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http://www.irpef.info/FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI - NOVITA' e APPROFONDIMENTO AGGIORNATO AGOSTO 2012
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FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI - NOVITA' e APPROFONDIMENTO AGGIORNATO AGOSTO 2012
al seguente link http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551 è disponibile un documento di sintesi riguardante i fabbricati rurali, contratti agrari, terreni agricoli ed incolti, aggiornati al decreto ministeriale MEF del 26/07/2012, sempre disponibile allo stesso link
Re: FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI - NOVITA' e APPROFONDIMENTO AGGIORNATO AGOSTO 2012
Quindi il DM 26/7/2012 non si applica all'ICI, ma allora perchè attribuire efficacia retroattiva (di 5 anni) alle dichiarazioni presentate?
Inoltre, visto che il DM del 14/9/2011 è stato abrogato, che succede per l'ICI?
Inoltre, visto che il DM del 14/9/2011 è stato abrogato, che succede per l'ICI?
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI - NOVITA' e APPROFONDIMENTO AGGIORNATO AGOSTO 2012
giovanni2 ha scritto:Quindi il DM 26/7/2012 non si applica all'ICI, ma allora perchè attribuire efficacia retroattiva (di 5 anni) alle dichiarazioni presentate?
Inoltre, visto che il DM del 14/9/2011 è stato abrogato, che succede per l'ICI?
ritengo si possa applicare anche ai fini ICI solamente nei casi in cui i fabbricati rurali siano stati regolarmente dichiarati nei termini e per gli stessi sia stata presentata all’ufficio tributi comunale la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ruralità. Si evidenzia che le dichiarazioni sostitutive non possono avere efficacia e/o valore retroattivo
altrimenti, come già indicato, si tratterebbe di una sanatoria mascherata che non trova riscontro nei regolamenti ici comunali, nelle norme e giurisprudenza consolidata in materia ici
non penso che un dm possa fave tutto questo
attendiamo anche il parere di paolo
...........Inoltre, visto che il DM del 14/9/2011 è stato abrogato, che succede per l'ICI?............
sono fatti salvi falvi gli effetti delle richieste presentate entro il termine di legge del 30.09.2012
rurali
quoto in assoluto lìinterpretazione di Lucio :
ritengo si possa applicare anche ai fini ICI solamente nei casi in cui i fabbricati rurali siano stati regolarmente dichiarati nei termini e per gli stessi sia stata presentata all’ufficio tributi comunale la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ruralità. Si evidenzia che le dichiarazioni sostitutive non possono avere efficacia e/o valore retroattivo
ritengo si possa applicare anche ai fini ICI solamente nei casi in cui i fabbricati rurali siano stati regolarmente dichiarati nei termini e per gli stessi sia stata presentata all’ufficio tributi comunale la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ruralità. Si evidenzia che le dichiarazioni sostitutive non possono avere efficacia e/o valore retroattivo
Re: FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI - NOVITA' e APPROFONDIMENTO AGGIORNATO AGOSTO 2012
guardando la domanda che deve essere presentata all'Agenzia del territorio emerge che la stessa è finalizzata al riconoscimento del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 13 comma 14-bis del d.l. 201/2011 e dell'art. 29 comma 8 del d.l. 2016/2011: quest'ultimo è relativo alla regolarizzazione delle domande presentate in vigenza di ICI, quindi non penso proprio che il decreto non si applichi "in toto" anche all'ICI, altrimenti non si spiegherebbe l'efficacia retroattiva (comunque inspiegabile ai fini IMU, visto che l'imposta è in vigore dal 2012)
inoltre, contrariamente al DM del 14/9/2011, manca la fase di "convalida" da parte dell'Agenzia del Territorio (tranne i casi di procedura Docfa per nuovi fabbricati), quindi non è chiara la tempistica, mentre si prevede solo il provvedimento (motivato) di diniego...
insomma, ci sono diversi profili critici in questo decreto, che potrebbe rimettere in discussione la gestione pregressa dell'ICI
inoltre, contrariamente al DM del 14/9/2011, manca la fase di "convalida" da parte dell'Agenzia del Territorio (tranne i casi di procedura Docfa per nuovi fabbricati), quindi non è chiara la tempistica, mentre si prevede solo il provvedimento (motivato) di diniego...
