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mobilità compensativa (interscambio)

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Messaggio  Mixi1971 Mer 25 Lug 2012 - 15:49

Il caso: due agenti di Polizia Locale con la stessa posizione giuridica che svolgono il loro servizio presso due comuni della regione Sicilia soggetti al patto di stabilità per l'anno in corso, presentano congiuntamente e per importanti motivi familiari domanda di interscambio. Dopo pochi giorni la prima risposta di diniego, motivata per l'impossibilità di effettuare nuove assunzioni in virtù dell'assoggettamento al patto di stabilità. Ho letto da più parti commenti e pareri soprattutto di alcune sezioni della Corte dei Conti, contrastanti. Qualcuno di voi sà dirmi se esiste un chiarimento ufficiale in merito alla questione o può darmi qualche suggerimento su come muoverci?....ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno offrire il proprio contributo.

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Messaggio  Paolo Gros Gio 26 Lug 2012 - 0:02

...otivata per l'impossibilità di effettuare nuove assunzioni in virtù dell'assoggettamento al patto di stabilità. ....
non regge nel caso poiche' la mobilita' sia essa volonatria o per interscambio non costituisce nuova assunzione ma cessione del contratto
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Messaggio  www.dirigentepersonale.it Gio 26 Lug 2012 - 1:47

Premesso che fino a quando il legislatore non interverrà definitivamente a chiarire le normative sulla mobilità si continuerà a discutere all'infinito.

Se anche la posizione economica, oltre alla categoria di appartenenza, è uguale ritengo si possa procedere con interscambio anche in un ente sottoposto alle sanzioni
per il mancato rispetto del patto di stabilità.

e.
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Messaggio  Mixi1971 Gio 26 Lug 2012 - 5:43

Le posizioni economiche sono diverse C1 e C2. La normativa di riferimento di carattere nazionale si riferisce al contenimento delle spese di personale per l'intero comparto ancor prima che ai singoli bilanci comunali per cui l'importante è avere la stessa posizione giuridica ed alla fine parliamo di 463 euro l'anno. Cogito: di situazioni simili se ne contano a migliaia su tutto il territorio nazionale, incidendo sul benessere personale di ogni singolo dipendente, gravando sulla sfera economica familiare e di conseguenza inficiando la produttività dell'aministrazione. Personalmente un buon 50% del mio stipendio lo impiego per le spese di gestione e di esercizio della macchina e per l'affitto di un tristissimo monolocale quando in realtà potrei impiegarlo per acquistare una casa e far girare un pò l'economia. Possibile che nessuno degli enti preposti o qualche sindacato riesca a fare una considerazione così lapalissiana. Lo sviluppo di una nazione passa anche attraverso la tutela ed il benessere della famiglie.

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Messaggio  www.dirigentepersonale.it Gio 26 Lug 2012 - 8:40

Provo a precisare meglio la mia posizione.

Partendo da ciò che ha già detto Paolo (che condivido) ritengo che una mobilità per interscambio fra enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità
l'anno precedente sia fattibile anche tra stesse categorie con posizioni economiche differenti.

Se invece entrambi gli enti, nell'anno in cui si intende procedere alla mobilità, sono sottoposti alle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità
essa è possibile solamente a "invarianza" di spesa che si verifica con uguale Categoria, uguale profilo economico ed uguale profilo professionale (solitamente).

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Messaggio  andrea72 Gio 26 Lug 2012 - 8:50

Una cosa non riesco proprio a capirla quando si parla di invarianza della spesa.

L'incremento di retribuzione dovuto alle progressioni orizzontali non viene preso dal fondo?

Quindi se io prendo in mobilità un C2, lo pago mettiamo 105, contro i 100 di un C1.

Ma i 5 euro non sono una maggiore spesa, in quanto verranno presi dal fondo per la contrattazione decentrata, il cui importo non viene aumentato a seguito dell'ingresso del nuovo dipendente.

... o sbaglio?

andrea72

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Messaggio  Mixi1971 Gio 26 Lug 2012 - 10:17

Concordo appieno con Andrea che ringrazio, specificando che il primo diniego lo abbiamo ricevuto dall'amministrazione che dalla mobilità avrebbe un minor onere economico, invero la motivazione era, come anzidetto, riguardo all'impossibilità di effettuare "nuove assunzioni" in virtù del mancato rispetto al patto per il 2011. Di contro l'amministrazione che dovvrebbe sobbarcarsi l'onere maggiore (463 euro annui) ha avuto nel 2011 ben 3 cessazioni per quiescenza nel settore Polizia Municipale, cui faccio parte. Pertanto il riferimento normativo per le amministrazioni soggette al patto dovrebbe essere comunque il seguente: Art. 76, comma 7, DL 112/2008 come riformulato dall’art. 14, comma 9, DL 78/2010 e dall’art. 1 comma 118, L 220/2010 (a decorrere dal 1/1/2011) e dall’art. 20, comma 9, DL 98/2011 e dall’art. 4, comma 103, L 183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall’art. 4-ter, comma 10, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012)
<<…possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del
40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini
del calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato
allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale.[fonte ARAN]

