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Diritti rogito al segretario

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Diritti rogito al segretario Empty Diritti rogito al segretario

Messaggio  elena Mar 19 Giu 2012 - 6:43

Il nostro ente ha stipulato con la società X un atto di compravendita per alcuni terreni necessari alla realizzazione di una strada, con l'accordo che tutte le spese siano poste a carico del Comune: l'ufficiale rogante è stato il Segretario; quest'ultimo ritiene che per l'atto debbano essere riconosciuti i diritti di segretaria e il responsabile dell'area lavori pubblici ha predisposto una determina dando mandato all'ufficio ragioneria di liquidare le spese di registrazione dell'atto, di acquisto delle marche da bollo e di pagare i diritti di segreteria, impegnando la somma necessaria sul capitolo di realizzazione dell'opera: ma è corretto che il comune paghi a sè stesso i diritti? Faccio un mandato al Comune e una reversale d'incasso? Devo apporre il visto sulla determina...

elena

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Diritti rogito al segretario Empty diritti

Messaggio  Paolo Gros Mar 19 Giu 2012 - 6:55

non li pga a se stesso ma all'ufficiale rogante ovvero al segretario che in luogo di notaio ( per gli atti cui la PA ha interesse) percepisce assai meno
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Diritti rogito al segretario Empty Re: Diritti rogito al segretario

Messaggio  elena Mar 19 Giu 2012 - 7:16

ok, li pago al segretario, ma il mandato quindi lo faccio al segretario direttamente dal capitolo di finanziamento dell'opera, oppure faccio mandato al comune e reversale di incasso nel capitolo dei diritti, con successivo riparto per quote?
Grazie

elena

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Diritti rogito al segretario Empty Re: Diritti rogito al segretario

Messaggio  Livio Mar 19 Giu 2012 - 7:25

So che è materia confusa e controversa, sulla quale spesso tra colleghi segretari si interpreta in modo difforme. Tuttavia io ho una mia opinione, che peraltro mi venne confermata anni fa da un dirigente dell'Ufficio contratti di una grande metropoli, che disse essere quella la prassi in uso in quella città. Quando le spese di atto siano poste a carico del Comune (è il tipico caso dell'acquisto di un immobile) il Comune non versa a se stesso i diritti di Segreteria per la quota di competenza comunale (da ripartire poi 75 e 25% tra Segretario rogante e Comune medesimo). Eventualmente versa solo la quota del 10% che va mandata all'ex Agenzia Segretari (per effetto di quanto dispone il D.P.R. 4-12-1997 n. 465 Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127, all'art. 21 1° comma:
1. I diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota stabilita dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, spettano all'Agenzia e sono versati direttamente all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa di cui all'articolo 26.
La tesi sarebbe sostenuta dal fatto che - essendo i diritti di segreteria un tributo - vi sarebbe coincidenza tra soggetto attivo e passivo (il Comune).
So che esiste la prassi contraria, sostenuta, come ha detto Paolo, dalla argomentazione che comunque il Comune risparmia rispetto al Notaio e che non si capirebbe perché il Segretario non avrebbe diritto alla sua quota di compenso (extra omnicomprensività) se le spese le paga il Comune piuttosto che il terzo privato.
Forse la mia opinione (e la prassi concretamente seguita), un po' debole sul piano giuridico, si fonda piuttosto su di un ragionamento etico (in fondo il Comune già mi paga per fare il mio lavoro).
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Messaggio  Paolo Gros Mar 19 Giu 2012 - 23:48

apro un quadro ulteriore .
...Quando le spese di atto siano poste a carico del Comune (è il tipico caso dell'acquisto di un immobile)... ci scrive Livio .

Orbene trattandosi di norme eccezionali, quelle che prevedono la forma pubblica amministrativa debbono essere interpretate in senso restrittivo e non in senso estensivo: donde l’ulteriore conclusione che soltanto per i tipi di atto espressamente previsti i pubblici ufficiali diversi dal notaio sono competenti a ricevere atti in forma pubblica amministrativa
Applicando ai segretari comunali queste premesse generali, si perveniva alla conclusione che essi dovessero ritenersi competenti a rogare in forma pubblica amministrativa soltanto atti da inquadrare nelle fattispecie negoziali espressamente disciplinate dagli artt. 87 e 89 del T.U. del 1934, n. 383, con la conseguenza che debbono ritenersi estranei alla competenza di rogito del segretario comunale:
1. gli atti di donazione (come espressamente affermato da tutta la predetta giurisprudenza della Cassazione);

2. gli atti di particolare complessità come la transazione (così TAR Toscana 27 marzo 1981, n. 153);
3. le convenzioni urbanistiche redatte sulla base della legge Bucalossi n. 10 del 1977 (Cons. Stato, Parere n. 392/83 del 13 maggio 1983);
4. atti che non siano caratterizzati da una funzione commutativa (come affermato dalla predetta giurisprudenza della Cassazione);
5. gli atti che risultassero non ricevuti “nell’esclusivo interesse del Comune”, espressione che la Cassazione interpretava come corrispondente all’altra: “interesse del Comune a risparmiare le spese del rogito”, dal deriva la conseguenza che il segretario comunale puo' ricevere atti nei quali il Comune si presentava come parte acquirente (e quindi e' tenuto a sostenere le spese dell’atto ex art. 1475 c.c.) e non atti nei quali il Comune si presenta come parte alienante (giacché in tal caso le spese dell’atto sarebbero spettate alla parte acquirente, mentre il Comune non avrebbe dovuto sostenere alcuna spesa).
Ulteriore corollario della portata tassativa delle norme qui considerate e' che la funzione di rogito del segretario comunale rappresenta una facoltà e non un obbligo per l’amministrazione comunale, la quale puo' indifferentemente ricorrervi, oppure utilizzare il notaio.
A seguito della legge Bassanini la situazione è notevolmente mutata. Il mutamento si è verificato sia per la competenza di rogito del segretario comunale, ampliata considerevolmente, sia per la previsione per la prima volta della competenza del segretario comunale ad autenticare scritture private.
Detto questo ritengo che pur nell'attuale essendo ammessa la partecipazione del segretario a tali atti debba essere applicata la norma di carattere generale senza distinzione tra gli atti stessi ( comune venditore ovvero acquirente ) derivandone che non esiste norma alcuna a che il segretario in tali casi non debba percepire i diritti di rogito


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