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Ici ed aree edificabili
La Cassazione con sentenza 25506/2009 a sezioni unite ha ribadito il concetto gia' espresso dall'art.36 comma 2 del dl 223/2006 :
Traendone l'operativita' :
1) l'area e' da considerarsi edificabile dal momento dell'approvazione del PRGC in Consiglio comunale a nulla rilevando l'approvazione regionale successiva.
2) a nulla rilevano gli strumenti urbanistici eventuali ( PEC, PEEP etc etc) , anche se scaduti , ai fini dell'edificabilita'.
In ultima analisi ai fini della qualificazione di area edificabile e' sufficiente la mera possibilita' edificatoria mentre non rilevano vincoli capaci di condizionare in concreto la possibilita' di costruire perche' tali limiti non fanno venir meno ma anzi presuppongo la vocazione edificatoria del terreno, incidendo semmai sul suo valore venale.
Traendone l'operativita' :
1) l'area e' da considerarsi edificabile dal momento dell'approvazione del PRGC in Consiglio comunale a nulla rilevando l'approvazione regionale successiva.
2) a nulla rilevano gli strumenti urbanistici eventuali ( PEC, PEEP etc etc) , anche se scaduti , ai fini dell'edificabilita'.
In ultima analisi ai fini della qualificazione di area edificabile e' sufficiente la mera possibilita' edificatoria mentre non rilevano vincoli capaci di condizionare in concreto la possibilita' di costruire perche' tali limiti non fanno venir meno ma anzi presuppongo la vocazione edificatoria del terreno, incidendo semmai sul suo valore venale.
Notifiche variazione aree: da agricole a edificabili
Domanda: è obbligatoria la comunicazione della variazione dell'area al proprietario interessato? E in che termini? E' sufficiente la pubblicazione in Gazzetta, o è doverosa una comunicazione personale e diretta, tramite A/R?
Se l'interessato non fosse informato del cambiamento di destinazione e, pertanto, non possibilitato a presentare osservazioni entro i termini previsti, nel momento in cui ne venisse a conoscenza può presentare ricorso ed impugnare il provvedimento comunale?
http://www.comunitrentini.it/index.php/plain/content/download/12522/83146/file/ICI%20aree%20edificabili.doc
http://www.italia-news.it/?idcnt=27457
http://www.anci.emilia-romagna.it/Aree%20tematiche/TRIBUTI/Decreto%20legge%20BERSANI.pdf
http://www.dossier.net/guida/imposta13.htm
Se l'interessato non fosse informato del cambiamento di destinazione e, pertanto, non possibilitato a presentare osservazioni entro i termini previsti, nel momento in cui ne venisse a conoscenza può presentare ricorso ed impugnare il provvedimento comunale?
http://www.comunitrentini.it/index.php/plain/content/download/12522/83146/file/ICI%20aree%20edificabili.doc
http://www.italia-news.it/?idcnt=27457
http://www.anci.emilia-romagna.it/Aree%20tematiche/TRIBUTI/Decreto%20legge%20BERSANI.pdf
http://www.dossier.net/guida/imposta13.htm
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Ici
Tale comunicazione a mio avviso non rileva e non inficia eventuale accertamento per omessa denuncia ovvro omesso o parziale pagamento poihe' non costituisce ai fini Ici operazione propedeutica e legittimamente l'esenzione della denuncia .
Una norma di tal fatta puo' essere usata artatamente ai fini tributari ma la norma sulla obbliogatorieta' della denuncia non la richiama.
Una norma di tal fatta puo' essere usata artatamente ai fini tributari ma la norma sulla obbliogatorieta' della denuncia non la richiama.
Ici e comunicazione edificabilita'
Il contribuente è tenuto a pagare l'Ici su un'area edificabile anche se il comune non lo ha informato delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e non ha comunicato il cam-bio di destinazione del ter-reno. Lo ha affermato la commissione tributaria re-gionale del Lazio, sezione XIV, con la sentenza n. 49 del 31 gennaio 2012. Dun-que, per i giudici d'appello, è ininfluente che l'ammini-strazione comunale non ab-bia dato comunicazione al proprietario del terreno dell'attribuzione della natura di area fabbricabile, non es-sendo specificamente previ-sta una sanzione ad hoc. È escluso che la mancata co-municazione del cambia-mento urbanistico possa a-vere un'incidenza sugli ob-blighi di dichiarazione e versamento dell'imposta, che sono autonomamente disciplinati dalla normativa contenuta nel decreto legi-slativo 504/1992. In effetti, l'articolo 31, comma 20 del-la legge 289/2002 (Finan-ziaria 2003) ha posto a cari-co dei comuni l'onere di in-formare il contribuente, qualora vengano apportate delle variazioni agli stru-menti urbanistici. Quando gli enti attribuiscono a un terreno la natura di area fabbricabile, sono obbligati a darne comunicazione al contribuente, a mezzo posta, con modalità idonee a ga-rantire l'effettiva conoscen-za. Il mancato rispetto di questo adempimento da par-te del comune, però, non comporta alcuna conse-guenza in ordine agli obbli-ghi che incombono sul con-tribuente: il tributo sull'area, ex lege, è comunque dovu-to. Nei casi in cui l'ammini-strazione comunale non ab-bia provveduto a comunica-re, formalmente, il cambio di destinazione del terreno, e il contribuente viola l'ob-bligo di dichiarazione e di versamento, si può ritenere che ricorra una causa di non punibilità, in base a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 472 del 1997. Occorre infine preci-sare che l'articolo 31 non ha alcuna efficacia retroattiva. Pertanto, l'obbligo di comu-nicazione riguarda solo i cambi di destinazione dei terreni attuati a decorrere dal 1° gennaio 2003. Un fondo utilizzato a scopo a-gricolo può acquisire la na-tura edificabile anche nel caso in cui non vengano a-dottati dei piani particola-reggiati. È ormai pacifico che l'Ici sia dovuta se l'area è inserita in un piano rego-latore generale adottato dal consiglio comunale, ma non approvato dalla regione. L'articolo 36, comma 2 del-la legge 248/2006 dispone che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale deliberato dal co-mune, indipendentemente dall'approvazione della re-gione e dall'emanazione di strumenti attuativi
ITALIA OGGI – pag.32
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