Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
indennità lavoro festivo EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
indennità lavoro festivo EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
indennità lavoro festivo EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
indennità lavoro festivo EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
indennità lavoro festivo EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
indennità lavoro festivo EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
indennità lavoro festivo EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
indennità lavoro festivo EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
indennità lavoro festivo EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
indennità lavoro festivo EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
indennità lavoro festivo EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
indennità lavoro festivo EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
indennità lavoro festivo EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
indennità lavoro festivo EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
indennità lavoro festivo EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

indennità lavoro festivo

+2
Paolo Gros
Maria.Antonietta
6 partecipanti

Andare in basso

indennità lavoro festivo Empty indennità lavoro festivo

Messaggio  Maria.Antonietta Gio 2 Ago 2012 - 0:52

Un dipendente che lavora su 6 giorni dal martedì alla domenica e fa riposo il lunedì ha diritto alla indennità x lavoro festivo con riferimento alla domenica?
Grazie

Maria.Antonietta

Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 25.04.12
Località : Mesagne

Torna in alto Andare in basso

indennità lavoro festivo Empty orario

Messaggio  Paolo Gros Gio 2 Ago 2012 - 1:00

L’art.24 del CCNL del 14 settembre 2000, con riferimento al trattamento economico per attività prestata in giorno festivo stabilisce che:

l dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo

nel caso riposa ordinariamente il lunedi'
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

indennità lavoro festivo Empty Re: indennità lavoro festivo

Messaggio  daffy Gio 2 Ago 2012 - 4:29

se stiamo parlando di servizio svolto in turno da martedi a domenica con giorno di riposo il lunedi, il lavorato di domenica e' retribuito con indennita' di turno festiva (ovviamente solo la parte che ricade nel turno)

daffy

Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 02.11.11

Torna in alto Andare in basso

indennità lavoro festivo Empty Re: indennità lavoro festivo

Messaggio  lagmar Mar 11 Set 2012 - 5:19

Paolo Gros ha scritto:L’art.24 del CCNL del 14 settembre 2000, con riferimento al trattamento economico per attività prestata in giorno festivo stabilisce che:

l dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo

nel caso riposa ordinariamente il lunedi'

Lavoro come Agente P.M. nel Comune di Taranto. Il nostro turno si articola su sei giorni e la domenica "riposiamo". quando lavoriamo la domenica, ci viene corrisposta una maggiorazione, dicono ai sensi dell'art.24 CCNL, del 30% senza retribuire la giornata poiché, dicono, il riposo compensativo "compensa" anche la retribuzione, perché ci vengono sempre pagati 26 giorni su 30. E' una procedura corretta? In poche parole quando lavoriamo la domenica, per noi categoria "C" la retribuzione è di sole 31,92 Euro lorde e poi quando usufruiamo del riposo ci vengono detratte circa 6 Euro dall' indennità di turnazione. Se così non fosse come posso argomentare la cosa al mio Dirigente ed a quello delle Risorse Umane?
Grazie
Marcello La Gioia

lagmar

Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 11.09.12

Torna in alto Andare in basso

indennità lavoro festivo Empty Turno

Messaggio  Paolo Gros Mar 11 Set 2012 - 5:41

Quanto applicato, per come descritto, mi pare corretto
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

