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Assessore in Cassa integrazione guadagni

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Assessore in Cassa integrazione guadagni Empty Assessore in Cassa integrazione guadagni

Messaggio  balena Lun 25 Giu 2012 - 9:37

Salve a tutti, conseguentemente all'elezione del nuovo sindaco ed all'insediamento della nuova amministrazione si presenta un caso al quanto nuvo, infatti, tra gli assessori nominati vi sono:
A) un assessore appartenente alla categoria dei Lavoratori Socialmente Utili che percepisce una indnnità da parte dell'INPS;
B) un assessore che ha dichiarato di essere lavoratore dipendente ma posto in Cassa Integrazione Guadagni dalla ditta.
Domanda:
Ai fini dell'erogazione dell'indennità di funzione come devo comportarmi?
visto quanto previsto dal decreto legge 267/2000 relativamente all'erogazone del 50% dell'indennità in questione nei casi di lavoratori dipendneti.
grazie
balena
balena

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Assessore in Cassa integrazione guadagni Empty indennita'

Messaggio  Paolo Gros Mar 26 Giu 2012 - 0:00

Gli amministratori degli enti locali che siano lavoratori dipendenti, qualora posti in cassa integrazione straordinaria, hanno diritto a percepire in misura intera l'indennità di funzione per tutto il periodo di sospensione dal lavoro. In questo caso, infatti, non opera la riduzione della predetta indennità (nella misura del cinquanta per cento), prevista dall'articolo 82 del Tuel per i soggetti che, essendo lavoratori dipendenti, non chiedano al proprio datore di lavoro l'opzione ad essere collocati in aspettativa senza retribuzione. La motivazione sta nel fatto che, presupponendo la cassa integrazione una sospensione forzosa del rapporto di lavoro, ai lavoratori viene oggettivamente precluso il diritto ad esercitare tale opzione.

È quanto ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, nel testo del parere n.33/2009, con il quale ha fatto luce sul una particolare estensione della disposizione contenuta all'articolo 82, comma 1 del Tuel. Come si ricorderà, tale disposizione prevede che, nel caso di amministratori che siano lavoratori dipendenti, l'indennità di funzione spetta nella misura intera nel solo caso in cui essi chiedano l'aspettativa al proprio datore di lavoro, altrimenti la stessa dovrà essere corrisposta nella misura del cinquanta per cento di quanto previsto. Nel caso sotteso all'esame del collegio campano, il sindaco di Castelvolturno (Ce) ha chiesto l'intervento della Corte per determinare correttamente l'ammontare dell'indennità di funzione nei confronti di un ex assessore che, all'epoca dell'esercizio del suo mandato, era dipendente di un'azienda posta in amministrazione straordinaria e che era stato sospeso dal lavoro con l'attribuzione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Per la Corte campana, non sorge alcun dubbio in merito alla finalità perseguita dalla disposizione legislativa in esame. Vale a dire, quella di consentire all'amministratore titolare di una pubblica funzione che, contemporaneamente presti servizi quale lavoratore dipendente, di esercitare liberamente la scelta tra il dedicarsi a tempo pieno all'esercizio del mandato amministrativo (chiedendo al proprio datore di lavoro di collocarsi in aspettativa non retribuita), ovvero di proseguire nella sua duplice attività. In questo ultimo caso, l'amministratore-dipendente dovrà sopportare l'onere relativo alla riduzione della metà dell'indennità di funzione connessa alla carica pubblica rivestita. Però, il lavoratore che sia sospeso dall'attività con attribuzione di cassa integrazione straordinaria non è messo nelle condizioni di poter scegliere se proseguire con la duplice veste di lavoratore-amministratore o, collocandosi in aspettativa, nella sola veste di amministratore. Pertanto, ne deve conseguire il diritto dello stesso a conseguire per intero, l'indennità di funzione connessa alla carica pubblica. Infatti, ha aggiunto la Corte campana a sostegno della propria tesi, la cassa integrazione guadagni straordinaria presuppone la sospensione forzosa (quindi per motivi indipendenti dalla volontà del dipendente) del rapporto di lavoro e, pertanto, l'impossibilità oggettiva di esercitare il diritto di opzione contemplato dal già citato articolo 82 del Tuel (alla stessa conclusione, il parere mininterno n.15900/TU/00/82 del 26.2.2009). In conclusione, se non intervengono termini di prescrizione, gli amministratori ex articolo 82 Tuel, hanno diritto a percepire in misura intera, l'indennità di funzione per il periodo in cui sono stati sospesi dal lavoro con l'attribuzione del trattamento di cassa integrazione straordinaria.


Gli Lsu invece debbono avere l'indennita' piena poiche':
a) i rapporti tra P.A. e lavoratori socialmente utili non possono essere qualificati come rapporti di pubblico impiego: il rapporto dei lavoratori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali, rientrando nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali (messa in mobilità dei lavoratori in esubero; collocamento in cassa integrazione; trattamento di disoccupazione) e rappresenta uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione soprattutto (ma non esclusivamente) giovanile, così da nascere con una connotazione marcatamente previdenziale ed assistenziale (Corte di Cassazione, sez. un. civ., 3 gennaio 2007 n. 3);
b) Il lavoro socialmente utile comporta un impegno lavorativo certamente precario; ciò impedisce al lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nel confronti delle amministrazioni stesse di un rapporto di lavoro subordinato e dei suoi consequenziali diritti (Corte di Cassazione sez. un. civ., 22 febbraio 2005 n. 3508).
c) Per quanto esposto, i lavori socialmente utili non costituiscono un "servizio effettivo" prestato in costanza di un rapporto d’impiego ed è legittimo il provvedimento di esclusione da un concorso il cui bando richiede, per la partecipazione, la sussistenza di un precedente rapporto di pubblico impiego, nel caso in cui l’interessato abbia svolto attività lavorativa quale lavoratore socialmente utile, non potendo i lavori socialmente utili essere qualificati come riferibili ad un rapporto di impiego (Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2006 n. 5600).
Per la stessa ragione deve ritenersi che la sussistenza del rapporto di lavoro socialmente utile non sia idonea di per sé ad escludere lo stato di familiare a carico in sede di formazione di una graduatoria di concorso. E’ pertanto illegittimo il provvedimento con il quale, in sede di formazione delle graduatorie per l’avviamento al lavoro, non si attribuisce ad un interessato il punteggio aggiuntivo relativo al carico familiare del marito, erroneamente considerato come occupato, facendo riferimento al fatto che lo stesso è stato impiegato in lavori socialmente utili.
d) Il lavoro socialmente utile presenta, anche dal punto di vista retributivo, caratteri del tutto peculiari quali l’occupazione per non più di ottanta ore mensili e la corresponsione di un compenso orario uguale per tutti. Tale compenso è sostitutivo della indennità di disoccupazione ed è versato dallo Stato e non dal datore di lavoro; non è commisurato alla quantità e qualità del lavoro svolto, come previsto in via generale dall’art. 36 Cost., ma è stato predeterminato in maniera fissa, dapprima, costituito da una indennità oraria (qualificata sussidio ex art. 1, comma 3, d.l. 14 giugno 1995, n. 232) e successivamente sostituito da una prestazione mensile. Tali emolumenti, a cui il lavoratore ha diritto, hanno natura non già retributiva, ma previdenziale
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