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Paolo Gros
andrea01
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BILANCIO TRIBUTI FEDERALISMO NORME APPLICATIVE
DAL SITO DEL DOTT.DELFINO QUESTA INTERESSANTE ANTICIPAZIONE:
Addizionale comunale Irpef, Imposta di soggiorno, Rc Auto: raccordo con bilancio 2011
Sta per essere emanata una importante risoluzione del Ministero Economia e Finanze volta a risolvere il problema interpretativo sorto a seguito dell’art. 4 (imposta di scopo) e art. 5 (addizionale comunale Irpef) del Dlgs 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale e dell’art. 13 (imposta Rc Auto) del Dlgs in materia di federalismo fiscale provinciale e regionale (in corso di pubblicazione in G.U.).
Come noto, la norma, in vigore dal 7 aprile scorso, consente ai Comuni di applicare già dal 2011 il nuovo tributo (imposta di soggiorno e addizionale comunale irpef se mai applicata) o la maggiorazione del tributo (addizionale comunale irpef per i Comuni che hanno attualmente in vigore un’aliquota inferiore a 0,4%) ma subordina a un regolamento ministeriale (da emanarsi entro il 7 giugno 2011) i criteri applicativi. Se entro il 7 giugno 2011 non sarà emanato il regolamento ministeriale, il Comune potrà comunque procedere all’applicazione dei tributi come sopra evidenziato.
Il problema ha assunto importanza rilevante anche a seguito della delibera n. 2/2011 Corte dei Conti sezioni riunite che (confermando precedente orientamento della Corte Conti sezione regionale Lombardia) si è espressa sull’impossibilità di approvare (con effetto retroattivo al 01 gennaio 2011 in questo caso) la delibera di istituzione o aumento di un tributo successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, anche se il termine per approvare i bilanci preventivi non è ancora scaduto (quest’anno il termine è il 30 giugno 2011, per effetto di due proroghe disposte con DM Interno).
In altri termini: se un Comune approverà il bilancio di previsione 2011 il 15 aprile 2011 potrà già deliberare l’aumento dell’addizionale comunale Irpef ai sensi art. 5 D.Lgs. 23/2011 o dovrà aspettare il 7 giugno 2011, data di scadenza del regolamento ministeriale di cui art. 4 e art. 5 Dlgs 23/2011? A questo interrogativo sta ponendo risposta in modo chiaro il Ministero Economia e Finanze con una risoluzione ministeriale in corso di emanazione, che evidenzierà quanto segue:
1. La delibera di applicazione imposta di soggiorno e/o add.le Irpef o aumento di quest’ultima (ai sensi degli artt. 4 e 5 del citato Dlgs 23/2011) con effetti già dal 2011 è possibile solo se disposta dopo il 7 giugno 2011, ovvero con decorrenza successiva al termine di emanazione regolamento ministeriale richiamato dai commi stessi. L’imposta di soggiorno in ogni caso avrà effetto dall’esecutività della delibera di consiglio comunale che l’ha istituita, non dal 01 gennaio 2011, a differenza dell’addizionale comunale irpef.
2. L’eventuale delibera di consiglio comunale di cui al punto precedente, approvata tra il 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del Dlgs. 23/2011) e il 7 giugno 2011 (data di emanazione del regolamento ministeriale) è legittima ma è sospesa, ovvero sottoposta a condizione sospensiva. Da qui nasce il problema: non si puo’ iscrivere a bilancio tra le entrate un importo (gettito stimato di addizionale comunale irpef e imposta di soggiorno) relativo ad una delibera sospesa.
3. Quindi occorre attendere per forza il 07 giugno 2011 per deliberare gli aumenti tributari e il bilancio di previsione, visto che secondo la Corte dei Conti i provvedimenti tributari e tariffari vanno approvati contestualmente al bilancio? Il Mef suggerisce ora con la nuova risoluzione ministeriale il rimedio, avallato anche dal Ministero dell’Interno, direzione finanza locale.
4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte dei Conti, nella citata risoluzione, infatti, il Ministero Economia e Finanze evidenzierà che per il Comune sarà comunque possibile deliberare l’applicazione dell’imposta di scopo e/o dell’addizionale Irpef o l’aumento di quest’ultima, anche dopo aver approvato il bilancio 2011, purchè tale delibera sia approvata entro il 30 giugno 2011 (data ultima per l’approvazione del bilancio di previsione) con successivo recepimento dell’importo in entrata e in spesa tramite variazione di bilancio 2011.
5. In altri termini: il Comune può approvare il 15 aprile 2011 il bilancio di previsione 2011, senza prevedere in entrata (e correlata spesa) la voce relativa all’applicazione o maggiorazione addizionale comunale irpef e/o la voce relativa all’applicazione dell’imposta di soggiorno. Tra l’8 giugno 2011 e il 30 giugno 2011 il Comune potrà deliberare i nuovi tributi e contestualmente variare il bilancio 2011.
6. Ne consegue che stessa facoltà avrà il Comune che ha approvato il bilancio di previsione a dicembre 2010 o nei mesi successivi, anche prima del 7 aprile 2011.: anche in questo caso il Comune potrà aumentare le entrate con delibera consiliare tra l’8 giugno 2011 e il 30 giugno 2011 variando corrispondentemente il bilancio 2011 in precedenza approvato.