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Messaggio  www.dirigentepersonale.it Gio 26 Lug 2012 - 11:43

Ritengo che i seguenti stralci di Delibere della Corte dei Conti siano esaustive:

Lombardia n.80/2011/PAR

Tale conclusione è avvalorata dalla considerazione che “l’obiettivo della neutralità finanziaria si può conseguire, a livello di comparto, quando entrambi gli enti locali sono soggetti a vincoli di assunzione (o, meglio ancora, sono in regola con le prescrizioni del patto)”, contenuta nella deliberazione n.53/2010 dell’11 novembre 2010 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Conclusivamente:
 la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;
perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche;
il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto ovvero nei quali l’incidenza sulla spesa di personale non sia inferiore al 40% del totale delle spese correnti, ex art. 76, commi 4 e 7 del D.L. n. 112/2008, è da intendersi esteso anche alle operazioni di mobilità in entrata;
 qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per mobilità non rientrano nei vincoli normativamente previsti in materia (quale, ad esempio, quello disposto per gli enti “virtuosi” nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente).

Toscana n. 294/2011/PAR

Il caso di specie presenta una peculiarità rispetto alle conclusioni appena rappresentate, poiché l’ente richiedente intende operare uno scambio di dipendenti in mobilità con altro comune soggetto al patto di stabilità; l’operazione non presenterebbe obiezioni nell’ipotesi in cui lo scambio consentisse una riduzione della spesa in maniera tale da ridurre l’incidenza percentuale al di sotto del 40%, determinandosi così una riduzione della spesa di personale in linea con le finalità perseguite dalla norma. Invero, nella fattispecie in esame, lo scambio prevede l’acquisizione di un dipendente inquadrato in una posizione economica superiore, la cui maggiore spesa non può che incidere negativamente sul conseguimento dell’anzidetto obiettivo di contenimento della spesa del personale che, come detto, l’Ente si dichiara nella condizione di disattendere.
Si risolvono in obiter dicta le considerazioni formulate dall’Ente in base alle quali non si verificherebbe un aumento della spesa di personale poiché tale incremento verrebbe ad essere interamente finanziato con la parte stabile del fondo che presenterebbe sufficiente disponibilità, in quanto, come chiarito dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 27/2011 (ed anche dalla Sezione Toscana, deliberazione n. 189 del 21 luglio 2011), la spesa di personale ai fini dell’applicazione dell’art. 76, comma 7, della legge n.133/2008 deve essere considerata “nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica”. Cosicchè, come affermato dalle SS.RR., l’aggregato di spesa del personale, ai fini dei vincoli assunzionali, comprende anche le spese derivanti dalla contrattazione integrativa. Pertanto è da ritenersi che nel calcolo della spesa di personale ai fini dell’incidenza sulla spesa corrente, è in ogni caso computato l’incremento di spesa in questione comportante l’incremento del fondo, alla luce dell’onnicomprensività del concetto di spesa di personale ai fini dell’applicazione dell’art. 76, comma 7 della L. 133/2008.
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Messaggio  Mixi1971 Gio 26 Lug 2012 - 15:01

Sono entrambe ben al di sotto del 40% delle spese di personale sulle spese correnti per l'anno 2011 per cui alla luce del tuo ultimo intervento mi pare di capire che non esistono condizioni ostative al buon fine del procedimento di interscambio...dirigenti/comandanti permettendo ovviamente!!!

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Messaggio  www.dirigentepersonale.it Ven 27 Lug 2012 - 0:08

Oltre al 40% devono aver rispettato il patto di stabilità l'anno precedente e gli altri vincoli sulle spese del personale.
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Messaggio  andrea72 Ven 27 Lug 2012 - 2:09

www.dirigentepersonale.it ha scritto:

Toscana n. 294/2011/PAR

Si risolvono in obiter dicta le considerazioni formulate dall’Ente in base alle quali non si verificherebbe un aumento della spesa di personale poiché tale incremento verrebbe ad essere interamente finanziato con la parte stabile del fondo che presenterebbe sufficiente disponibilità, in quanto, come chiarito dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 27/2011 (ed anche dalla Sezione Toscana, deliberazione n. 189 del 21 luglio 2011), la spesa di personale ai fini dell’applicazione dell’art. 76, comma 7, della legge n.133/2008 deve essere considerata “nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica”. Cosicchè, come affermato dalle SS.RR., l’aggregato di spesa del personale, ai fini dei vincoli assunzionali, comprende anche le spese derivanti dalla contrattazione integrativa. Pertanto è da ritenersi che nel calcolo della spesa di personale ai fini dell’incidenza sulla spesa corrente, è in ogni caso computato l’incremento di spesa in questione comportante l’incremento del fondo, alla luce dell’onnicomprensività del concetto di spesa di personale ai fini dell’applicazione dell’art. 76, comma 7 della L. 133/2008.

forse non sono sufficientemente intelligente per capire le delibere della corte dei conti.

