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patto orizzontale nazionale
vi riporto il quesito che un collega ha posto al ministero e per il quale non ha ancora ricevuto alcuna risposta, voi cosa nè pensate ? grazie
L’articolo 4-ter del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, al comma 2 stabilisce che i comuni che prevedono di conseguire un differenziale negativo rispetto all’obiettivo del patto, possono comunicare al MEF l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere (nel 2012) spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Il comma 6 dispone poi l’invio di una certificazione attestante che i maggiori spazi finanziari, eventualmente riconosciuti entro il 30 luglio, sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale.
In relazione a quanto sopra si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) Stante l’obbligatorietà di deliberare il bilancio di previsione con un’ipotesi di rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità, è ipotizzabile prevedere entro il 30 giugno di conseguire un differenziale negativo, al fine della comunicazione dell’entità di spazi finanziari per pagamenti di residui in conto capitale e, allo stesso tempo, deliberare un bilancio di previsione legittimo prima di avere ricevuto comunicazione (entro il 30 luglio) della rimodulazione dell’obiettivo?
2) Supponendo, a titolo di esempio, che un comune abbia già deliberato il bilancio con la previsione del rispetto dell’obiettivo del patto determinata come segue:
- Obiettivo (non rimodulato) pari a 300.
- Conseguimento dell’obiettivo così determinato: saldo di parte corrente = 400 (accertamenti previsti 1.000, impegni previsti 600), saldo di parte capitale = - 100 (incassi previsti 1.000, pagamenti previsti 1.100).
Successivamente, entro il 30 giugno e sempre che questo sia possibile in base a quanto chiesto col primo quesito, richiede l’abbattimento dell’obbiettivo a 200, ossia la creazione di un margine finanziario di 100 per maggiori pagamenti su residui in conto capitale.
Perché la certificazione richiesta sia corretta è strettamente necessario che i pagamenti finali in conto capitale siano pari a 1.200 (con l’ulteriore condizione che, rispetto al piano di cassa capitale iniziale, siano presenti pagamenti in più su residui pari a 100), o è possibile ipotizzare una compensazione aritmetica?
In pratica, ipotizzando il seguente risultato finale:
- Obiettivo rimodulato pari a 200.
- Conseguimento dell’obiettivo così determinato: saldo di parte corrente = 350 (accertamenti effettivi 950, impegni effettivi 600), saldo di parte capitale = - 150 (incassi effettivi 950, pagamenti effettivi 1.100).
In tal caso sarebbe falso dichiarare che il maggior margine ottenuto a seguito della rimodulazione è stato impiegato per pagare residui in conto capitale, in quanto a fronte di una previsione iniziale pari a 1.100 si hanno pagamenti finali di eguale misura? Oppure si può sostenere che, purché risultino pagamenti su residui in parte capitale per almeno 100, la condizione è rispettata e si può certificare l’avvenuto utilizzo del margine in conformità alla legge in quanto, in assenza del maggior margine riconosciuto, i pagamenti in conto capitale si sarebbero dovuti ridurre rispetto alla previsione iniziale?
3) Accedere alla rimodulazione prevista dall’articolo 4-ter (patto di stabilità orizzontale nazionale), ha qualche riflesso sulla possibilità di accedere all’eventuale riduzione dell’obiettivo che potrebbe derivare dall’applicazione del patto di stabilità regionalizzato che fosse eventualmente consentita dalla Regione di appartenenza del comune (nella fattispecie la Regione Sardegna)?
L’articolo 4-ter del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, al comma 2 stabilisce che i comuni che prevedono di conseguire un differenziale negativo rispetto all’obiettivo del patto, possono comunicare al MEF l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere (nel 2012) spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Il comma 6 dispone poi l’invio di una certificazione attestante che i maggiori spazi finanziari, eventualmente riconosciuti entro il 30 luglio, sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale.
In relazione a quanto sopra si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) Stante l’obbligatorietà di deliberare il bilancio di previsione con un’ipotesi di rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità, è ipotizzabile prevedere entro il 30 giugno di conseguire un differenziale negativo, al fine della comunicazione dell’entità di spazi finanziari per pagamenti di residui in conto capitale e, allo stesso tempo, deliberare un bilancio di previsione legittimo prima di avere ricevuto comunicazione (entro il 30 luglio) della rimodulazione dell’obiettivo?