7. Se il Comune avesse approvato il bilancio di previsione 2011 e la relativa delibera di aumento addizionale comunale Irpef il 31 marzo 2011 (prima dell’entrata in vigore del Dlgs 23/2011, anche se dopo la sua pubblicazione in G.U., avvenuta il 24 marzo 2011) si troverebbe ora in una situazione anomala perché la delibera di applicazione o aumento addizionale comunale Irpef è illegittima (il Dlgs 23/2001 non era ancora entrato in vigore, quindi non si puo’ parlare di delibera sospesa) e l’entrata relativa allocata a bilancio non è valida. Necessariamente, il Comune dovrà deliberare nuovamente l’applicazione o aumento addizionale comunale Irpef dopo l’8 giugno 2011. Fino a tale data l’entrata già allocata a bilancio non potrà essere accertata e la relativa spesa corrente (o in conto capitale in caso di avanzo di parte corrente) finanziata da tale entrata non potrà essere impegnata (non essendo voce vincolata, il Comune non impegnerà spesa corrente di importo corrispondente).
8. Dalla risoluzione ministeriale alla firma in queste ore al Mef conseguirà anche un altro effetto per le PROVINCE: l’art. 13 comma del Dlgs sul federalismo fiscale provinciale e regionale, in corso di pubblicazione in G.U., consente alle Province di aumentare l’imposta Rc auto già dal 2011. L’aumento potrà essere disposto sia dalle Province che non avranno ancora approvato il bilancio 2011 alla data di entrata in vigore del Dlgs federalismo fiscale provinciale e regionale, sia dalle Province che hanno già approvato in precedenza (anche nel 2010) il bilancio 2011.
Addizionale comunale Irpef, Imposta di soggiorno, Rc Auto: raccordo con bilancio 2011
Sta per essere emanata una importante risoluzione del Ministero Economia e Finanze volta a risolvere il problema interpretativo sorto a seguito dell’art. 4 (imposta di scopo) e art. 5 (addizionale comunale Irpef) del Dlgs 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale e dell’art. 13 (imposta Rc Auto) del Dlgs in materia di federalismo fiscale provinciale e regionale (in corso di pubblicazione in G.U.).
Come noto, la norma, in vigore dal 7 aprile scorso, consente ai Comuni di applicare già dal 2011 il nuovo tributo (imposta di soggiorno e addizionale comunale irpef se mai applicata) o la maggiorazione del tributo (addizionale comunale irpef per i Comuni che hanno attualmente in vigore un’aliquota inferiore a 0,4%) ma subordina a un regolamento ministeriale (da emanarsi entro il 7 giugno 2011) i criteri applicativi. Se entro il 7 giugno 2011 non sarà emanato il regolamento ministeriale, il Comune potrà comunque procedere all’applicazione dei tributi come sopra evidenziato.
Il problema ha assunto importanza rilevante anche a seguito della delibera n. 2/2011 Corte dei Conti sezioni riunite che (confermando precedente orientamento della Corte Conti sezione regionale Lombardia) si è espressa sull’impossibilità di approvare (con effetto retroattivo al 01 gennaio 2011 in questo caso) la delibera di istituzione o aumento di un tributo successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, anche se il termine per approvare i bilanci preventivi non è ancora scaduto (quest’anno il termine è il 30 giugno 2011, per effetto di due proroghe disposte con DM Interno).
In altri termini: se un Comune approverà il bilancio di previsione 2011 il 15 aprile 2011 potrà già deliberare l’aumento dell’addizionale comunale Irpef ai sensi art. 5 D.Lgs. 23/2011 o dovrà aspettare il 7 giugno 2011, data di scadenza del regolamento ministeriale di cui art. 4 e art. 5 Dlgs 23/2011? A questo interrogativo sta ponendo risposta in modo chiaro il Ministero Economia e Finanze con una risoluzione ministeriale in corso di emanazione, che evidenzierà quanto segue:
1. La delibera di applicazione imposta di soggiorno e/o add.le Irpef o aumento di quest’ultima (ai sensi degli artt. 4 e 5 del citato Dlgs 23/2011) con effetti già dal 2011 è possibile solo se disposta dopo il 7 giugno 2011, ovvero con decorrenza successiva al termine di emanazione regolamento ministeriale richiamato dai commi stessi. L’imposta di soggiorno in ogni caso avrà effetto dall’esecutività della delibera di consiglio comunale che l’ha istituita, non dal 01 gennaio 2011, a differenza dell’addizionale comunale irpef.
2. L’eventuale delibera di consiglio comunale di cui al punto precedente, approvata tra il 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del Dlgs. 23/2011) e il 7 giugno 2011 (data di emanazione del regolamento ministeriale) è legittima ma è sospesa, ovvero sottoposta a condizione sospensiva. Da qui nasce il problema: non si puo’ iscrivere a bilancio tra le entrate un importo (gettito stimato di addizionale comunale irpef e imposta di soggiorno) relativo ad una delibera sospesa.
