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http://www.irpef.info/URGENTE QUESITO -IMMOBILI ATER X IACP COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
3 partecipanti
URGENTE QUESITO -IMMOBILI ATER X IACP COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
Nel regolamento approvato dall'Ente risulta:
ART_____ UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI
Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, o Ente ad esso subentrato, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.
Quesito
Fermo restanto l'aliquota allo 0,4% per l'abitazione principale l'Ente intende portare al 10,6% gli altri immobili. Ma in sede di regolamento avendo disciplinato come sopra riportato gli immobili ATER etc. è corretta per questi la previsione dello 0,76% (aliquota base per la tipologia altri immobili)? Inoltre la detrazione prevista per l'abitazione principale pari ad euro 200,00 (di cui all'art. 13 comma 10) per detti immobili si applica per le cat. A unitamente alle pertinenze C2,C6,C7 (una per cat.) o è possibile prevedere solo per le cat. A?
Grazie.
ART_____ UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI
Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, o Ente ad esso subentrato, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.
Quesito
Fermo restanto l'aliquota allo 0,4% per l'abitazione principale l'Ente intende portare al 10,6% gli altri immobili. Ma in sede di regolamento avendo disciplinato come sopra riportato gli immobili ATER etc. è corretta per questi la previsione dello 0,76% (aliquota base per la tipologia altri immobili)? Inoltre la detrazione prevista per l'abitazione principale pari ad euro 200,00 (di cui all'art. 13 comma 10) per detti immobili si applica per le cat. A unitamente alle pertinenze C2,C6,C7 (una per cat.) o è possibile prevedere solo per le cat. A?
Grazie.
ABRUZZO- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 16.12.11
Re: URGENTE QUESITO -IMMOBILI ATER X IACP COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
in tal caso si applicherebbe aliquota 10,6 anche agli ater e coop. edilizie salvo prevedere espressamente per tale tipologia aliquota 7,6 (+/- 0,30)
la quota IMU spettante al comune sarà pari all'IMU annua, senza dover sottrarre l'IMU riservata allo Stato, con sola detrazione di € 200
- codice tributo comune 3918
la detrazione si applica all'abitazione principale e pertinenze per tutto il suo ammontare di euro 200
riferimento normativo :
La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari);
la quota IMU spettante al comune sarà pari all'IMU annua, senza dover sottrarre l'IMU riservata allo Stato, con sola detrazione di € 200
- codice tributo comune 3918
la detrazione si applica all'abitazione principale e pertinenze per tutto il suo ammontare di euro 200
riferimento normativo :
La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari);
Re: URGENTE QUESITO -IMMOBILI ATER X IACP COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
Rispetto all'applicazione della detrazione, comprese le pertinenze, trovo che non sia detto chiaramente dalla normativa ma oggetto di interpretazione.
Gli immobili di cui si parla sono esclusivamente le abitazioni e non si esplicita mari nulla relativamente alle pertinenze; sono dell'avviso che attuazione della norma solo per "tali fattispecie" si intendano esclusivamente le abitazioni per le quali non va riconosciuta la quota stato oggetto di rinuncia a favore del comune, per tutte le altre unità immobiliari di propiretà icacp e coop la quota stato è dovuta in quanto altri fabbricati non ricompresi nella faccispecie indicata al comma 10 dell'art. 13.
Gli immobili di cui si parla sono esclusivamente le abitazioni e non si esplicita mari nulla relativamente alle pertinenze; sono dell'avviso che attuazione della norma solo per "tali fattispecie" si intendano esclusivamente le abitazioni per le quali non va riconosciuta la quota stato oggetto di rinuncia a favore del comune, per tutte le altre unità immobiliari di propiretà icacp e coop la quota stato è dovuta in quanto altri fabbricati non ricompresi nella faccispecie indicata al comma 10 dell'art. 13.
elfo- Messaggi : 74
Data d'iscrizione : 22.10.11
Re: URGENTE QUESITO -IMMOBILI ATER X IACP COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
la questione è stata chiarita diretta,mente dal Ministero è non è come sostieni
al seguente link le risposte del Ministero delle Finanze con 15/06/2012, n. 12507 ai quesiti posti da Legacoop relativamente all’applicazione IMU alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
http://www.legacooppuglia.it/2012/06/imu-domande-e-risposte/
E' stato confermato dal Ministero quello che era stato anticipato su questo forum in materia di coop. edilizie e ater, in particolare :
- TUTTO IL GETTITO AL COMUNE SENZA DECURTARE LO 0,38 R. Dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU, ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre dallo 0,76% allo 0,38% l’aliquota di base applicabile agli immobili in questione.
Infatti, a sostegno di tali considerazioni, si deve evidenziare che laddove il legislatore ha voluto ridurre l’aliquota di base, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto per l’abitazione principale e relative pertinenze nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale in agricoltura.
- PERTINENZE : R. Si deve ritenere che l’aliquota prevista per gli immobili in oggetto risulta applicabile, nei termini appena esplicitati, anche alle pertinenze appartenenti agli stessi soggetti. A tale proposito, si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 3/DF al paragrafo 6, nella parte in cui viene illustrato il regime fiscale delle pertinenze.
Commento alla risposta
Anche se nella risposta non viene richiamata espressamente l’applicazione della detrazione alle pertinenze, si ritiene che, per come è comunque formulata la risposta (richiamo anche al paragrafo 6 della circolare n. 3/DF), la detrazione per l’abitazione principale non assorbita dall’abitazione stessa si possa applicare anche alle relative pertinenze.
In pratica il trattamento delle pertinenze segue quello dell’abitazione principale dei soci.
al seguente link le risposte del Ministero delle Finanze con 15/06/2012, n. 12507 ai quesiti posti da Legacoop relativamente all’applicazione IMU alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
http://www.legacooppuglia.it/2012/06/imu-domande-e-risposte/
E' stato confermato dal Ministero quello che era stato anticipato su questo forum in materia di coop. edilizie e ater, in particolare :
- TUTTO IL GETTITO AL COMUNE SENZA DECURTARE LO 0,38 R. Dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU, ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre dallo 0,76% allo 0,38% l’aliquota di base applicabile agli immobili in questione.
Infatti, a sostegno di tali considerazioni, si deve evidenziare che laddove il legislatore ha voluto ridurre l’aliquota di base, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto per l’abitazione principale e relative pertinenze nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale in agricoltura.
- PERTINENZE : R. Si deve ritenere che l’aliquota prevista per gli immobili in oggetto risulta applicabile, nei termini appena esplicitati, anche alle pertinenze appartenenti agli stessi soggetti. A tale proposito, si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 3/DF al paragrafo 6, nella parte in cui viene illustrato il regime fiscale delle pertinenze.
Commento alla risposta
Anche se nella risposta non viene richiamata espressamente l’applicazione della detrazione alle pertinenze, si ritiene che, per come è comunque formulata la risposta (richiamo anche al paragrafo 6 della circolare n. 3/DF), la detrazione per l’abitazione principale non assorbita dall’abitazione stessa si possa applicare anche alle relative pertinenze.
In pratica il trattamento delle pertinenze segue quello dell’abitazione principale dei soci.
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