insomma, ci sono diversi profili critici in questo decreto, che potrebbe rimettere in discussione la gestione pregressa dell'ICI
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI - NOVITA' e APPROFONDIMENTO AGGIORNATO AGOSTO 2012
mi sembrano invece chiari sia gli effetti che le procedure di verifica delle dichiarazioni
EFFETTI DELLE DOMANDE DI RURALITA'
l'art.2 comma 1 del dm stabilisce chiaramente e testualmente per quali effetti vanno presentate le domande, riporto il testo del dm :
" art.2 comma 1 : agli effetti di quanto previsto dall'art.13, comma 14-bis, del dl 201/2011, introdotto dalla legge di conversione 214/2011, le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento di ruralità sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C al presente decreto"
14-bis. ............................... Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo
VERIFICA DELLE DOMANDE
- l'art. 4 stabilisce le modalità di verifica attraverso lo scambio di informazioni, anche per via informatica, con i comuni ed altre amministrazioni
- art.5 : il mancato riconoscimento dei requisitidi ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata del comune o dell'agenzia delle entrate, è accertato con provvedimento motivato dell'agenzia del territorio, registrato agli atti e notificato ai proprietari
I COMUNI DOVRANNO ESSERE PARTE ATTIVA
- i comuni dovranno pertanto essere parte attiva attraverso la verifica delle domande dal portale dei comuni ed eventualmente effettuare le segnalazioni motivate all'agenzia, qualora in possesso di dati e/o informazioni in contrasto con le dichiarazioni presentate
EFFETTI DELLE DOMANDE DI RURALITA'
l'art.2 comma 1 del dm stabilisce chiaramente e testualmente per quali effetti vanno presentate le domande, riporto il testo del dm :
" art.2 comma 1 : agli effetti di quanto previsto dall'art.13, comma 14-bis, del dl 201/2011, introdotto dalla legge di conversione 214/2011, le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento di ruralità sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C al presente decreto"
14-bis. ............................... Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo
VERIFICA DELLE DOMANDE
- l'art. 4 stabilisce le modalità di verifica attraverso lo scambio di informazioni, anche per via informatica, con i comuni ed altre amministrazioni
- art.5 : il mancato riconoscimento dei requisitidi ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata del comune o dell'agenzia delle entrate, è accertato con provvedimento motivato dell'agenzia del territorio, registrato agli atti e notificato ai proprietari
I COMUNI DOVRANNO ESSERE PARTE ATTIVA
- i comuni dovranno pertanto essere parte attiva attraverso la verifica delle domande dal portale dei comuni ed eventualmente effettuare le segnalazioni motivate all'agenzia, qualora in possesso di dati e/o informazioni in contrasto con le dichiarazioni presentate
Re: FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI - NOVITA' e APPROFONDIMENTO AGGIORNATO AGOSTO 2012
scusa, mi indichi la parte del decreto che prevede l'adozione del provvedimento di convalida (da parte dell'agenzia del territorio) della domanda presentata dal contribuente?
il decreto prevede solo il provvedimento "negativo" ma nulla dice (anche in ordine alla tempistica) in caso di provvedimento favorevole al contribuente (invece previsto dal DM 14/9/2011)
è prevista la sola annotazione dell'avvenuta presentazione della domanda....
il decreto prevede solo il provvedimento "negativo" ma nulla dice (anche in ordine alla tempistica) in caso di provvedimento favorevole al contribuente (invece previsto dal DM 14/9/2011)
è prevista la sola annotazione dell'avvenuta presentazione della domanda....