3. Quindi occorre attendere per forza il 07 giugno 2011 per deliberare gli aumenti tributari e il bilancio di previsione, visto che secondo la Corte dei Conti i provvedimenti tributari e tariffari vanno approvati contestualmente al bilancio? Il Mef suggerisce ora con la nuova risoluzione ministeriale il rimedio, avallato anche dal Ministero dell’Interno, direzione finanza locale.
4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte dei Conti, nella citata risoluzione, infatti, il Ministero Economia e Finanze evidenzierà che per il Comune sarà comunque possibile deliberare l’applicazione dell’imposta di scopo e/o dell’addizionale Irpef o l’aumento di quest’ultima, anche dopo aver approvato il bilancio 2011, purchè tale delibera sia approvata entro il 30 giugno 2011 (data ultima per l’approvazione del bilancio di previsione) con successivo recepimento dell’importo in entrata e in spesa tramite variazione di bilancio 2011.
5. In altri termini: il Comune può approvare il 15 aprile 2011 il bilancio di previsione 2011, senza prevedere in entrata (e correlata spesa) la voce relativa all’applicazione o maggiorazione addizionale comunale irpef e/o la voce relativa all’applicazione dell’imposta di soggiorno. Tra l’8 giugno 2011 e il 30 giugno 2011 il Comune potrà deliberare i nuovi tributi e contestualmente variare il bilancio 2011.
6. Ne consegue che stessa facoltà avrà il Comune che ha approvato il bilancio di previsione a dicembre 2010 o nei mesi successivi, anche prima del 7 aprile 2011.: anche in questo caso il Comune potrà aumentare le entrate con delibera consiliare tra l’8 giugno 2011 e il 30 giugno 2011 variando corrispondentemente il bilancio 2011 in precedenza approvato.
7. Se il Comune avesse approvato il bilancio di previsione 2011 e la relativa delibera di aumento addizionale comunale Irpef il 31 marzo 2011 (prima dell’entrata in vigore del Dlgs 23/2011, anche se dopo la sua pubblicazione in G.U., avvenuta il 24 marzo 2011) si troverebbe ora in una situazione anomala perché la delibera di applicazione o aumento addizionale comunale Irpef è illegittima (il Dlgs 23/2001 non era ancora entrato in vigore, quindi non si puo’ parlare di delibera sospesa) e l’entrata relativa allocata a bilancio non è valida. Necessariamente, il Comune dovrà deliberare nuovamente l’applicazione o aumento addizionale comunale Irpef dopo l’8 giugno 2011. Fino a tale data l’entrata già allocata a bilancio non potrà essere accertata e la relativa spesa corrente (o in conto capitale in caso di avanzo di parte corrente) finanziata da tale entrata non potrà essere impegnata (non essendo voce vincolata, il Comune non impegnerà spesa corrente di importo corrispondente).
8. Dalla risoluzione ministeriale alla firma in queste ore al Mef conseguirà anche un altro effetto per le PROVINCE: l’art. 13 comma del Dlgs sul federalismo fiscale provinciale e regionale, in corso di pubblicazione in G.U., consente alle Province di aumentare l’imposta Rc auto già dal 2011. L’aumento potrà essere disposto sia dalle Province che non avranno ancora approvato il bilancio 2011 alla data di entrata in vigore del Dlgs federalismo fiscale provinciale e regionale, sia dalle Province che hanno già approvato in precedenza (anche nel 2010) il bilancio 2011.
andrea01- Messaggi : 707
Data d'iscrizione : 18.08.10
Federalismo
Questo modo affannato e confuso di fare leggi e prorogarle con Dpcm , di rendere tributi retroattivi, di spiegare con una risoluzione cio' che si voleva ( almeno credo) dire con una legge sconfessando la Corte dei conti .......
Tutto cio' non e' piu' comico ma e' ridicolo ed e' ahime' con tutto cio' che dobbiamo lavorare e quadrare i bilanci degli enti locali.
Considerato poi che molti enti per sei mesi sono in eserizio provvisorio ed hanno speso quindi ben poco ma perche' non ridurre l'esercizio finanziario a soli sei mesi ed obbligare gli enti per i primi sei mesi alle sole spese obbligatorie ?
Si eviterebbero tante masturbazioni contabili ...perche' e' di questo che si sta parlando....
Tutto cio' non e' piu' comico ma e' ridicolo ed e' ahime' con tutto cio' che dobbiamo lavorare e quadrare i bilanci degli enti locali.
Considerato poi che molti enti per sei mesi sono in eserizio provvisorio ed hanno speso quindi ben poco ma perche' non ridurre l'esercizio finanziario a soli sei mesi ed obbligare gli enti per i primi sei mesi alle sole spese obbligatorie ?
Si eviterebbero tante masturbazioni contabili ...perche' e' di questo che si sta parlando....
Re: BILANCIO TRIBUTI FEDERALISMO NORME APPLICATIVE
..Paolo hai perfettamente ragione ma io non mi meraviglio piu di tanto perche in questo periodo di CAMBIAMENTO EPOCALE= FEDERALISMO (parole non mie),quando questo nasce IN FRETTA e al solo scopo di ridurre le risorse e chiaro che non essendoci una chiara programmazione tutto e approssimativo e non chiaro producendo solo complicazioni amministratiVe e contabili e non certo.....SEMPLIFICAZIONE .
