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Perlapa - gedap

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Messaggio  Elisa75 Mar 17 Lug 2012 - 8:55

Avrei un chiarimento da chiedere: quando viene convocata la riunione della Commissione Decentrata in orario di ufficio, le rsu per partecipare devono usufruire dei permessi di cui al monte ore calcolato per loro ai sensi CCNQ del 9/10/2009?
Nel caso, tali permessi delle rsu vanno poi inseriti nel sistema ex gedap con la motivazione " espletamento del mandato"?
Grazie dell'aiuto

Elisa75

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Messaggio  Paolo Gros Mer 18 Lug 2012 - 0:25

si nei due casi
Paolo Gros
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Messaggio  Elisa75 Lun 23 Lug 2012 - 2:53

Ringrazio per il chiarimento, ma avrei un altro dubbio riguardo i permessi retribuiti per partecipare alle riunioni di commissione decentrata:
una collega (che non fa parte delle RSU) è stata delegata da un sindacato a partecipare alle riunioni in rappresentanza del detto sindacato; tuttavia tale sigla sindacale non dispone di alcun monte ore perchè al momento di calcolare tali monte ore al detto sindacato non era stata rilasciata alcuna delega dai dipendenti, deleghe che sono state rilasciate solamente a maggio. Come si deve comportare l'Amminisrazione? La dipendente ha diritto a qualche tipo di permesso?
Ringrazio ancora per l'aiuto

Elisa75

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Messaggio  Paolo Gros Lun 23 Lug 2012 - 3:05