Il comune dice che NON avrà aumenti delle spese in quanto il differenziale lo prende dal fondo stabile che ha disponibilità. (quindi NON c'è alcun incremento del fondo)

La corte dei conti dice che "è in ogni caso computato l’incremento di spesa in questione comportante l’incremento del fondo".

Quindi?...... Qualcuno me lo sa spiegare come se fossi un bambino di quattro anni?


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Messaggio  Paolo Gros Ven 27 Lug 2012 - 2:41

...La corte dei conti dice che "è in ogni caso computato l’incremento di spesa in questione comportante l’incremento del fondo"...

la corte non puo' sapere se il singolo comune ha ancora disponibilita' sullo stabile oppure no.
Si esprime in senso generalizzato
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Messaggio  Mixi1971 Ven 27 Lug 2012 - 3:09

@dirigentepersonale:..se avessero rispettato il patto di stabilità e non avessero altri vincoli sulle spese del personale oltre a non aver superato il 40%, probabilmente adesso sarei al mare con mia figlia in attesa di essere trasferito....finora ho letto tutto e il contrario di tutto!!! le uniche cose sensate e soprattutto comprensibili le ha scritte Andrea....scusami è sicuramente una mia mancanza ma il burocratese lo capisco fino ad un certo punto...
@Paolo:...perdona la mia ignoranza, cosa vuol dire "...disponibilità sullo stabile oppure no???" ed in cosa si sostanzia la differenza?...grazie

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Messaggio  www.dirigentepersonale.it Ven 27 Lug 2012 - 3:25

Cerco di rispondere ai dubbi di Andrea sull'incremento per le posizioni orizzontali.

Analizziamo l'ipotesi di un interscambio con stessa categoria, stesso profilo ma p.e. differenti.
L'aumento di spese del personale per l'Ente che riceve la p.e. maggiore c'è, a prescindere che la p.e. venga pagata dal fondo.

Vanno prese in considerazione tutte le voci stipendiali come salario d'anzianità o eventuali assegni ad personam.

Inoltre, ammettendo che il fondo non aumenta, sarà altrettanto vero che diminuisce la quota media a favore degli altri dipendenti.

Naturalmente più l'ente è piccolo e più la differenza di p.e. è grande questa quota può risultare anche "importante" per gli altri dipendenti.
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Messaggio  Paolo Gros Ven 27 Lug 2012 - 3:32

Significa che stabilita contabilmente la componente stabile del fondo occorre verificare se esista differenza positiva al netto di comparto e progressioni da utilizzare a tal fine
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Messaggio  Mixi1971 Ven 27 Lug 2012 - 3:45

@Paolo:
Riporto integralmente la domanda postata da raffaella1981rm sulla sez. Polizia Locale
Un comune ha pubblicato un avviso di mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore di polizia locale . Nel relativo avviso è stato specificatamente indicato che possono partecipare solo coloro che sono gia' inquadrati in categoria C posizione economica C1. E' legittima tale limitazione? Nella fattispecie puo' essere preclusA a priori la partecipazione alla mobilita' del personale inquadrato in posizioni economiche della categoria C diverse dalla categoria-pos economica C1?
E la relativa tua risposta:
La limitazione sulla mobilita' alle posizioni economiche non e' legittima poiche' occorre riferirsi esclusivamente alla categoria contrattuale essendo la posizione economica ininfluente.
Credo che la fattispecie sia per analogia assimilabile o no?

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Messaggio  Paolo Gros Ven 27 Lug 2012 - 3:52

in assoluto
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Messaggio  www.dirigentepersonale.it Ven 27 Lug 2012 - 3:54

Vado a memoria:
recenti pareri della Corte Conti Piemonte e Molise hanno addirittura detto che, nel caso di sforamento del patto, è VIETATA qualsiasi mobilità in entrata, anche quelle per interscambio, e anche quelle con invarianza di spesa.

Personalmente, ma l'ho già detto, ritengo che a invarianza di spesa l'interscambio si possa fare anche in enti in sanzione.

Ciò detto, poichè l'interscambio, è un'operazione discrezionale da parte delle Amministrazioni, gli enti preposti, a fronte di un orientamento giurisprudenziale ormai univoco, possono decidere per un un diniego.

Spero di essere stato più comprensibile di prima!!
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Messaggio  Mixi1971 Ven 27 Lug 2012 - 6:04

@dirigentepersonale: a star dietro ai pareri delle singole sezioni regionali della Corte dei Conti si rischia di fare molta confusione, personalmente preferisco seguire la ratio e la logica della normativa di riferimento per cui a mio avviso nulla osta al buon fine del procedimento....ovviamente intendo andare in fondo alla faccenda nelle sedi apportune e solo allora ve ne darò contezza...grazie comunque per l'impegno ed il tempo dedicatomi.
@Paolo: "in assoluto" è una risposta che non mi soddisfa e mi lascia molto perplesso...

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Messaggio  Paolo Gros Sab 28 Lug 2012 - 0:08

...Credo che la fattispecie sia per analogia assimilabile o no,,,

e' assimilabile , in assoluto ovvero in ogni sua forma
Paolo Gros
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