INOLTRE IN ITALIA LE ISTITUZIONI CHE SMENTISCONO LE ISTITUZIONI E DOPO IL CALCIO LO SPORT NAZIONALE.
Speriamo di uscire presto da questo perido di transizione perche e davvero un campo minato.
INOLTRE IN ITALIA LE ISTITUZIONI CHE SMENTISCONO LE ISTITUZIONI E DOPO IL CALCIO LO SPORT NAZIONALE.
Speriamo di uscire presto da questo perido di transizione perche e davvero un campo minato.
andrea01- Messaggi : 707
Data d'iscrizione : 18.08.10
Re: BILANCIO TRIBUTI FEDERALISMO NORME APPLICATIVE
si tratta di soluzioni complesse che non tengono conto dell'alea di possibili ricorsi giurisdizionali di cittadini ....a mio parere chi vuole intervenire in materia di addizionale irpef e ha già approvato un bilancio (senza modifiche irpef)deve riapprovarlo secondo la nuova tempistica...altrimenti si espone a ricorsi giurisdizionali ...risoluzioni e circolari possono essere smentite da sentenze con effetti devastanti
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Bilancio e federalismo
E' sicuramente come dici ma a mio avviso una "riapprovazione" del bilancio non e' giuridicamente possibile e giuscontabilmente prevista anche perche' si approva cosa diversa ( con l'addizionale) ed a tutti gli effetti e' una variazione....non se ne esce..
Re: BILANCIO TRIBUTI FEDERALISMO NORME APPLICATIVE
nulla mi vieta di revocare un bilancio già approvato atteso che voglio introdurre l'addizionale e predisporre e approvare un nuovo bilancio nei termini con l'addizionale....
dubito invece che approvato il bilancio si possa introdurre l'addizionale e fare una variazione e questo perchè il principio generale(salvo che lo modifichino )è che le delibere in materia di tributi precedono il bilancio...non lo seguono...
dubito invece che approvato il bilancio si possa introdurre l'addizionale e fare una variazione e questo perchè il principio generale(salvo che lo modifichino )è che le delibere in materia di tributi precedono il bilancio...non lo seguono...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Federalismo
Ok sulla revoca , avevo posto l'accento su riapprovazione ...ma forse stavamo dicendo la stessa cosa.
Concordo poi appieno che "le delibere in materia di tributi precedono il bilancio...non lo seguono..."
Concordo poi appieno che "le delibere in materia di tributi precedono il bilancio...non lo seguono..."
Re: BILANCIO TRIBUTI FEDERALISMO NORME APPLICATIVE
Probabilmente parliamo della stessa cosa ,tra l'altro sull'argomento si ricorda che una nota 16/03/2007, n. prot. 5602/2007/DPF/UFF, il Ministero economia e finanze ha chiarito che nel caso le suddette delibere (relative a tributi )venissero assunte dopo l’approvazione del bilancio, il Consiglio comunale deve procedere alla riapprovazione del bilancio medesimo.questa nota si aggiunge a diverse sentenza che dicono chiaramente che approvato il bilancio non si possono modifciare le tariffe e tributi (salvo normativa speciale)(La soluzione innanzi delineata al quesito posto trova, tra l’altro, ulteriore conferma nel parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – n. 4 del 05.02.09
Con il richiamato parere la Corte dei Conti ha evidenziato che “ il comma 30 dell’art. 77bis della manovra d’estate ha disposto la possibilità dell’aumento tariffario esclusivamente per la TARSU: I termini e la decorrenza degli interventi consentite fanno riferimento all’art. 54, c. 1 bis, del D. Legsl. 466/97, che prevede che la fissazione delle aliquote e tariffe sia effettuata prima della data di approvazione del bilancio di previsione e in particolare la norma usa l’espressione ai fini dell’approvazione, rendendo evidente il collegamento tra la formazione del bilancio e le scelte in materia di finanza e tributi locali”.
La Corte dei Conti fa riferimento, inoltre, al comma 1 bis dell’art. 54 che consente la possibilità di variare le tariffe e i prezzi pubblici, affermando che la stessa è da ritenere limitata alle sole entrate extratributarie.
Tale orientamento trova, peraltro, puntuale conferma nello Statuto dei Diritti del Contribuente oer il quale le modifiche ai tributi si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo, ciò nella considerazione che quando il legislatore ha voluto introdurre delle deroghe al principio generale lo ha fatto esplicitamente così come con l’art. 7 del D.L. 61/2007 – convertito con modificazioni nella legge 87/2007 – che ha fissato per i soli comuni della Regione Campania l’obbligo della copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti o come nel caso del D. Lgs.vo 507/93 che dispone una disciplina transitoria al fine di riequilibrio della tariffe.)