indennità lavoro festivo Empty Re: indennità lavoro festivo

Messaggio  benna65 Ven 21 Set 2012 - 12:58

lagmar ha scritto:Lavoro come Agente P.M. nel Comune di Taranto. Il nostro turno si articola su sei giorni e la domenica "riposiamo". quando lavoriamo la domenica, ci viene corrisposta una maggiorazione, dicono ai sensi dell'art.24 CCNL, del 30% senza retribuire la giornata poiché, dicono, il riposo compensativo "compensa" anche la retribuzione, perché ci vengono sempre pagati 26 giorni su 30. E' una procedura corretta? In poche parole quando lavoriamo la domenica, per noi categoria "C" la retribuzione è di sole 31,92 Euro lorde e poi quando usufruiamo del riposo ci vengono detratte circa 6 Euro dall' indennità di turnazione. Se così non fosse come posso argomentare la cosa al mio Dirigente ed a quello delle Risorse Umane?
Grazie
Marcello La Gioia
La maggiorazione del 30% è quella prevista per l'indennità di turno festiva (art. 22), quella del 50% è per il mancato riposo settimanale (art. 24).
Quindi innanzitutto quello che ti dicono non corrisponde a realtà, perchè non c'è alcun collegamento tra art. 24 e una maggiorazione del 30%.
In ogni caso, se la domenica è il tuo settimo giorno consecutivo di lavoro ti spetta il 50%, se al contrario non è il settimo giorno consecutivo, ti spetta il 30%.
Una ulteriore retribuzione giornaliera non ti spetta perchè giustamente alla fine del mese (per lo stipendio) il numero dei giorni lavorati sono gli stessi.
Se poi alla domenica (come settimo giorno) la struttura fornisce un servizio di almeno 10 ore, a mio avviso, ti spetta anche l'indennità di turno in cumulo con il 50%.

benna65

Messaggi : 36
Data d'iscrizione : 05.10.11

Torna in alto Andare in basso

indennità lavoro festivo Empty "Festivi infrasettimanali"

Messaggio  Avv. Nunzio Miletti Mar 30 Ott 2012 - 16:37

Volevo solo segnalere l'"esistenza" di diverse recentissime sentenze del Tribunale di Napoli sezione lavoro riguardanti la "vexata quaestio" del festivo infrasettimanale.

Avv. Nunzio Miletti

Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 22.10.12

Torna in alto Andare in basso

indennità lavoro festivo Empty festivi

Messaggio  Paolo Gros Mer 31 Ott 2012 - 0:10

puoi indicare il link che cosi' andiamo a leggerrle , grazie in anticipo
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

indennità lavoro festivo Empty "festivi infrasettimanali"

Messaggio  Avv. Nunzio Miletti Mer 31 Ott 2012 - 9:42

Gentile Dr. Paolo Gros,
le sentenze da me segnalate non sono disponibili in rete.
Le ho comunque inviate via e-mail ai Vigili Urbani dei Comuni di Castelfiorentino, Castellammare di Stabia, Frosinone (al collega Avv. Risi), Rosignano Marittima, Poggiomarino, Francavilla e Mondragane (a giorni)...
tutti Comuni in cui è in atto un duro braccio di ferro con le rispettive amministrazioni....
Il mio indirizzo di posta elettronica è: avvnunziomiletti@libero.it.
Sono a disposizione per fornire tutte le 20 sentenze (dal 2009 al 2012) di 20 giudici diversi (alcune recentissime) del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - dove dipendenti del Comune di Pozzuoli (Vigili Urbani, Guardie Paricolari Giurate, Ausiliari del Traffico ed Addetti alla segnaletica) si sono visti "cumulare" gli emolumenti previsti dall'art. 22 e dall'art. 24 1° e 2° comma CCNL dipendenti Enti locali del 14/9/2000;


Ultima modifica di Avv. Nunzio Miletti il Mar 6 Nov 2012 - 7:05 - modificato 1 volta.

Avv. Nunzio Miletti

Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 22.10.12

Torna in alto Andare in basso

indennità lavoro festivo Empty "Considerazioni" sull'art. 24, 2 comma

Messaggio  Avv. Nunzio Miletti Mar 6 Nov 2012 - 7:14

La dicitura dell’art. 24, 2° comma, non deve intendersi affatto una ulteriore indennità ma essa è unicamente una diversa quantificazione della base remunerativa.
Quindi non un compenso aggiuntivo (come quello previsto al comma 1° dell’art. 24 dello stesso CCNL) ma una vera e propria diversa quantificazione della retribuzione base per il pagamento del lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale. La giornata festiva (infrasettimanale) lavorata non costituisce, di per sé “servizio straordinario” ma viene compensata con la misura economica pari al servizio straordinario festivo.
E’ errato, pertanto, argomentare che ai turnisti che lavorano in giornata festiva infrasettimanale vada applicata esclusivamente l’indennità di turno in quanto, come detto prima, la misura economica pari allo straordinario festivo non costituisce una particolare indennità, né un’indennità aggiuntiva ma è semplicemente quanto previsto da specifica norma contrattuale, la quale individua una diversa quantificazione della retribuzione base.
Sotto questo profilo occorre anche evidenziare l’errore operato dall’ARAN la quale, considera l’applicazione dell’art. 24, 2° comma, come un’indennità aggiuntiva a quella dell’art. 22 relativa al turno.
Tale giudizio va invece rivisto nel senso che il pagamento di una quota relativa allo straordinario è esclusivamente un riconoscimento di tipo economico (quantitativo) e non di tipo qualitativo.
In altri termini la giornata festiva infrasettimanale non configura servizio straordinario in senso stretto ed “i pareri espressi sulla questione dal Ministero dell’Interno e dall’A.R.A.N. non sono vincolanti e per le ragioni esposte appaiono anche non convincenti sul piano logico-giuridico”. (Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro - Sent. n. 5873/2004).

