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QUESITI VARI
>1) Nel settembre 2011 è stata sospesa l'erogazione dell'indennità di
rischio agli operatori di video- terminale (rischio video € 30) in quanto secondo i Servizi ispettivi Finanza Pubblica tale indennità non può più essere
erogata (in tal senso c'è anche orientamento applicativo ARAN).
>Le chiedo se ritiene corretta la sospensione applicata dal Comune.
>Inoltre, poichè, tra le varie "insurrezioni", le OO.SS. hanno richiamato in aiuto l'art. 37, comma 3 del CCNL 14/09/2000 per il mantenimento dell'indennità in oggetto, Le chiedo se ne ritiene possibile l'applicazione considerando che il contratto integrativo decentrato è stato siglato il 16/05/2008.
>2) Sempre a partire dal settembre 2011 il Comune eroga l'indennità di turno agli agenti della Polizia Municipale solo qualora la copertura delle 10 ore consecutive da parte degli appartenenti alla P.M. vi sia per TUTTI i giorni del mese (sabati e domeniche compresi), ossia 30 gg su 30 o 31 gg su 31 mentre nel caso in cui, per qualsiasi tipologia di assenza del personale interessato, ci sia anche un solo giorno senza le 10 ore, l'indennità non viene corrisposta per nessun giorno del mese.
Ciò in virtù di insistente segnalazione da parte della società di elaborazione degli stipendi dell'esistenza della sentenza dalla Corte di Cassazione n. 8254 del 7 aprile 2010.
In precedenza invece l'indennità veniva corrisposta mensilmente a consuntivo soltanto per i giorni in cui vi era la copertura delle 10 ore consecutive.
L'attuale situazione appare sicuramente iniqua laddove si presenti una situazione in cui gli operatori garantiscano la turnazione magari per 29 gg su 30 e, a causa di un solo giorno magari imprevisto, perdano completamente l'indennità.
Le chiedo se ritiene corretta l'applicazione della sentenza come operata dal Comune (si tenga presente che l'orario di servizio della struttura PM è di 7 giorni su 7 in quanto, trattandosi di Comune turistico, l'Amministrazione pretende la presenza del personale PM anche il sabato e la domenica).
rischio agli operatori di video- terminale (rischio video € 30) in quanto secondo i Servizi ispettivi Finanza Pubblica tale indennità non può più essere
erogata (in tal senso c'è anche orientamento applicativo ARAN).
>Le chiedo se ritiene corretta la sospensione applicata dal Comune.
>Inoltre, poichè, tra le varie "insurrezioni", le OO.SS. hanno richiamato in aiuto l'art. 37, comma 3 del CCNL 14/09/2000 per il mantenimento dell'indennità in oggetto, Le chiedo se ne ritiene possibile l'applicazione considerando che il contratto integrativo decentrato è stato siglato il 16/05/2008.
>2) Sempre a partire dal settembre 2011 il Comune eroga l'indennità di turno agli agenti della Polizia Municipale solo qualora la copertura delle 10 ore consecutive da parte degli appartenenti alla P.M. vi sia per TUTTI i giorni del mese (sabati e domeniche compresi), ossia 30 gg su 30 o 31 gg su 31 mentre nel caso in cui, per qualsiasi tipologia di assenza del personale interessato, ci sia anche un solo giorno senza le 10 ore, l'indennità non viene corrisposta per nessun giorno del mese.
Ciò in virtù di insistente segnalazione da parte della società di elaborazione degli stipendi dell'esistenza della sentenza dalla Corte di Cassazione n. 8254 del 7 aprile 2010.
In precedenza invece l'indennità veniva corrisposta mensilmente a consuntivo soltanto per i giorni in cui vi era la copertura delle 10 ore consecutive.
L'attuale situazione appare sicuramente iniqua laddove si presenti una situazione in cui gli operatori garantiscano la turnazione magari per 29 gg su 30 e, a causa di un solo giorno magari imprevisto, perdano completamente l'indennità.
Le chiedo se ritiene corretta l'applicazione della sentenza come operata dal Comune (si tenga presente che l'orario di servizio della struttura PM è di 7 giorni su 7 in quanto, trattandosi di Comune turistico, l'Amministrazione pretende la presenza del personale PM anche il sabato e la domenica).
ELENAPAOLA- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 12.12.11
Turni
sul rischio ai videoterminalisti e' acclarato , come detto, che non spetti .
Per i turni e' legittima la scelta dell'ente poiche':
L’art. 22 del CCNL del 14 settembre 2000 «Comparto Regioni e Autonomie locali» nel disciplinare l’istituto della turnazione, rientrante nel concetto più ampio di «articolazione dell’orario di lavoro» e quindi oggetto di concertazione sindacale, individua 3 requisiti caratteristici per definire la fattispecie ovvero:
il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere (antimeridiane e pomeridiane);
le prestazioni devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da fare risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata, secondo una logica qualitativa e non quantitativa;
i turni possono essere istituti solo in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
Pertanto, solo ed esclusivamente il personale che è soggetto alle suddette condizioni è definibile turnista e quindi beneficiario, per i periodi di effettiva prestazione dell’attività lavorativa, della specifica indennità prevista dall’art. 22, comma 5.
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Per i turni e' legittima la scelta dell'ente poiche':
L’art. 22 del CCNL del 14 settembre 2000 «Comparto Regioni e Autonomie locali» nel disciplinare l’istituto della turnazione, rientrante nel concetto più ampio di «articolazione dell’orario di lavoro» e quindi oggetto di concertazione sindacale, individua 3 requisiti caratteristici per definire la fattispecie ovvero:
il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere (antimeridiane e pomeridiane);
le prestazioni devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da fare risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata, secondo una logica qualitativa e non quantitativa;
i turni possono essere istituti solo in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
Pertanto, solo ed esclusivamente il personale che è soggetto alle suddette condizioni è definibile turnista e quindi beneficiario, per i periodi di effettiva prestazione dell’attività lavorativa, della specifica indennità prevista dall’art. 22, comma 5.
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