Con il richiamato parere la Corte dei Conti ha evidenziato che “ il comma 30 dell’art. 77bis della manovra d’estate ha disposto la possibilità dell’aumento tariffario esclusivamente per la TARSU: I termini e la decorrenza degli interventi consentite fanno riferimento all’art. 54, c. 1 bis, del D. Legsl. 466/97, che prevede che la fissazione delle aliquote e tariffe sia effettuata prima della data di approvazione del bilancio di previsione e in particolare la norma usa l’espressione ai fini dell’approvazione, rendendo evidente il collegamento tra la formazione del bilancio e le scelte in materia di finanza e tributi locali”.
La Corte dei Conti fa riferimento, inoltre, al comma 1 bis dell’art. 54 che consente la possibilità di variare le tariffe e i prezzi pubblici, affermando che la stessa è da ritenere limitata alle sole entrate extratributarie.
Tale orientamento trova, peraltro, puntuale conferma nello Statuto dei Diritti del Contribuente oer il quale le modifiche ai tributi si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo, ciò nella considerazione che quando il legislatore ha voluto introdurre delle deroghe al principio generale lo ha fatto esplicitamente così come con l’art. 7 del D.L. 61/2007 – convertito con modificazioni nella legge 87/2007 – che ha fissato per i soli comuni della Regione Campania l’obbligo della copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti o come nel caso del D. Lgs.vo 507/93 che dispone una disciplina transitoria al fine di riequilibrio della tariffe.)
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Bilancio
A mio avviso e' esattamente come dici mentre il nostro Ministro nella risoluzione emananda ci dice :
"In altri termini: il Comune può approvare il 15 aprile 2011 il bilancio di previsione 2011, senza prevedere in entrata (e correlata spesa) la voce relativa all’applicazione o maggiorazione addizionale comunale irpef e/o la voce relativa all’applicazione dell’imposta di soggiorno. Tra l’8 giugno 2011 e il 30 giugno 2011 il Comune potrà deliberare i nuovi tributi e contestualmente variare il bilancio 2011."
....questo era parte del mio sfogo precedente in quanto con una risoluzione si sconvolgono principi contabili .
"In altri termini: il Comune può approvare il 15 aprile 2011 il bilancio di previsione 2011, senza prevedere in entrata (e correlata spesa) la voce relativa all’applicazione o maggiorazione addizionale comunale irpef e/o la voce relativa all’applicazione dell’imposta di soggiorno. Tra l’8 giugno 2011 e il 30 giugno 2011 il Comune potrà deliberare i nuovi tributi e contestualmente variare il bilancio 2011."
....questo era parte del mio sfogo precedente in quanto con una risoluzione si sconvolgono principi contabili .
dal "Gattopardo"
Scusatemi ragazzi, ma in questa confusione e smania di cambiamento, più che le regole giuridiche, mi vengono in mente due frasi del celebre libro di Tomasi di Lampedusa:
- quando Tancredi pronuncia la frase che descrive la situazione storica della Sicilia del 1860: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi»
- e poi, il commento del principe di Salina: «e dopo sarà diverso, ma peggiore».
Perdonate il pessimismo. Livio
- quando Tancredi pronuncia la frase che descrive la situazione storica della Sicilia del 1860: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi»
- e poi, il commento del principe di Salina: «e dopo sarà diverso, ma peggiore».
Perdonate il pessimismo. Livio
Livio- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 15.10.10
Località : Utopia
BALLETTO LEGISLATIVO
...E Dulcis in Fundo "Tanto Rumore per Nulla" verrebbe da parafrasare..ma purtroppo non e cosi.. .. il tutto passa sulla nostra pelle sia come Operatori che come Cittadini.......
andrea01- Messaggi : 707
Data d'iscrizione : 18.08.10
e....sempre dal Gattopardo
....cio' che ancor piu' calza dal Gattopardo ......
senza vento l’aria sarebbe stata uno stagno putrido, ma anche le ventate risanatrici
trascinavano con sé tante porcherie
senza vento l’aria sarebbe stata uno stagno putrido, ma anche le ventate risanatrici
trascinavano con sé tante porcherie
E GATTOPARDANDO...
...E ALLORA RENDIAMOCI PARTE ATTIVA E PROPONIAMO.
IL FORUM POTRA ESSERE ANCHE QUESTO..COSA NE DICI PAOLO.
IL FORUM POTRA ESSERE ANCHE QUESTO..COSA NE DICI PAOLO.
andrea01- Messaggi : 707
Data d'iscrizione : 18.08.10
Bilancio
Certo Andrea ci possiamo provare .
Proporre nuove soluzioni tecniche operative mi pare plausibile ma il problema e' essere ascoltati .
Sto' cercando , con difficolta', di prendere contatti con associazioni professionali nazionali di impatto : qualora riesca lo comunichero' sul forum .
Potrebbe servire se non per proporre per essere ascoltati
Proporre nuove soluzioni tecniche operative mi pare plausibile ma il problema e' essere ascoltati .
Sto' cercando , con difficolta', di prendere contatti con associazioni professionali nazionali di impatto : qualora riesca lo comunichero' sul forum .