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI - NOVITA' e APPROFONDIMENTO AGGIORNATO AGOSTO 2012
ok, diciamo allora che la mancanza del provvedimento di convalida dovrebbe indurre comuni e agenzia a controllare le domande presentate,
resta il problema della mancanza di un termine entro cui deve essere effettuato tale controllo anche ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento negativo (che potrebbe uscire anche dopo due anni)
circa gli effetti del decreto, ribadisco che viene più volte citata la norma del milleproroghe (d.l. 216/2011) riferita all'ICI e nel modulo della domanda si dice chiaramente che la stessa è presentata ai sensi del d.l. 201/2011 e del d.l. 216/2011
resta il problema della mancanza di un termine entro cui deve essere effettuato tale controllo anche ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento negativo (che potrebbe uscire anche dopo due anni)
circa gli effetti del decreto, ribadisco che viene più volte citata la norma del milleproroghe (d.l. 216/2011) riferita all'ICI e nel modulo della domanda si dice chiaramente che la stessa è presentata ai sensi del d.l. 201/2011 e del d.l. 216/2011
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI - NOVITA' e APPROFONDIMENTO AGGIORNATO AGOSTO 2012
non è prevista la convalida come per i D/10 ed A/6 perchè non si tratta di variazione della categoria catastale ma di una verifica dei requisiti dichiarati e che comportano l'inserimento di una annotazione che non comporta modifiche del classamento
come in tutti i casi di dichiarazioni sostitutive non vi sono convalide, ma verifica dei requisiti dichiarati
VERIFICA DELLE DOMANDE
- l'art. 4 stabilisce le modalità di verifica attraverso lo scambio di informazioni, anche per via informatica, con i comuni ed altre amministrazioni
- art.5 : il mancato riconoscimento dei requisitidi ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata del comune o dell'agenzia delle entrate, è accertato con provvedimento motivato dell'agenzia del territorio, registrato agli atti e notificato ai proprietari
I COMUNI DOVRANNO ESSERE PARTE ATTIVA
- i comuni dovranno pertanto essere parte attiva attraverso la verifica delle domande dal portale dei comuni ed eventualmente effettuare le segnalazioni motivate all'agenzia, qualora in possesso di dati e/o informazioni in contrasto con le dichiarazioni presentate
come in tutti i casi di dichiarazioni sostitutive non vi sono convalide, ma verifica dei requisiti dichiarati
VERIFICA DELLE DOMANDE
- l'art. 4 stabilisce le modalità di verifica attraverso lo scambio di informazioni, anche per via informatica, con i comuni ed altre amministrazioni
- art.5 : il mancato riconoscimento dei requisitidi ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata del comune o dell'agenzia delle entrate, è accertato con provvedimento motivato dell'agenzia del territorio, registrato agli atti e notificato ai proprietari
I COMUNI DOVRANNO ESSERE PARTE ATTIVA
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Re: FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI - NOVITA' e APPROFONDIMENTO AGGIORNATO AGOSTO 2012
la norma viene citata in quanto entro il 30 settembre 2012 è ancora possibile presentare all'Agenzia del Territorio la domanda per l’attribuzione del requisito di ruralità agli immobili facenti parte dell’azienda agricola. Lo stabilisce l’art. 3, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha disposto l’ulteriore proroga rispetto al precedente termine indicato all’art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con cui, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, sono stati fatti salvi gli effetti delle domande presentate a partire dal 21 settembre 2011 (quando è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze), sebbene la pregressa disciplina sia stata abrogata con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
EFFETTI DELLE DOMANDE DI RURALITA'
l'art.2 comma 1 del dm stabilisce chiaramente e testualmente per quali effetti vanno presentate le domande, riporto il testo del dm :
" art.2 comma 1 : agli effetti di quanto previsto dall'art.13, comma 14-bis, del dl 201/2011, introdotto dalla legge di conversione 214/2011, le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento di ruralità sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C al presente decreto"
EFFETTI DELLE DOMANDE DI RURALITA'
l'art.2 comma 1 del dm stabilisce chiaramente e testualmente per quali effetti vanno presentate le domande, riporto il testo del dm :
" art.2 comma 1 : agli effetti di quanto previsto dall'art.13, comma 14-bis, del dl 201/2011, introdotto dalla legge di conversione 214/2011, le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento di ruralità sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C al presente decreto"
Re: FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI - NOVITA' e APPROFONDIMENTO AGGIORNATO AGOSTO 2012
OK, grazie, adesso il quadro mi è più chiaro: si attribuisce rilevanza alla dichiarazione presentata dal contribuente che va presa per buona altrimenti andebbe incontro a sanzioni penali per dichiarazione mendace
resta il dilemma dell'efficacia retroattiva che non riesco a capire nel senso che:
- per l'ICI potrebbe andare bene perchè c'è ancora in gioco tutto il pregresso, ma è sufficiente l'annotazione? da capire poi come sia possibile verificare situazioni vecchie