Come parimenti fuorviante è il riferimento alla statuizione contenuta nell’art. 22, 5° comma sopra citato “al personale turnista è corrisposta un’indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro”, perché la maggiorazione del 30%, prevista dall’art. 22, 5° comma del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000, è costituita dal 10% spettante per la ordinaria turnazione settimanale in dipendenza della variabilità degli orari di servizio e da un ulteriore 20%, che compensa solo la maggiore gravosità del lavoro festivo, dovendosi affrontare un diverso ed ulteriore sacrificio rispetto al “disagio” della variabilità dell’orario di lavoro, compenso che del resto è previsto nella stessa misura anche per i lavoratori non turnisti ex art. 24, 5° comma dello stesso contratto.
Il personale adibito a turni di lavoro sarebbe evidentemente penalizzato nella sua retribuzione rispetto al restante personale non turnista, esistente addirittura magari all’interno della stessa Polizia Municipale (basti pensare al personale a part-time, con orario fisso o non soggetto a turnazione), il quale nella medesima giornata (festiva) non è tenuto alla prestazione lavorativa.
Ragion per cui l’art. 24, 2° comma del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000, per come è formulato, deve essere applicato al personale che effettua la propria prestazione lavorativa secondo modalità articolate in turni di lavoro, senza distinguere tra lavoratori turnisti e non turnisti, per consentire, quindi, agli stessi la scelta tra l’effettuare il riposo compensativo (per l’attività lavorativa resa in una giornata festiva infrasettimanale) od optare per una maggiore retribuzione.
L’art. 24, comma 2 del CCNL del 14/09/2000 - Rubrica (Trattamento per il lavoro festivo - riposo compensativo), è molto chiaro nello stabilire che “l’attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Dalla norma contrattuale sopra richiamata, quindi, si evince chiaramente che per la prestazione lavorativa resa nelle giornate festive infrasettimanali la retribuzione delle ore lavorate, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (30%), è beneficio alternativo rispetto al riposo compensativo, con facoltà di scelta rimessa al lavoratore - creditore.

In questi termini si è espressa anche la Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con le Sentenze n. 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106 del 17 aprile 2007 che, facendo proprie le argomentazioni della Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro - Sentenza n. 5875 del 2004, ha sancito il diritto del personale turnista, che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, al riposo compensativo o, a sua scelta, al compenso a titolo di lavoro straordinario in luogo della fruizione del riposo compensativo maturato e non goduto:
“...Nel caso di attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale il diritto al compenso di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 268 del 1987 (ora art. 22 del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000) previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall’art. 17 del D.P.R. n. 268 del 1987 (ora art. 24 del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000), nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo (comma 2).
Con la conclusione - alla quale esattamente perviene la Corte di Appello di Napoli (Sentenza n. 5874/2004) al termine di un percorso argomentativo condotto in perfetta aderenza ai criteri valevoli nell’interpretazione della normativa nella specie applicabile - che una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni,altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell’ambito di tale prestazione, si determini altresì la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti ex artt. 13 e 17 citati (ora art. 22 ed art. 24), conferma l’infondatezza del motivo di ricorso, con cui il Comune di Trecase ricorrente, erroneamente sostiene che l’applicazione della prima disposizione richiederebbe (per i turnisti) l’applicabilità della seconda in forza di un cd. principio di specialità che è, invece, inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono riferite ad istituti con funzioni diverse (art. 22 ed art. 24)”.