Potrebbe servire se non per proporre per essere ascoltati
MININTERNO Comunicato del 18 aprile 2011
Per rispondere ad alcuni quesiti pervenuti, si comunica che per i comuni delle regioni a statuto ordinario (per i quali sono entrate in vigore nel corso dell'anno 2011 le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 recante "Disposizioni sul federalismo fiscale municipale") potranno registrare l'incasso delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 2, comma 45 della legge n. 10 del 26 febbraio 2011 al titolo II dell'entrata, in attesa di provvedere alla reimputazione contabile alle corrispondenti voci del titolo I, non appena saranno noti gli importi delle attribuzioni di risorse da federalismo fiscale municipale e definitivi i codici Siope delle nuove voci.
In proposito, verranno resi noti a breve, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i codici Siope relativi alla compartecipazione Iva e al fondo sperimentale di riequilibrio.
In proposito, verranno resi noti a breve, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i codici Siope relativi alla compartecipazione Iva e al fondo sperimentale di riequilibrio.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: BILANCIO TRIBUTI FEDERALISMO NORME APPLICATIVE
A questo comunicato si adatta benissimo la canzone di Bennato: Il Gatto e La Volpe.GEPI ha scritto:Per rispondere ad alcuni quesiti pervenuti, si comunica che per i comuni delle regioni a statuto ordinario (per i quali sono entrate in vigore nel corso dell'anno 2011 le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 recante "Disposizioni sul federalismo fiscale municipale") potranno registrare l'incasso delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 2, comma 45 della legge n. 10 del 26 febbraio 2011 al titolo II dell'entrata, in attesa di provvedere alla reimputazione contabile alle corrispondenti voci del titolo I, non appena saranno noti gli importi delle attribuzioni di risorse da federalismo fiscale municipale e definitivi i codici Siope delle nuove voci.
In proposito, verranno resi noti a breve, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i codici Siope relativi alla compartecipazione Iva e al fondo sperimentale di riequilibrio.
Quanta fretta, ma dove corri, dove vai ?
Se ci ascolti per un momento, capirai,
lui è il gatto, ed io la volpe,
stiamo in società, di noi ti puoi fidar.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
BILANCIO PREVISIONE 2011
Leggendo i messaggi mi vien da chiedere una cosa:
ammettiamo, per esempio (ma neanche tanto visto che almeno un caso esiste), che un comune decida di istituire l'addizionale IRPEF a seguito dello sblocco con Dlgs 23/2011. Ammettiamo che in data 15 aprile si approvi in consiglio comunale il bilancio preventivo che contiene alla voce "entrate" un importo derivante dall'isituzione dell'addizionale IRPEF ed ammettiamo, sempre per esempio, che non sia mai stata emanata e votata, ad oggi, delibera per l'istituzione di tale tributo e tantomeno del conseguente regolamento. A che conseguenze si espone un'amministrazione locale che decide di agire in questo modo ? Quali sono, se ce ne sono, le conseguenze alla luce di ciò che emerge dall'interpretazione dell'art. 5 del citato Dlgs e della citata risoluzione del Mef in uscita??
Spero qualcuno possa aiutarmi a chiarire le idee
grazie
ammettiamo, per esempio (ma neanche tanto visto che almeno un caso esiste), che un comune decida di istituire l'addizionale IRPEF a seguito dello sblocco con Dlgs 23/2011. Ammettiamo che in data 15 aprile si approvi in consiglio comunale il bilancio preventivo che contiene alla voce "entrate" un importo derivante dall'isituzione dell'addizionale IRPEF ed ammettiamo, sempre per esempio, che non sia mai stata emanata e votata, ad oggi, delibera per l'istituzione di tale tributo e tantomeno del conseguente regolamento. A che conseguenze si espone un'amministrazione locale che decide di agire in questo modo ? Quali sono, se ce ne sono, le conseguenze alla luce di ciò che emerge dall'interpretazione dell'art. 5 del citato Dlgs e della citata risoluzione del Mef in uscita??
Spero qualcuno possa aiutarmi a chiarire le idee
grazie
franz68- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 27.04.11
Bilancio 2011
" in data 15 aprile si approvi in consiglio comunale il bilancio preventivo che contiene alla voce "entrate" un importo derivante dall'isituzione dell'addizionale IRPEF "
"non sia mai stata emanata e votata, ad oggi, delibera per l'istituzione di tale tributo e tantomeno del conseguente regolamento"
Dei due l'uno : ovvero non era possibile e legittimo inserire a bilancio di previsione 2011 l'entrata per addizionale Irpef senza averla precedentemente istituita e regolamentata.
Un tale bilancio viola il principio contabile della veridicita' ed avrebbe dovuto avere parere contabile e del revisore assolutamente contrario.
Una amministrazione che agisce in tal modo puo' vedersi ricorrere da qualsiasi cittadino contribuente avverso l'istituzione illegittima di una addizionale e veder annullata la deliberazione dal Tar , al quale, fossi io un cittadino di un tal comune, ricorrerei sicuramente.
Il bilnacio in tal guisa , che vede una entrate puramente di fantasia a finanziamento di parte corrente e' quindi palesemente falso ed artato.
Ricordo inoltre che l'art. 5 del dlgs 14/3/2011, n. 23 recante «disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale» consente lo sblocco parziale dell'addizionale Irpef dal 7 giugno 2011 per i comuni che finora non hanno istituito il tributo oppure che l'hanno istituito con un'aliquota inferiore allo 0,4%.
