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retribuzione dopo aspettativa non retribuita

2 partecipanti

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retribuzione dopo aspettativa non retribuita Empty retribuzione dopo aspettativa non retribuita

Messaggio  Ilaria Berni Dom 22 Lug 2012 - 13:34

Buonasera,
Vorrei gentilmente avere informazioni e chiarimenti riguardo alla situazione in cui mi trovo e che descrivo sinteticamente di seguito.
Sono una fisioterapista, dipendente della ASL con un contratto nel pubblico impiego a tempo indeterminato. Nel dicembre 2010 è nata la mia prima figlia ed ho usufruito dell'aspettativa obbligatoria e successivamente di quella facoltativa fino al compimento del suo primo anno di età. In quanto unico genitore convivente con la bambina, ho richiesto la possibilità di una riduzione di orario con lavoro a part time che mi è stata negata. Mi hanno concesso soltanto un'aspettativa non retribuita per gravi motivi famigliari per assistere la bambina, dal 18.12.2011 al 31.07.2012.
Adesso sono al 5° mese di gravidanza, ho avuto un distacco di placenta e la ginecologa mi ha messo a riposo. Il primo agosto 2012 dovrei rientrare ma la ginecologa mi ha fatto un certificato di gravidanza a rischio con richiesta di interdizione anticipata dal lavoro per evitare rischi per il bambino.
Vorrei sapere se ho diritto alla retribuzione non rientrando al lavoro ed in quale percentuale e durata.
grazie per l'attenzione
Saluti, Ilaria


Ilaria Berni

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retribuzione dopo aspettativa non retribuita Empty maternita'

Messaggio  Paolo Gros Dom 22 Lug 2012 - 23:18

Nel corso del congedo di maternità / paternità viene corrisposta a carico dell'INPS la seguente indennità: 80% dell'ultima retribuzione mensile intera (maggiorata del rateo di gratifica natalizia e delle altre mensilità aggiuntive) precedente l'inizio del congedo di maternità / paternità. Alcuni contratti aziendali prevedono un trattamento economico di miglior favore con l'integrazione al 100%.
Entra in vigore dal 1° aprile la nuova disciplina sulle astensioni anticipate dal lavoro per le lavoratrici in gravidanza con maternità a rischio. La richiesta di interdizione dal lavoro non dovrà più essere presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro, ma direttamente all'Azienda sanitaria.
Alle lavoratrici affette da patologie connesse alla gravidanza viene corrisposta la retribuzione normale e le assenze per infermità determinate dallo stato di gravidanza non sono computate ai fini del raggiungimento del periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro.

Ne consegue che nel caso la retribuzione durante il periidio di maternita' a rischio dovra' rapportarsi all'ultima retribuzione INTERA percepita ed ad essa rapportarsi a nulla rilevando il periodo di aspettativa goduta


Paolo Gros
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