E più di recente, per una causa analoga, sempre la Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro - con Sentenza n. 4718 del 12 agosto 2011:
“...A giudizio di questa Corte al contrario (di quanto sostenuto dall’Amministrazione convenuta) appare logico interpretare la normativa contrattuale nel senso che il trattamento di cui all’art. 22 possa essere cumulato, per i turnisti, a quello previsto dall’art. 24,che disciplina le ipotesi in cui sussiste il diritto ad un “riposo compensativo” e, in aggiunta (1° comma) o in caso di mancata fruizione di quest’ultimo (2° comma), la corresponsione di un emolumento economico. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 9097 del 6 marzo 2007.
Come rileva giustamente l’appellante (V.U.), sarebbe illogico ed iniquo interpretare la normativa richiamata nel senso che i lavoratori turnisti - soggetti ad una modalità di prestazione lavorativa considerata più disagevole rispetto agli altri dipendenti della stessa amministrazione, come è dimostrato dalla previsione di una maggiorazione del 10% anche per il lavoro prestato nella fascia oraria diurna - possano essere privati del diritto al riposo compensativo della festività lavorata, che risponde alla ratio di compensare il disagio ulteriore per il lavoro festivo prestato.
L’irrazionalità di una simile disciplina non consente di seguire l’opzione interpretativa dell’amministrazione convenuta, fatta propria dal Tribunale apparendo del tutto illogico che le parti collettive abbiano inteso dar luogo ad una così palese discriminazione in danno dei lavoratori turnisti”.

Come si è visto la concomitanza del turno con il giorno infrasettimanale festivo non esclude che il lavoratore, che presti la propria attività durante la settimana in giorni in cui vi è una ricorrenza civile e religiosa, affronti un diverso ed ulteriore sacrificio rispetto al “disagio” della variabilità dell’orario di lavoro e cioè quello di non potersi astenere dal rendere la prestazione lavorativa.
In sede contrattuale le parti con l’art. 24, 2° comma del CCNL del 14/09/2000 hanno concordato di derogare, per esigenze di servizio, alla regola posta dalla legge n. 260/1949, che riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di ricorrenze festive infrasettimanali, ottenendo in cambio della prestazione lavorativa un equivalente riposo compensativo od, in alternativa, la corresponsione di un compenso a titolo di lavoro straordinario festivo.
D’altra parte “ritenere, come ha fatto la Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro - con la Sentenza n. 8458 del 9/04/2010, che la disposizione di cui all’art. 24, 2° comma del Contratto copra ipotesi eccezionali, non è corrispondente al dettato normativo, posto che la disposizione è applicabile non ad ipotesi eccezionali, ma a quelle connesse a particolari esigenze di servizio. Il termine “particolare” evidenzia un’esigenza di servizio non già eccezionale ma avente “particolarità” e tale è anche quella ordinariamente articolata in turni.
Questo giudice ritiene di contro di uniformarsi al principio espresso dalle SSUU della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9097/07.... D’altro canto ulteriore riscontro espresso alla cumulabilità è contenuto nel comma 5 dell’art. 24”. (Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. P. Coppola, Sent. nn. 4158, 4166, 4167 dell’8 febbraio 2012).