Pare, però, che, secondo una risoluzione in arrivo dal ministero dell'Economia, le delibere approvate prima della data di entrata in vigore del decreto saranno considerate illegittime, mentre quelle votate tra 7 aprile e 7 giugno saranno "legittime" ma "sospese". A conti fatti, di conseguenza, gli aumenti dell'aliquota si tradurranno in un incremento del gettito effettivo per le casse dei Comuni solo nel 2012.
La questione nasce dalla formulazione della norma (articolo 5 del Dlgs 23/2011). Il decreto fissa i parametri per gli aumenti ma il testo dell'articolo sembra comunque indicare l'esigenza di attendere i tempi previsti per l'emanazione di un nuovo decreto.
Pertanto, onde evitare il rischio di illegittimità, pare che sia intenzione del ministero dell'Economia consigliare ai comuni di attendere il 7 giugno per votare la delibera di aumento, termine comunque ancora compatibile con la scadenza del 30 giugno del bilancio di previsione. In ogni caso, le delibere adottate per l'anno 2011 inizieranno a produrre effetti, in termini di maggior gettito, solo dal 2012. Infatti, evidenziamo che la parte finale dell'articolo 5 stabilisce l'inefficacia delle delibere ai fini della determinazione dell'acconto (pari al 30%). Resta per i Comuni l'introito relativo al saldo, importo che tuttavia sarà determinato all'atto delle operazioni di conguaglio (dicembre 2011) e trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal mese successivo.
"non sia mai stata emanata e votata, ad oggi, delibera per l'istituzione di tale tributo e tantomeno del conseguente regolamento"
Dei due l'uno : ovvero non era possibile e legittimo inserire a bilancio di previsione 2011 l'entrata per addizionale Irpef senza averla precedentemente istituita e regolamentata.
Un tale bilancio viola il principio contabile della veridicita' ed avrebbe dovuto avere parere contabile e del revisore assolutamente contrario.
Una amministrazione che agisce in tal modo puo' vedersi ricorrere da qualsiasi cittadino contribuente avverso l'istituzione illegittima di una addizionale e veder annullata la deliberazione dal Tar , al quale, fossi io un cittadino di un tal comune, ricorrerei sicuramente.
Il bilnacio in tal guisa , che vede una entrate puramente di fantasia a finanziamento di parte corrente e' quindi palesemente falso ed artato.
Ricordo inoltre che l'art. 5 del dlgs 14/3/2011, n. 23 recante «disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale» consente lo sblocco parziale dell'addizionale Irpef dal 7 giugno 2011 per i comuni che finora non hanno istituito il tributo oppure che l'hanno istituito con un'aliquota inferiore allo 0,4%.
Pare, però, che, secondo una risoluzione in arrivo dal ministero dell'Economia, le delibere approvate prima della data di entrata in vigore del decreto saranno considerate illegittime, mentre quelle votate tra 7 aprile e 7 giugno saranno "legittime" ma "sospese". A conti fatti, di conseguenza, gli aumenti dell'aliquota si tradurranno in un incremento del gettito effettivo per le casse dei Comuni solo nel 2012.
La questione nasce dalla formulazione della norma (articolo 5 del Dlgs 23/2011). Il decreto fissa i parametri per gli aumenti ma il testo dell'articolo sembra comunque indicare l'esigenza di attendere i tempi previsti per l'emanazione di un nuovo decreto.
Pertanto, onde evitare il rischio di illegittimità, pare che sia intenzione del ministero dell'Economia consigliare ai comuni di attendere il 7 giugno per votare la delibera di aumento, termine comunque ancora compatibile con la scadenza del 30 giugno del bilancio di previsione. In ogni caso, le delibere adottate per l'anno 2011 inizieranno a produrre effetti, in termini di maggior gettito, solo dal 2012. Infatti, evidenziamo che la parte finale dell'articolo 5 stabilisce l'inefficacia delle delibere ai fini della determinazione dell'acconto (pari al 30%). Resta per i Comuni l'introito relativo al saldo, importo che tuttavia sarà determinato all'atto delle operazioni di conguaglio (dicembre 2011) e trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal mese successivo.
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
..... in effetti è come pensavo, ma è talmente "grossa" che non volevo crederci!
in merito al bilancio preventivo di quel piccolo paese il revisore dei conti in data 23 marzo dice ".......il comune ha ritenuto per effetto dell'entrata in vigore del decreto mille proroghe applicare l'addizionale irpef (scaglione dello 0,2) istituendo appsito regolamento che ne disciplierà l'applicazione. Si rammenta che tale applicazione troverà riscontro con la pubblicazione della delibera nel sito del Ministero delle Finanze."
Presumo che il revisore desse per scontata l'approvazione della delibera di istituzione dell'addizionale IRPEF e conseguente regolamento prima della votazione del bilancio preventivo. Cosa però che non è mai avvenuta (e che ipotizzo avverrà solo dopo il 7 giugno).
La strada suggerita del ricorso al TAR non l'ho mai presa in considerazione anche perchè presumo che ci siano dei costi più o meno ingenti da sostenere.