2) Supponendo, a titolo di esempio, che un comune abbia già deliberato il bilancio con la previsione del rispetto dell’obiettivo del patto determinata come segue:
- Obiettivo (non rimodulato) pari a 300.
- Conseguimento dell’obiettivo così determinato: saldo di parte corrente = 400 (accertamenti previsti 1.000, impegni previsti 600), saldo di parte capitale = - 100 (incassi previsti 1.000, pagamenti previsti 1.100).
Successivamente, entro il 30 giugno e sempre che questo sia possibile in base a quanto chiesto col primo quesito, richiede l’abbattimento dell’obbiettivo a 200, ossia la creazione di un margine finanziario di 100 per maggiori pagamenti su residui in conto capitale.
Perché la certificazione richiesta sia corretta è strettamente necessario che i pagamenti finali in conto capitale siano pari a 1.200 (con l’ulteriore condizione che, rispetto al piano di cassa capitale iniziale, siano presenti pagamenti in più su residui pari a 100), o è possibile ipotizzare una compensazione aritmetica?
In pratica, ipotizzando il seguente risultato finale:
- Obiettivo rimodulato pari a 200.
- Conseguimento dell’obiettivo così determinato: saldo di parte corrente = 350 (accertamenti effettivi 950, impegni effettivi 600), saldo di parte capitale = - 150 (incassi effettivi 950, pagamenti effettivi 1.100).
In tal caso sarebbe falso dichiarare che il maggior margine ottenuto a seguito della rimodulazione è stato impiegato per pagare residui in conto capitale, in quanto a fronte di una previsione iniziale pari a 1.100 si hanno pagamenti finali di eguale misura? Oppure si può sostenere che, purché risultino pagamenti su residui in parte capitale per almeno 100, la condizione è rispettata e si può certificare l’avvenuto utilizzo del margine in conformità alla legge in quanto, in assenza del maggior margine riconosciuto, i pagamenti in conto capitale si sarebbero dovuti ridurre rispetto alla previsione iniziale?
3) Accedere alla rimodulazione prevista dall’articolo 4-ter (patto di stabilità orizzontale nazionale), ha qualche riflesso sulla possibilità di accedere all’eventuale riduzione dell’obiettivo che potrebbe derivare dall’applicazione del patto di stabilità regionalizzato che fosse eventualmente consentita dalla Regione di appartenenza del comune (nella fattispecie la Regione Sardegna)?
VALTER- Messaggi : 141
Data d'iscrizione : 24.12.10
Re: patto orizzontale nazionale
io penso che si possa accedere anche al patto regionale verticale
mi chiedo però se ci saranno altre 'sanzioni' a seguito di richiesta di accesso al patto orizzontale nazionale es virtuosità o contributi
MICOL- Messaggi : 514
Data d'iscrizione : 06.03.12
Re: patto orizzontale nazionale
Credo che:
1) il bilancio debba essere adottato nel rispetto del patto, l'eventuale previsione di sforamento in corso d'esercizio comporterà la richiesta di fondi tramite l'istituto del patto orizzontale;
2) non so se ho ben inteso la tua domanda ma rileva il principio fondamentale per cui i maggiori fondi ottenuti devono essere utilizzati per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale, interpreterei quindi come corretto l'atteggiamento di ricorso a detti spazi per affrontare minori incassi;
3) il ricorso al patto regionale e a quello nazionale può far nascere il presupposto di elusione.
1) il bilancio debba essere adottato nel rispetto del patto, l'eventuale previsione di sforamento in corso d'esercizio comporterà la richiesta di fondi tramite l'istituto del patto orizzontale;
2) non so se ho ben inteso la tua domanda ma rileva il principio fondamentale per cui i maggiori fondi ottenuti devono essere utilizzati per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale, interpreterei quindi come corretto l'atteggiamento di ricorso a detti spazi per affrontare minori incassi;
3) il ricorso al patto regionale e a quello nazionale può far nascere il presupposto di elusione.
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