Come osservato prima, le parti nella stesura dell’art. 24, 2° comma del CCNL del 14/09/2000 non potevano ignorare che la disposizione rappresentava una deroga alla regola legale dell’astensione del dipendente dal prestare attività lavorativa nelle festività infrasettimanali previste dalla Legge n. 260/1949, che poteva essere giustificata solo in presenza di effettive “esigenze di servizio”, valevoli come tali sia per i lavoratori turnisti che per i lavoratori non turnisti.
Al riequilibrio quantitativo della prestazione lavorativa tende appunto la previsione di cui all’art. 24, 2° comma del Contratto, costituendo il giorno di riposo compensativo corrispondente alla festività non goduta (per l’attività lavorativa resa in tale giornata) null’altro che la fruizione differita della giornata di riposo, che sarebbe normalmente spettata al dipendente in coincidenza della festività.
La norma contrattuale in questione ha obbligato il dipendente a prestare - per esigenze di servizio - attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali in deroga alla regola legale dell’astensione dal lavoro ma non ha certamente abolito il “riposo festivo“ avente la sua fonte in una norma di legge (Legge n. 260/1949), tanto è vero che ha dovuto necessariamente prevedere la fruizione differita della festività (riposo compensativo): “...Si consideri ancora che la maggiorazione per il lavoro festivo è prevista in via generale dal terzo comma dell’art. 5 della Legge n. 260/49 per tutti i lavoratori retribuiti in misura fissa che prestino lavoro nelle festività nazionali. Senza sollevare ulteriori problemi di coordinamento della disciplina di cui al Contratto Collettivo in esame, avente natura di fonte normativa secondaria (Cassazione. n. 12248/2003) rispetto a quella di cui alla Legge in ultimo citata, si può affermare che l’interpretazione che il collegio intende accogliere è coerente rispetto alle previsioni generali e consente di affermare che le parti collettive, nel concordare la disciplina di settore, non intesero derogare alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale.
La diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti di cui agli artt. 22 e 24 rende infondata la tesi del Comune appellato,in virtù della quale l’applicazione della prima disposizione escluderebbe, per i turnisti, l’applicabilità della seconda, in virtù di un principio di specialità che, come si è detto, è invece insussistente tra le due disposizioni, trattandosi di istituti con funzioni diverse”. (Corte di Appello di Napoli - Sezione lavoro - Sentenza n. 4718 del 12 agosto 2011).

Trattandosi, dunque, di un “diritto acquisito”, che la legge n. 260/1949 ha riconosciuto a tutti i lavoratori, turnisti e non turnisti, il riposo compensativo non può assolutamente essere soppresso o negato da una norma contrattuale; in questo senso ex plurimis sempre la Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - con la Sentenza n. 16634/05 dell’8 agosto 2005 ha statuito che: “Questa Corte ha già affermato che in nessun caso una norma di un contratto collettivo possa comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali) non trattandosi di un diritto disponibile per le Organizzazioni sindacali”.
In questo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato - V Sezione - con la Sentenza n. 6152/2006 secondo cui: “...Alla luce delle disposizioni dell’art. 13 (ora art. 22 del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000), deve desumersi che, nell’ambito delle citate finalità di servizio per la collettività, è consentita la rotazione ciclica degli addetti e la prestazione nei giorni festivi. Per le disposizioni, inoltre, dell’art. 17 (ora art. 24 del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000), dettato con riguardo a casi di particolari esigenze di lavoro, ma per questa parte espressione di un principio generale di organizzazione degli Enti e di riconoscimento dei diritti dei dipendenti, è riconosciuto, poi, il diritto al riposo compensativo”.

Si ritiene utile richiamare, oltre a quelle già richiamate, anche il contenuto di altre numerose Sentenze di merito, che, in conformità ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione Civile - Sezioni Unite - con le Sentenze dal n. 9097 al n. 9106 del 17/04/2007, hanno ugualmente riconosciuto il diritto al riposo compensativo (corrispondente alla festività non goduta) per la prestazione lavorativa resa in giornata festiva infrasettimanale ex art. 5 della Legge n. 260/1949 ed, in caso di mancata fruizione dello stesso, la corresponsione di un emolumento economico “a titolo di lavoro straordinario” e così:

 Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro - Sentenza n. 5873 del 31 dicembre 2004: “...Come rileva giustamente l’appellante, sarebbe illogico ed iniquo interpretare la normativa richiamata nel senso che i lavoratori turnisti - soggetti ad una modalità di prestazione lavorativa considerata più disagevole rispetto agli altri dipendenti della stessa Amministrazione - possano essere privati del diritto al riposo compensativo della festività lavorata”.

 Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro - Sentenza n. 4718 del 12 agosto 2011: “...Come rileva giustamente l’appellante, sarebbe illogico ed iniquo interpretare la normativa richiamata nel senso che i lavoratori turnisti - soggetti ad una modalità di prestazione lavorativa considerata più disagevole rispetto agli altri dipendenti della stessa Amministrazione - possano essere privati del diritto al riposo compensativo della festività lavorata, che risponde alla ratio di compensare il disagio ulteriore per il lavoro festivo prestato”.