Mi chiedevo però se fosse plausibile una sorta di comunicazione alla Corte dei Conti o al Prefetto.....
grazie
in merito al bilancio preventivo di quel piccolo paese il revisore dei conti in data 23 marzo dice ".......il comune ha ritenuto per effetto dell'entrata in vigore del decreto mille proroghe applicare l'addizionale irpef (scaglione dello 0,2) istituendo appsito regolamento che ne disciplierà l'applicazione. Si rammenta che tale applicazione troverà riscontro con la pubblicazione della delibera nel sito del Ministero delle Finanze."
Presumo che il revisore desse per scontata l'approvazione della delibera di istituzione dell'addizionale IRPEF e conseguente regolamento prima della votazione del bilancio preventivo. Cosa però che non è mai avvenuta (e che ipotizzo avverrà solo dopo il 7 giugno).
La strada suggerita del ricorso al TAR non l'ho mai presa in considerazione anche perchè presumo che ci siano dei costi più o meno ingenti da sostenere.
Mi chiedevo però se fosse plausibile una sorta di comunicazione alla Corte dei Conti o al Prefetto.....
grazie
franz68- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 27.04.11
Bilancio
E' a tutti gli effetti un atto aministrativo per la competenza e' del Tar.
Esiste anche un "reato" contabile per cui e' possibile la denuncia alla procura della Corte.
Esiste anche un "reato" contabile per cui e' possibile la denuncia alla procura della Corte.
bilancio
in merito alla possibilità di istituire/aumentare l'add IRPEF, per quegli enti locali che han approvato il bilancio di previsione prima dell'entrata in vigore del decreto lgs. n. 23, la Corte dei Conti Regione Lombardia con parere n. 205 del 18 aprile 2011 ha osservato che tali comuni possono riadottare un nuovo bilancio.....
franz68- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 27.04.11
Addizionale
Con il massimo rispetto della Corte e dei legislatori tutto quanto mi pare davvero poco, anzi pochissimo , serio.
E' del tutto inutile che esista un osservatorio e detti dei principi contabili e di bilancio....ma chi ci crede piu'.
Tutto questo onestamente mi fa' sorridere e mi infonde una grande tristezza professionale....non so' ai colleghi.
E' del tutto inutile che esista un osservatorio e detti dei principi contabili e di bilancio....ma chi ci crede piu'.
Tutto questo onestamente mi fa' sorridere e mi infonde una grande tristezza professionale....non so' ai colleghi.
Addizionale
Ho letto il parere 205 della Corte Lombardia che conclude:
gli enti che intendono avvalersi della predetta facoltà devono approvare il bilancio di previsione o riadottare un nuovo bilancio, ove lo abbiano già approvato, nel rispetto dei termini e delle formalità previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 2011
Ora ritengo che si sia veramente superato ogni limite .
Per rincorrere norme mal scritte e soprattutto scritte in ritardo ci si affida alle varie Corti per "innovare il testo unico degli enti locali"
Ma dove e' scritto che il bilancio sia "riapprovabile" , ma di che cosa si sta' parlando!!!!
Capisco interpretare delle norme ma stabilirle ex novo con un parere mi sembra un po' eccessivo.
Mi sia permessso....e' una buffonata senza pari, nulla piu'.
gli enti che intendono avvalersi della predetta facoltà devono approvare il bilancio di previsione o riadottare un nuovo bilancio, ove lo abbiano già approvato, nel rispetto dei termini e delle formalità previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 2011
Ora ritengo che si sia veramente superato ogni limite .
Per rincorrere norme mal scritte e soprattutto scritte in ritardo ci si affida alle varie Corti per "innovare il testo unico degli enti locali"
Ma dove e' scritto che il bilancio sia "riapprovabile" , ma di che cosa si sta' parlando!!!!
Capisco interpretare delle norme ma stabilirle ex novo con un parere mi sembra un po' eccessivo.
Mi sia permessso....e' una buffonata senza pari, nulla piu'.
addizionale
Concordo pienamente sull'eccessività del parere.
Secondo lei è possibile che ora, la risoluzione del MeF di cui si è prevista l'uscita, possa modificarne l'interpretazione?
Secondo lei è possibile che ora, la risoluzione del MeF di cui si è prevista l'uscita, possa modificarne l'interpretazione?
franz68- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 27.04.11
Addizionale
Il parere e' sicuramente eroico ed e' del tutto possibile che il Mef la pensi altrimenti.
Cero che tale parere rimane comunque e gli enti che si muoveranno in tal senso difficilmente saranno censurabili , che ne dica il Mef.
Ritengo questo : la Corte e' magistratura contabile , giudichi e condanni chi sbaglia e lasci la scrittura delle norme al legislatore che per confusionario che sia e' legittimamente in quel posto .
Cero che tale parere rimane comunque e gli enti che si muoveranno in tal senso difficilmente saranno censurabili , che ne dica il Mef.
Ritengo questo : la Corte e' magistratura contabile , giudichi e condanni chi sbaglia e lasci la scrittura delle norme al legislatore che per confusionario che sia e' legittimamente in quel posto .
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