Il contingente massimo delle prerogative sindacali fruibili dalle organizzazioni
sindacali rappresentative (distacchi e permessi retribuiti) finanziate dal sistema
pubblico è stato fissato dall’art. 44, comma 1 lettere e) e g), del D. Lgs.
80/1998. In particolare il contingente massimo di permessi orari da utilizzare
nei luoghi di lavoro da parte delle predette organizzazioni sindacali è stato
fissato nella misura di n. 90 minuti per dipendente a tempo indeterminato. Tale
norma ha introdotto anche la possibilità di un uso flessibile della prerogativa
consentendone il cumulo sotto forma di distacco.
La gestione complessiva del contingente dei permessi, come dei distacchi e
delle altre prerogative sindacali, è stata affidata dall’art. 50 del D.Lgs.
165/2001 (nel quale sono confluite le norme del D.Lgs. 29/1993 aventi il
medesimo oggetto) alla contrattazione collettiva quadro.
Ne consegue che l’utilizzo dei permessi orari giornalieri, la misura degli stessi,
le modalità di calcolo per la determinazione del monte ore di amministrazione,
la ripartizione dello stesso tra RSU e organizzazioni sindacali rappresentative, la
quantità di minuti cumulati sotto forma di distacco a livello nazionale non
utilizzabili nel monte ore di amministrazione, sono disciplinati dai contratti
collettivi quadro stipulati a tale fine.
2 - Le fonti per la disciplina e l’utilizzo dei permessi orari giornalieri per
l’anno 2003
Esse sono rappresentate dal:
CCNQ del 7 agosto 1998 artt. 8 e 9
CCNQ del 18 dicembre 2002 artt. 3, 4 e 7 per il personale dei comparti
CCNQ del 27 gennaio 2001 artt. 3, 4 e 6 per le aree della dirigenza
CCNL di comparto o aree della dirigenza ove siano riportate clausole con
riferimento ai soggetti titolari.
3 - Parametri di utilizzo per il personale dei comparti
Ai sensi degli articoli dei predetti contratti, per il personale dei comparti ove
sono già state elette le RSU, la determinazione e la successiva ripartizione del
monte ore aziendale avviene sulla base dei seguenti parametri:
A - i minuti da prendere a riferimento per la determinazione del monte ore di
amministrazione per la RSU sono 30 per dipendente;
B - i minuti da prendere a riferimento per la determinazione del monte ore di
amministrazione per le organizzazioni sindacali rappresentative, per l’anno
2003, sono 41 per dipendente in tutti i comparti, tranne che per il comparto
Scuola dove i minuti sono 33 per dipendente (art. 3 CCNQ del 18 dicembre
2002). Infatti, dai 60 minuti originariamente a disposizione delle organizzazioni
sindacali rappresentative, vanno detratti i minuti utilizzati sotto forma di
cumulo, da ultimo dal CCNQ del 18 dicembre 2002, per i distacchi delle
organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, pari rispettivamente
a 19 minuti in tutti i comparti, escluso il comparto Scuola dove i minuti sono 27
(art. 4 CCNQ del 18 dicembre 2002).
Tali minuti utilizzati dal CCNQ del 18 dicembre 2002 non vanno, pertanto,
calcolati nel monte ore di amministrazione;
C - la somma dei minuti di cui alle precedenti lettere A e B è pari, in tutti i
comparti, a 90 minuti;
D - per la determinazione del monte ore di amministrazione i dipendenti da
prendere a riferimento sono quelli in servizio a tempo indeterminato al 31
dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello preso in
considerazione (attualmente 31 dicembre 2002). Tra il personale in servizio va
compreso anche quello in posizione di comando o fuori ruolo (art. 3 CCNQ del
18 dicembre 2002);
E - la distribuzione del monte ore alla RSU, determinato come indicato alla
precedente lettera A, avviene ai sensi dell’art. 9 comma 4 del CCNQ del 7
agosto 1998 che recita “il contingente dei permessi di spettanza della RSU è da
questa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito”. Ne
deriva che l’amministrazione non ha alcun compito circa la ripartizione del
monte ore tra i componenti della RSU (organismo unitario di rappresentanza),
la cui distribuzione all’interno avviene su decisione della RSU stessa;
F - la distribuzione del monte ore spettante alle organizzazioni sindacali titolari,
determinato come indicato alla precedente lettera B, viene effettuata tra le
stesse proporzionalmente in base alla rappresentatività accertata in sede locale
con la metodologia indicata dall’art. 9, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998 ed
esplicitata, per il calcolo, nell’esempio in calce alla nota.
Le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari di alcuna
prerogativa sindacale;
G - le organizzazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate all’art. 2,
comma 5, del CCNQ del 18 dicembre 2002 con l’avvertenza di cui all’art. 7
comma 5 dello stesso che richiama il contenuto dell’art. 6, commi 3 e 4, del
CCNQ del 9 agosto 2000.
Pertanto, in caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a
seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività, nei luoghi di lavoro la
fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al
subentro dei nuovi, che avviene dalla data di stipulazione del CCNL di comparto
relativo a ciascun biennio economico. I permessi nei luoghi di lavoro, nel
periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono, quindi, utilizzati
pro rata dalle organizzazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse
alla precedente trattativa nazionale.
A titolo esemplificativo, alla data attuale, le organizzazioni sindacali
rappresentative cui spettano i permessi aziendali sono quelle ammesse alla