 Tribunale di Bologna - Sez. Lavoro - Sentenza n. 512 del 28 aprile 2010: “...La questione fondamentale del giudizio, relativa all’applicazione dell’art. 24 comma 2 del CCNL Regioni ed Enti Locali al personale turnista, è stata risolta dalla Cassazione Sezioni Unite con Sentenza n. 9097 del 17 aprile 2007. Pertanto, in conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite, l’indennità di turno non può essere ritenuta onnicomprensiva. Si applica, pertanto l’art. 24 comma 2 citato, il quale prevede che l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. I ricorrenti hanno optato in via principale per i riposi compensativi, che vanno pertanto loro riconosciuti “.

 Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro - D.ssa J. M. Magi Sentenza n. 362 del 19 maggio 2010: “...Questo stesso giudice ha in passato escluso l’applicazione dell’art. 24, 2° comma del CCNL del 14/09/2000, in quanto ha ritenuto applicarsi ai turnisti il solo art. 22 CCNL, senza considerare che l’art. 22 risarcisce il disagio della turnazione ma non il fatto che il turno possa capitare in giorno infrasettimanale festivo come può essere il Natale: nel caso di specie il lavoratore si trova a lavorare senza godere successivamente di riposo compensativo o di adeguata indennità come qualsiasi altro lavoratore non turnista. L’art. 22 copre esclusivamente il disagio del turno ma non copre il disagio del lavoro festivo. Due disagi diversi, quindi, da compensare con due distinte indennità, come anche da sentenza Cass. SS.UU. N. 9097 del 17 aprile 2007 ”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. L. Ruoppolo Sentenza n. 13944 del 12 maggio 2010: “...Osserva il giudicante che la disposizione di cui al 2° comma dell’art. 24 disciplina la coincidenza di una giornata del turno con una festività infrasettimanale, sancendo il diritto dei turnisti ad un ulteriore riposo compensativo od in alternativa su scelta del lavoratore creditore, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. La volontà delle parti deve interpretarsi nel senso di aver riconosciuto che il turno di lavoro prestato in giornata festiva infrasettimanale comporta il diritto al recupero delle ore lavorate, per evitare il superamento del monte orario di 36 ore settimanali. Ove tale recupero non sia assicurato dalla richiesta di uno specifico riposo compensativo, la prestazione lavorativa viene considerata come prestazione straordinaria festiva ai fini della maggiorazione retributiva. Così ricostruita la fattispecie appare evidente che essa sottende a finalità affatto diverse rispetto all’indennità di turno festivo, che è destinata a compensare non una prestazione “straordinaria” bensì quella ordinariamente resa nell’articolazione di un turno, in ragione del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro. Deve pertanto ritenersi cumulabili l’uno e l’altro compenso. Dalla nota...del Comune di Pozzuoli si evince che l’amministrazione non ha corrisposto quanto preteso dai dipendenti, sostenendo una differente ricostruzione interpretativa del dato contrattuale per la quale il lavoro festivo infrasettimanale risulterebbe interamente compensato dall’indennità di turno festivo. Tale interpretazione, tuttavia, per quanto appena esposto non si ritiene conforme alla volontà delle parti nel disciplinare i diversi istituti in esame”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. M. Caroppoli Sentenza n. 24266 del 13 ottobre 2009: “...Lo svolgimento di attività lavorativa in turnazione non incide ovviamente sul diritto del lavoratore a godere di una giornata di “riposo” in caso di festività infrasettimanali: trattasi di diritto che trova diretto fondamento nella legge (Legge n. 260/1949) e che, pacificamente è riconosciuto indipendentemente dalla qualità del datore di lavoro alla generalità dei lavoratori, prescindendo dalla articolazione dell’orario di lavoro”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - D.ssa F. Spena Sentenza n. 1807 del 22 gennaio 2010: “...Per la domanda di riconoscimento di un ulteriore compenso per il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale viene in rilievo sia la gravosità del lavoro festivo, in quanto di norma desinato ad attività di relazioni familiari e sia la perdita di un giorno di riposo aggiuntivo riconosciuto dalla legge n. 260/1949. Le prima esigenza trova compenso nella previsione per il personale turnista di una maggiorazione oraria del 30% in caso di turno festivo, mentre la seconda esigenza ovvero di recupero del riposo previsto per il giorno festivo è quella cui risponde l’art. 24, 2° comma, il quale dispone che il dipendente possa chiedere il riposo compensativo ovvero, in via alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. D. Vargas Sentenza n. 10673 del 6 aprile 2011: “...In particolare deve rilevarsi come l’indennità di turnazione, di cui all’art. 22 del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000, appaia rivolta a compensare il lavoratore del disagio conseguente allo svolgimento di una prestazione articolata con cadenza non regolare e non per il mancato godimento di un giorno festivo o del riposo settimanale”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. M. Ghionni Crivelli Visconti Sentenze n. 16157 e n. 16153 del 30 maggio 2012: “...Ed invero l’art. 24, comma 2° del CCNL di settore si riferisce, specificamente, all’attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale, il cui riposo il lavoratore non può perdere a causa del suo inserimento nel turno di lavoro. Diversa è invece l’ipotesi prevista dall’art. 22, 5° comma dello stesso contratto, che prevede la maggiorazione per turno festivo o notturno e non si riferisce all’attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale. Orbene il lavoratore che sia tenuto a svolgere la sua prestazione in un giorno festivo infrasettimanale ha diritto al recupero del riposo o, in alternativa ed a sua richiesta, ad un compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Tanto premesso, ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato, pur prendendo atto del diverso orientamento formatosi anche a seguito di pronunce della Suprema Corte che non si condividono... ”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. Paolo Coppola Sentenze n. 4167/4166/4158 dell’8 febbraio 2012: “...Sul punto è agevole osservare che l’indennità di turno si limita a compensare il disagio connesso alla variabilità degli orari di lavoro che vengono a coincidere anche con il giorno estivo infrasettimanale e non la prestazione di attività lavorativa in tale giorno che rappresenta, in assenza di recupero delle ore prestate, un aumento secco dell’orario di lavoro a fronte della riduzione dovuta per effetto della festività ricadente nel periodo considerato”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. Paolo Scognamiglio Sentenza n. 15 del 3 gennaio 2012: “...Chi lavora nel turno festivo oltre a svolgere un lavoro più gravoso, perché concorrente con la festività, perde una giornata di riposo goduta dalla generalità dei dipendenti in aggiunta al riposo settimanale. All’esigenza di recupero del riposo previsto per il giorno festivo infrasettimanale risponde l’art. 24, 2° comma, del CCNL del 14/09/2000, il quale dispone che il dipendente possa chiedere il riposo compensativo ovvero, in via alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo“.

