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http://www.irpef.info/Un dubbio: i 36 mesi massimi di rapporto a termine.
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Un dubbio: i 36 mesi massimi di rapporto a termine.
La manovra Fornero non ha modificato sostanzialmente l’art. 5 comma 4-bis del D.Lgs. 6.9.2001 n° 368 (quello che dice: fatti salvi i CCNL di miglior favore, se il rapporto di lavoro fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore supera complessivamente i 36 mesi con mansioni equivalenti, anche con più contratti successivi e anche con interruzioni più o meno lunghe, il rapporto si considera a tempo indeterminato).
Nel pubblico impiego parrebbe che non si applichi la trasformazione d’ufficio a tempo indeterminato (anche se qualche giudice la pensa diversamente e l’ha applicata), ma rimane la responsabilità del dirigente/ Funzionario per violazione del divieto.
Ma non è questo che volevo chiedere.
Il problema è la palese incostituzionalità: anche se arriverò primo in tutti i prossimi concorsi a termine per quel profilo in quell’ente, sarò escluso per tutta la vita.
Il Dip. FP 0034122-17/07/2008-1.2.3. 4 (parere UPPA n. 49/08 - Serv. programmazione assunzioni e reclutamento) risolve la questione stabilendo che “il triennio non può essere superato in nessun caso, ma sono fatte salve le assunzioni riferite a procedure concorsuali diverse: la valenza della partecipazione ad un nuovo concorso pubblico, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 51 e 97 della Costituzione, prevale rispetto al limite temporale del triennio che può essere superato solo in questa circostanza”.
Anche ANCIRisponde si adegua a questo suggerimento (quesito 22.8.2011: “qualora dovesse risultare vincitore lo stesso soggetto che ha già maturato i 3 anni di servizio presso l'ente, è possibile la riassunzione dello stesso per ulteriori 3 anni in quanto il superamento della prova selettiva pubblica prevarrebbe sul limite temporale”).
In questo caso tuttavia, se le graduatorie di concorso di regola valgono 3 anni, nel pubblico impiego il divieto del comma 4-bis rimarrebbe praticamente inapplicabile.
Come ci si può orientare?
Nel pubblico impiego parrebbe che non si applichi la trasformazione d’ufficio a tempo indeterminato (anche se qualche giudice la pensa diversamente e l’ha applicata), ma rimane la responsabilità del dirigente/ Funzionario per violazione del divieto.
Ma non è questo che volevo chiedere.
Il problema è la palese incostituzionalità: anche se arriverò primo in tutti i prossimi concorsi a termine per quel profilo in quell’ente, sarò escluso per tutta la vita.
Il Dip. FP 0034122-17/07/2008-1.2.3. 4 (parere UPPA n. 49/08 - Serv. programmazione assunzioni e reclutamento) risolve la questione stabilendo che “il triennio non può essere superato in nessun caso, ma sono fatte salve le assunzioni riferite a procedure concorsuali diverse: la valenza della partecipazione ad un nuovo concorso pubblico, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 51 e 97 della Costituzione, prevale rispetto al limite temporale del triennio che può essere superato solo in questa circostanza”.
Anche ANCIRisponde si adegua a questo suggerimento (quesito 22.8.2011: “qualora dovesse risultare vincitore lo stesso soggetto che ha già maturato i 3 anni di servizio presso l'ente, è possibile la riassunzione dello stesso per ulteriori 3 anni in quanto il superamento della prova selettiva pubblica prevarrebbe sul limite temporale”).
In questo caso tuttavia, se le graduatorie di concorso di regola valgono 3 anni, nel pubblico impiego il divieto del comma 4-bis rimarrebbe praticamente inapplicabile.
Come ci si può orientare?
Funzionario Lavoro- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 01.08.12
concorso
nel caso si parla di ...fatte salve le assunzioni riferite a procedure concorsuali diverse: la valenza della partecipazione ad un nuovo concorso pubblico, ... e non all'utilizzo di graduatoria in corso di validita'
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