettuale del dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 e/o le altre attività considerate e quelle connesse ai progetti di produttività (si ricorda, infatti, che, in materia di produttività, l’art.37 del CCNL del 22.1.2004, ha stabilito che i relativi compensi possono essere erogati solo in presenza di incrementi effettivi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, intesi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso della normale prestazione lavorativa e che tale erogazione è possibile solo a conclusione del processo di valutazione periodica; pertanto, solo in presenza di un maggiore impegno, aggiuntivo rispetto alla prestazione ordinaria, del dipendente, come attestato dal dirigente, sulla base della valutazione dei risultati dallo stesso conseguiti, consente l’attribuzione dei compensi di produttività).
RAL1108_Orientamenti Applicativi ARAN
Modifiche
Alla luce delle ultime modifiche ritenete che nei piccoli Comuni ove non esistono i dirigenti le posizioni apicale che percepiscono indennità di posizione e risultato possano ancora percepire i compensi per la progettazione? O devono essere equiparati ai dirigenti?
geofa- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 09.11.12
Re: incentivi legge merloni
Qualora le attività di progettazioni siano affidate all'esterno nulla è dovuto al personale interno, ivi compreso il RUP (corte dei conti piemonte). Il D.L.90/2014 elimina gli incentivi solo alle categorie Dirigenziali quale area separata della contrattazione. Pertanto, in caso di mancanza di Dirigenti alle PO dei piccoli comuni si applica la normativa previgente.
vgiannotti- Messaggi : 327
Data d'iscrizione : 20.09.12
Età : 65
Re: incentivi legge merloni
vgiannotti ha scritto:Qualora le attività di progettazioni siano affidate all'esterno nulla è dovuto al personale interno, ivi compreso il RUP (corte dei conti piemonte). Il D.L.90/2014 elimina gli incentivi solo alle categorie Dirigenziali quale area separata della contrattazione. Pertanto, in caso di mancanza di Dirigenti alle PO dei piccoli comuni si applica la normativa previgente.
Non riesco a capire. Cosa significa: "in caso di mancanza di Dirigenti alle PO dei piccoli comuni si applica la normativa previgente"?
Quartarone Giovanni- Messaggi : 433
Data d'iscrizione : 23.06.14
Età : 60
Località : Torino
Re: incentivi legge merloni
Significa che se il responsabile delle attività di progettazione è un Dirigente si applicano le limitazioni di cui al D.L.90/2014, se è una PO non si applicano in quanto non rientra nell'area della dirigenza.
vgiannotti- Messaggi : 327
Data d'iscrizione : 20.09.12
Età : 65
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