Ed ancora, a consolidare tale orientamento, ex plurimis Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - D.ssa A. Santulli, Sentenza n. 11989 del 21/04/2010; D.ssa M. Montuori, Sentenza n. 24494 del 14/10/2009; Dr. G. Iacone, Sentenza n. 4600 del !3/02/2008; D.ssa Borrelli, Sentenza n. 21397 del 4/09/2010; Dr. S. Palmieri Sentenza n. 30390 dell’1/12/2009; D.ssa A. Lazzara, Sentenze n. 7007 del 10/03/2010 e n. 2604 del 29/01/2010; Dr. L. Ruoppolo Sentenza n. 13944 del 12 maggio 2010; Dr. Amendola, maggio 2012; D.ssa A. Beneduce Sentenza n. 620 del 13/01/2010; D.ssa C. Sarno, Sentenza n. 4000 del 10/02/2010; D.ssa Tomassi, Sentenza n. 14995 del 12/05/2011, D.ssa Lucarino Sentenza n. 30765 del 23/11/2011 e Dr. M. Ghionni Crivelli Visconti Sentenza n. 5943 del 23/02/2011 e n. 7105, 7102 del 7 marzo 2012.

In conclusione resta così dimostrato da un lato l’applicabilità dell’art. 24, 2° comma del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000 anche ai lavoratori turnisti e, dall’altro, la cumulabilità dell’indennità di turno con la maggiorazione retributiva per il lavoro festivo infrasettimanale mirando l’una a compensare il lavoratore del disagio per lo svolgimento dell’attività lavorativa con cadenza non regolare e l’altra a compensare il lavoratore della mancata fruizione della festività.

Avv. Nunzio Miletti

Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 22.10.12

Torna in alto Andare in basso

indennità lavoro festivo Empty Re: indennità lavoro festivo

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto


 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.