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Autotutela

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MARCO SIGAUDO
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Matteik
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Messaggio  Matteik Ven 8 Apr 2011 - 7:01

Carissimi colleghi
vorrei chiedere una vostra interpretazione del concetto di autotutela.
A volte il contribuente ha fatto, volontariamente meno, decorrere i termini per far opposizione al ns. atto rendendo di fatto immodificabile la pretesa.
Successivamento chiede l'autotutela oppure chiede di definire in contraddittorio l'accertamento.
Premesso che la richiesta di autotutela, comunque genera non un diritto soggetto, ma rimane una discrezionalità dell'ufficio, vorrei conoscere se, verificando sulla base degli elementi successivamente forniti dal contribuente i presupposti dell'accertamento, si possa provvedere alla modifica/annullamento dell'accertamento.

Grazie e buon lavoro

Matteik

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Messaggio  Paolo Gros Ven 8 Apr 2011 - 7:34

Valuta che l'autotutela di qualsiasi atto amministrativo riconosciuto illegittimo o contrastante con norme o non rispondente ai requisiti richiesti puo' essere effetteuta " in ogni ordine e grado del procedimento " a nulla rilevando lo stato procedimentale stesso, proprio perche' e' a tutela della PA.
Paolo Gros
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Messaggio  MARCO SIGAUDO Sab 9 Apr 2011 - 3:45

Concordo con Paolo ma di principio non darei per scontata l'applicazione dell'autotutela a fronte della noncuranza con cui spesso i contribuenti rispondono agli atti emessi.
Ok, eccesso d'orgoglio....
Nel caso in cui il contribuente dimostri l'effettiva non sussistenza di tutti, o parte, dei parametri su cui si fonda l'accertamento lo stesso può essere annullato o riemesso.

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Messaggio  francodan Sab 9 Apr 2011 - 4:03

Gli accertamenti diventati definitivi per mancata impugnazione possono essere comunque annullati se risultano illegittimi o errati. A chiarirlo è la Ctp di Brescia con la sentenza n. 133/07/10. La pronuncia antepone l'interesse del contribuente a essere assoggettato a un'imposizione equa rispetto alla discrezionalità dell'ufficio di accogliere l'istanza di autotutela. In particolare, i giudici bresciani hanno evidenziato che l'amministrazione finanziaria non può ritenersi, una volta che l'atto è divenuto definitivo per la mancata impugnazione dei termini, al riparo dal contenzioso, mantenendo una tassazione poi provata come illegittima.
Riguarda l'irpef ma i principi valgonoper qualsiasi procediemnto tributario....
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Messaggio  GEPI Sab 9 Apr 2011 - 13:08

Potrebbe esserti utile quest'articolo a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze che tratta tutti gli aspetti dell'autotutela, ivi compresi gli atti divenuti esecutivi.

http://rivista.ssef.it/site.php?page=20070523115228488

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Messaggio  davide79 Lun 11 Apr 2011 - 0:07

Ritengo utile inoltre la lettura del DM 11/02/1997 n. 37 "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria", che all'art. 2 (ipotesi dii annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento) così recita:
1.L'Amministrazione finanziaria puo' procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita', nei casi in cui sussista illegittimita' dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
a)errore di persona;
b)evidente errore logico o di calcolo;
c)errore sul presupposto dell'imposta;
d)doppia imposizione;
e)mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
f)mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini
di decadenza;
g)sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi
agevolativi, precedentemente negati;
h)errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile
dall'Amministrazione.
2.Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.
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Messaggio  francodan Gio 14 Apr 2011 - 2:42

recente sentenza per la quale per la p.a. l'autotutela si configura come obbligo fonte di risarcimento di danni e non mera facoltà......

cassazione 5120 2011


Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2043 c.c.; si afferma in particolare che il
Giudice di Pace nel ritenere applicabile alla P.A. il principio del neminem laedere e che "manca
nella specie il carattere dell’ingiustizia del danno, in relazione al fatto che l’annullamento in
autotutela non si configura quale obbligo bensì come mera facoltà dell’amministrazione, con le
conseguenze che il privato non è titolare di alcuna posizione soggettiva in ordine al ritiro dell’atto in
positivo".
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Deve, innanzitutto, rilevarsi (come del resto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte - tra le
altre, Cass. nn. 1191/2003;7531/2009;S.U. 261082007) che l’attività della pubblica
amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla
legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell’art. 2043 c.c., per cui è
consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica
amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norma e tale
principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanai principi di legalità,
imparzialità e buona amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta
a subire le conseguenza stabilite dall’art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti
esterni alla sua attività discrezionale.
Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante,
ritenuta sussistente la violazione dell’art. 2043 c.c., affermando, con sufficiente e logica
motivazione, che "buon diritto ha il sig. G.F. di vedersi risarcito il danno causato dalla Pubblica
Amministrazione. Infatti, anche sulla Pubblica Amministrazione grava l’obbligo di rispettare il
principio fondamentale del neminem laedere, previsto dall’art. 2043 c.c.. Il comportamento tenuto
dalla convenuta non può che ravvisare violazione del suddetto principio; infatti, nonostante le
diffide, mai l’Agenzia delle Entrate di Patti ha provveduto a verificare quanto dall’attore lamentato,
e cioè che esso non era tenuto al pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento
notificati. Solo a seguito di ulteriori sollecitazioni da parte del commercialista dell’attore, l’Agenzia
delle Entrate di Patti ha ammesso l’errore commesso, provvedendo all’annullamento delle somma
richieste. È ovvio che, nel caso in specie, il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione,
violando le più comuni regole di prudenza e di diligenza, ha causato un danno economico al sig. G.,
che non può che essere risarcito e che comprende, tra l’altro, le spese sostenute dallo stesso per il
commercialista e per le varie trasferte verso l’ufficio della Pubblica Amministrazione, nonchè le
spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la Pubblica Amministrazione".
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato comporta il non doversi
provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
francodan
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Messaggio  ullifa Mar 19 Apr 2011 - 4:21

un dubbio. Un avviso tarsu riemesso ( a gennaio 2011 ) insostituzione del precedente, che viene richiamato nell'atto( emesso a fine dicembre 2010), a seguito di nuova misurazione dei metri è da considerarsi in sostituzione del precedente o nuovo atto.

Se fosse un nuovo atto i termini prescrizionali sarebbero decaduti.

ullifa

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Autotutela Empty Tarsu

Messaggio  Paolo Gros Mar 19 Apr 2011 - 4:32

Ci puo' stare ma devi opportunamente nominare il "nuovo" accertamento quale :
" rettifica accertamento n....del ...."
in tal modo il precedente nei termini e' interruttivo della prescizione.
Paolo Gros
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Messaggio  ullifa Gio 20 Ott 2011 - 8:00

riprendo il posta datato.

Riemettere un avviso in rettifica in autotutela riapre i termini per la presentazione del ricorso ( 60 gg) o rimangono in vita quelli originari?

ullifa

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Messaggio  Paolo Gros Gio 20 Ott 2011 - 8:20

Riapre assolutamente i termini per ricorrere dalla data della notificazione del nuovo avviso
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