contrattazione nazionale per il biennio 2000-2001 (CCNL che si sta applicando)
e si modificheranno solamente dalla data di stipulazione del nuovo CCNL di
comparto relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio
economico 2002-2003. Unica eccezione riguarda il comparto Ministeri in cui in
data 12 giugno 2003 è stato stipulato il CCNL relativo al quadriennio normativo
2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003. Le esatte denominazioni
delle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti sono quelle indicate
nei citati CCNQ, nonché nei frontespizi dei vigenti CCNL.
H - per le federazioni sindacali rappresentative formate da più sigle, costituenti
o affiliate, ai sensi dell’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, la assegnazione dei
permessi avviene in capo alla federazione unitariamente intesa e non alle
singole sigle componenti. La singola sigla, costituente o affiliata, non è titolare
in proprio di alcuna prerogativa sindacale (monte ore, richiesta di utilizzo,
accredito di dirigenti sindacali). Spetta alla sola federazione unitariamente
intesa la distribuzione delle proprie prerogative sindacali tra le sigle che la
compongono. L’amministrazione non ha alcun potere di intervento;
I - concorrono alla determinazione delle percentuali di rappresentatività
nell’amministrazione (cfr. lettera F) il dato elettorale (voti ottenuti nell’ultima
elezione della RSU) e il dato associativo (deleghe rilasciate dai lavoratori) (art.
9, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998);
L - il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti da
ciascuna lista nelle ultime elezioni della RSU dell’amministrazione rispetto al
totale dei voti espressi. Si evidenzia, a tale proposito, che i voti delle elezioni
RSU possono essere assegnati solo alla federazione sindacale cui gli stessi sono
attribuiti, essendo espressione della volontà degli elettori relativamente alla
lista presentata nel suo complesso. Per tale ragione non possono essere
artificiosamente realizzate sommatorie o divisioni dei voti espressi;
M - il dato associativo deriva dalla percentuale delle deleghe per il versamento
dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell’amministrazione. Le deleghe che devono essere prese in considerazione
sono quelle risultanti alla data del 31 gennaio di ogni anno calcolate sul
precedente mese di dicembre, analogamente a quanto indicato nelle circolari
dell’Aran periodicamente inviate e relative alle rilevazioni nazionali. Le deleghe
intestate alle singole componenti delle federazioni (cfr. lettera H) vanno
sommate ai fini della determinazione del monte ore da assegnare alla
federazione unitariamente intesa;
N – Per i punti G e H si richiamano anche le note Aran pubblicate sul sito
internet nella sezione “Relazioni sindacali”.
4 - Parametri di utilizzo per le aree della dirigenza
Per il personale delle aree della dirigenza ove le RSU non sono state elette, la
determinazione e la successiva ripartizione del monte ore aziendale avviene
sulla base dei seguenti parametri:
A - i minuti da prendere a riferimento per la determinazione del monte ore di
amministrazione per le organizzazioni sindacali rappresentative, per l’anno
2003, sono 67 per dirigente (art. 3 CCNQ del 27 febbraio 2001);
B - non vanno, pertanto, calcolati nel monte ore di amministrazione i minuti
utilizzati sotto forma di cumulo dal CCNQ del 27 febbraio 2001 per i distacchi
delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, pari a 23
minuti per dirigente in servizio in tutte le aree della dirigenza (art. 4 CCNQ del
27 febbraio 2001). A tale proposito si significa che il CCNQ per la ripartizione
dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative delle aree
dirigenziali valido per il biennio 2002-2003 non è stato ancora stipulato, non
essendo state definite le aree di contrattazione della dirigenza. Considerati i
tempi dell’iter contrattuale, si ha ragione di ritenere che tali CCNQ potranno
essere stipulati verso la fine del 2003;
C - la somma dei minuti di cui alle precedenti lettere A e B è pari, in tutti le
aree dirigenziali, a 90 minuti;
D - per la determinazione del monte ore di amministrazione i dirigenti da
prendere a riferimento sono quelli in servizio a tempo indeterminato al 31
dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello preso in
considerazione (attualmente 31 dicembre 2002). Tra i dirigenti in servizio
vanno compresi anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo (art. 3 CCNQ
del 27 febbraio 2001);
E - la distribuzione del monte ore spettante alle organizzazioni sindacali titolari,
calcolato come indicato alla lettera A, viene effettuata tra le stesse
proporzionalmente sulla base del solo dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al
totale delle deleghe rilasciate nell’amministrazione (art. 3, comma 5, del CCNQ
del 27 febbraio 2001) e con la metodologia esplicitata, per il calcolo,
nell’esempio in calce alla nota.
Le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari di alcuna
prerogativa sindacale;
F - l’art. 6, commi 3 e 4, del CCNQ del 27 febbraio 2001, disciplina,
analogamente a quanto indicato per il personale dei comparti (punto 3 lettera
G), la fase intercorrente tra un accertamento della rappresentatività e quello
successivo;
G – per le federazioni sindacali rappresentative formate da più sigle, costituenti
o affiliate, vale quanto riportato per il personale dei comparti al punto 3 lettera
H.
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