- per l'IMU (a maggior ragione se si sostiene che il DM riguarda solo l'IMU) non è assolutamente comprensibile trattandosi di un'imposta in vigore dal 1° gennaio 2012
resta il dilemma dell'efficacia retroattiva che non riesco a capire nel senso che:
- per l'ICI potrebbe andare bene perchè c'è ancora in gioco tutto il pregresso, ma è sufficiente l'annotazione? da capire poi come sia possibile verificare situazioni vecchie
- per l'IMU (a maggior ragione se si sostiene che il DM riguarda solo l'IMU) non è assolutamente comprensibile trattandosi di un'imposta in vigore dal 1° gennaio 2012
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI - NOVITA' e APPROFONDIMENTO AGGIORNATO AGOSTO 2012
ritengo si possa applicare efficacia retroattiva anche ai fini ICI solamente nei casi in cui i fabbricati rurali siano stati regolarmente dichiarati nei termini e per gli stessi sia stata presentata all’ufficio tributi comunale la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ruralità. Si evidenzia che le dichiarazioni sostitutive non possono avere efficacia e/o valore retroattivo
altrimenti, come già indicato, si tratterebbe di una sanatoria mascherata che non trova riscontro nei regolamenti ici comunali, nelle norme e giurisprudenza consolidata in materia ici
non penso che un dm possa fave tutto questo
infatti il primo pronunciamento sull'argomento delle CTR lombardia ha stabilito che l'efficacia può essere attribuita dalla data di presentazione della richiesta
altrimenti, come già indicato, si tratterebbe di una sanatoria mascherata che non trova riscontro nei regolamenti ici comunali, nelle norme e giurisprudenza consolidata in materia ici
non penso che un dm possa fave tutto questo
infatti il primo pronunciamento sull'argomento delle CTR lombardia ha stabilito che l'efficacia può essere attribuita dalla data di presentazione della richiesta
Re: FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI - NOVITA' e APPROFONDIMENTO AGGIORNATO AGOSTO 2012
Con Decreto Ministeriale (MEF) prot. 16784 del 26/07/2012, previsto dall’art.13 – comma 14-bis dl 201/2011 (norma IMU), si stabilisce che entro il 30 settembre 2012 può essere richiesto il riconoscimento dei requisiti di ruralità di immobili NON CLASSIFICATI in categoria D/10, attraverso autocertificazione dei requisiti di ruralità.
In questo caso immobili classificati per esempio in C/2 - C/6 - C/7 ecc. non subiranno alcuna variazioni di categoria, ma sarà apposta dall'Agenzia del Territorio, previa verifica dei requisiti dichiarati di concerto con i Comuni, una annotazione sui dati di visura catastale riguardante il possesso dei requisiti
Inoltre entro 30 gg dalla perdita dei requisiti di ruralità o dall'acquisizione dei requisiti, il proprietario sarà tenuto all'aggiornamento dei dati dichiarati o del classamento.
Scade sempre il 30/09/2012 la richiesta di variazione della categoria catastale in D/10 presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106" (DL 216/2011 millerproghe) - norma abrogata facendo salvi gli effetti delle richieste presentate entro il termine di legge del 30.09.2012
La richiesta di variazione in categoria D/10 va presentata esclusivamente nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche del fabbricato siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono costruiti
Al seguente Link http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551 si può scaricare :
- FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI (documento di sintesi normativa)
- DECRETO MINISTERIALE FABBRICATI RURALI 26.07.2012
Al seguente Link http://www.agenziaterritorio.it/?id=12569 la sezione dedicata dell’Agenzia del Territorio
- Comunicato dell'Agenzia del Territorio
- Decreto 26 luglio 2012 con allegati A, B e C
- Circolare n. 2 del 7 agosto 2012
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Fabbricati rurali - applicazione web
- Comunicato stampa
In questo caso immobili classificati per esempio in C/2 - C/6 - C/7 ecc. non subiranno alcuna variazioni di categoria, ma sarà apposta dall'Agenzia del Territorio, previa verifica dei requisiti dichiarati di concerto con i Comuni, una annotazione sui dati di visura catastale riguardante il possesso dei requisiti
Inoltre entro 30 gg dalla perdita dei requisiti di ruralità o dall'acquisizione dei requisiti, il proprietario sarà tenuto all'aggiornamento dei dati dichiarati o del classamento.
Scade sempre il 30/09/2012 la richiesta di variazione della categoria catastale in D/10 presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106" (DL 216/2011 millerproghe) - norma abrogata facendo salvi gli effetti delle richieste presentate entro il termine di legge del 30.09.2012
La richiesta di variazione in categoria D/10 va presentata esclusivamente nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche del fabbricato siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono costruiti
Al seguente Link http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551 si può scaricare :
- FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI (documento di sintesi normativa)
- DECRETO MINISTERIALE FABBRICATI RURALI 26.07.2012
Al seguente Link http://www.agenziaterritorio.it/?id=12569 la sezione dedicata dell’Agenzia del Territorio
- Comunicato dell'Agenzia del Territorio
- Decreto 26 luglio 2012 con allegati A, B e C
- Circolare n. 2 del 7 agosto 2012
- Allegato 1
- Allegato 2
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