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3 partecipanti
MODALITA' CESSAZIONE PER LIMITI SERVIZIO
Vorrei sapere come vi comportate nel caso in cui un dipendente (attualmente non ha i requisiti per andare in pensione) ragiunga a breve i 40 anni di anzianità contributiva, cioè l'azianità massima di servizio nel caso in cui non esista nell'ente in merito alcuna norma regolamentare.
Il contratto dispone che:
CCNL 1995
Art.27 ter aggiunto dall’art.6 CCNL 1996
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21 , 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo:
a) al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’ente
Art.27 quater aggiunto dall’art.6 CCNL 1996
Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto
Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.
Inoltre, secondo voi, un'eventuale trattenimento in servizio deve essere computato tra le assunzioni tenuto conto di quanto disposto dal comma 31 dell'art. 9 del D.L. 78/2010.
Il contratto dispone che:
CCNL 1995
Art.27 ter aggiunto dall’art.6 CCNL 1996
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21 , 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo:
a) al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’ente
Art.27 quater aggiunto dall’art.6 CCNL 1996
Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto
Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.
Inoltre, secondo voi, un'eventuale trattenimento in servizio deve essere computato tra le assunzioni tenuto conto di quanto disposto dal comma 31 dell'art. 9 del D.L. 78/2010.
siro trolese- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 04.01.11
Limiti di servizio
40 anni di servizio (se esplicitamente previsto dal R.O.):
TRATTENIMENTO fino al limite di età previsto da legge o da R.O. (art. 27 quater CCNL
6/07/1995) in alternativa
TRATTENIMENTO fino al limite di età di 65 anni (legge n.407/1990 modificata
dall’articolo 1, co.2, Dlgs n. 503/92).
poiche'...tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’ente
TRATTENIMENTO fino al limite di età previsto da legge o da R.O. (art. 27 quater CCNL
6/07/1995) in alternativa
TRATTENIMENTO fino al limite di età di 65 anni (legge n.407/1990 modificata
dall’articolo 1, co.2, Dlgs n. 503/92).
poiche'...tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’ente
Re: MODALITA' CESSAZIONE PER LIMITI SERVIZIO
mi permetto di aggiungere anche che la legge 102/09 prevede per il trienno 2009 2010 2011 l'opzione per le amministrazioni di collocare a riposo d'ufficio il personale con limite di servizio modificando di fatto il comma 11 dell'art. 72 della legge 133/2008. Il mio comune si è avvalso di questa norma, che ad oggi, non risulta prevista come rinnovo dal 2012 in poi.
Grazia Sampietro- Messaggi : 285
Data d'iscrizione : 30.03.11
Età : 64
Località : Vigevano
Re: MODALITA' CESSAZIONE PER LIMITI SERVIZIO
Scusami, forse mi sono espresso male. D'accordo che in caso di norma di legge o regolamento la cessazione è obbligatoria. In assenza di regolamentazione la prosecuzione dell’attività lavorativa , raggiunti 40 anno di servizio, viene rimessa esclusivamente alla volontà della dipendente il quale dovrebbe chiedere il proseguimento del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il dipendente non presenti alcuna richiesta, e tenuto conto dell'art. 27 quater del CCNL "Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista." collocate d'ufficio a riposo il dipendente?
Inoltre un'eventuale trattenimento in servizio deve essere computato tra le assunzioni tenuto conto di quanto disposto dal comma 31 dell'art. 9 del D.L. 78/2010.
Nel caso in cui il dipendente non presenti alcuna richiesta, e tenuto conto dell'art. 27 quater del CCNL "Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista." collocate d'ufficio a riposo il dipendente?
Inoltre un'eventuale trattenimento in servizio deve essere computato tra le assunzioni tenuto conto di quanto disposto dal comma 31 dell'art. 9 del D.L. 78/2010.
siro trolese- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 04.01.11
Trattenimento in servizio
Quanto esprimi e' a mio avviso corretto ivi compreso il fatto che un'eventuale trattenimento in servizio deve essere computato tra le assunzioni tenuto conto di quanto disposto dal comma 31 dell'art. 9 del D.L. 78/2010.
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