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nucleo di valutazione

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kkk1972
Paolo Gros
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Messaggio  online67 Sab 25 Ago 2012 - 7:19

Vorrei sapere se la nomina del nucleo di valutazione e' fiduciaria o deve essere preceduta da bando
Grazie

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Messaggio  Paolo Gros Dom 26 Ago 2012 - 0:14

La nomina del nucleo spetta al CC previa selezione .
vedi al link

http://www.ipsoa.it/cnf/documenti/1076987.asp?linkparam=1
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Messaggio  online67 Lun 27 Ago 2012 - 8:49

Grazie Paolo.

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Messaggio  online67 Lun 27 Ago 2012 - 9:20

Le funzioni di nucleo di valutazione possono essere, attualmente, ancora svolte dal Segretario comunale? Se la risposta e' positiva si possono e a quali condizioni dare le relative funzioni all'esterno con delibera consiliare previa selezione?

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Messaggio  Paolo Gros Lun 27 Ago 2012 - 23:49

Sono possibili le due soluzione ove quella interna e' sicuramente piu' favorevole dal punto di vista economico
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Messaggio  kkk1972 Mar 28 Ago 2012 - 0:26

Paolo Gros ha scritto:La nomina del nucleo spetta al CC previa selezione .
vedi al link

http://www.ipsoa.it/cnf/documenti/1076987.asp?linkparam=1

La nomina del nucleo di valutazione è indubbiamente di competenza del Sindaco
Quella del TAR è stata un'enorme svista.
Le norme del decreto legislativo devono essere lette alla luce della delega.

Legge 4 marzo 2009, n. 15

"Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti"

Art. 4.
(Princìpi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche)

1. ... omissis ...

2. Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti in materia, nonchè con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a livello internazionale;

b) prevedere l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l’amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell’anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;
c) prevedere l’organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica;
d) promuovere la confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di consentire la comparazione delle attività e dell’andamento gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita la pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottare all’interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati;
e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:

1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;

2) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti;
3) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;
4) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli standard definiti dall’organismo di cui alla lettera f);
5) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni e responsabilità;

f) prevedere, nell’ambito del riordino dell’ARAN di cui all’articolo 3, l’istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l’attuazione del programma di Governo sull’attività svolta. I componenti, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all’amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell’organismo, con comprovate competenze in Italia o all’estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;

g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall’organismo di cui alla lettera f), e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all’esito della valutazione;
....

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Messaggio  online67 Mar 28 Ago 2012 - 2:52

Nomina da parte dei Sindaci ma previa selezione o diretta?

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Messaggio  kkk1972 Mar 28 Ago 2012 - 4:16

online67 ha scritto:Nomina da parte dei Sindaci ma previa selezione o diretta?
Le modalità dovrebbero essere indicate nel regolamento sulla premialità / regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
La trasparenza e la pubblicità della scelta del nominato sarebbe sempre cosa auspicabile, ma evidenzio che non è obbligatoria visto che l'articolo 7, comma 6-ter, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che "Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144."
Questo probabilmente perché si è ritenuto che tali nomine abbiano un elevato grado di fiduciarietà.

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Messaggio  www.dirigentepersonale.it Mar 28 Ago 2012 - 5:19

Eh sì la svista del TAR Napoli è notevole.
In pratica il Comune viene condannato poichè, a dire da parte dei giudici, avrebbe violato l'art.14 del D.lgs n.150/2009.

Peccato che tale articolo NON è applicabile agli enti locali poichè non rientra tra quelli citati dall'art.16 del 150/2009.
Tra l'altro, se l'art.14 si dovesse applicare obbligatoriamente agli enti locali, sarebbe stato obbligatorio sostituire i Nuclei di Valutazione con gli O.I.V.

Ed infatti l'orientamento unanime delle Corti dei Conti (mi ricordo a memoria Lombardia e Basilicata..se qualcuno avesse bisogno gli estremi lo dica) ha stabilito la mancanza di applicazione dell'art.14 del 150/2009 e la conseguente NON obbligatorietà dell'istituzione degli OIV presso gli enti locali.

Per concludere il ragionamento, in sintonia con quanto affermato da kkk1972, aggiungo che, anche nel caso di nomina dell'O.I.V. (anzichè del Nucleo di valutazione), la competenza è del Sindaco proprio in previsione di quanto chiaramente indicato nella Legge 4 marzo 2009, n. 15 e così come confermato da vari pareri della CIVIT.
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Messaggio  francodan Mar 28 Ago 2012 - 5:29

nei comuni possono permanere i vecchi nuclei di valutazione con applicazione delle modalità previste dai vari regolamenti che ciascun comune aveva adottato...
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Messaggio  midalo Mer 24 Ott 2012 - 4:32

Buongiorno.
Il mio comune (sotto i 1000 abitanti) vorrebbe adottare un sistema di valutazione interno e monocratico affidato al segretario comunale per la valutazione delle po. il segretario, poi, verrebbe valutato dal Sindaco. Il segretario, però, è anche responsabile del servizio amministrativo..che succede in questo caso? La valutazione del Sindaco riguarda anche quelle funzioni?
grazie a tutti

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Messaggio  Paolo Gros Mer 24 Ott 2012 - 4:34

Ai gffini del controllo lo vedo possibile ma lo vedo inocerente con le nuove funzioni ascrivibili al segretario dellìarticolo 3 del DL 174/2012
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Messaggio  francodan Mer 24 Ott 2012 - 4:39

con il 174 le funzioni gestorie(responsabilità servizio) affidate al segretario che già prima costituivano l'eccezione ,dovrebbero venir meno ...(dovrebbero...)come dovrebbero venir meno in capo al resp finanziario.....
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Messaggio  midalo Mer 24 Ott 2012 - 5:19

perchè dici che le funzioni gestionali non dovrebbero più spettare al resp servizio finanziario? Nel mio comune il responsabile è il Sindaco...............

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Messaggio  Paolo Gros Mer 24 Ott 2012 - 5:36

E' una storutra della norma che permette i compiti gestionali al sindaco e nell'attuale ovvero in vigenza del DL 174/2012 occorre provvedere in tal senso anche in forme associate a che tali storture prive di senso scompaiano.
Come potra' il segretario controllare gli atti del sindaco quale responsabile di servizio quando sara' il sindaco , svestito dalla figura di responsabile, a confermare il segretario ?

Ma dove sta' la competenza di un sindaco in materia finanziaria ...ma di che parliamo....

Poiche' tanto e' ammesso solo nei piccoli comuni ben venga l'associazionismo obbligarotio a che tali figure scompaiano senza lasciare traccia
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Messaggio  francodan Mer 24 Ott 2012 - 5:39

il sindaco responsabile servizio finanziario ...ho capito bene....
penso che sia una situazione che se prima era eccezionale ,ora difficilmente potrà continuare ad esistere sia per le funzioni di controllo date dal 174 al resp servizio finanziario sia per la disposizione che prevede garanzie di inamovibilità per il responsabile finanziario .....
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Messaggio  midalo Mer 24 Ott 2012 - 5:46

Sono pienamente d'accordo.
In questo comune, il servizio ragioneria è affidato ad una società esterna e la responsabilità è del sindaco e non del segretario per risparmaire sull'indennità.
Al di là di questo caso, però, perchè dite che le funzioni gestorie non spettano più al responsabile del serv. fin. (un dipendente, non un politico). Ho capito male?

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Messaggio  Paolo Gros Mer 24 Ott 2012 - 5:47

poiche', come nel caso del segretario, si avrebbe corrispondenza tra controllore e controllato per i propri atti di gestione
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Messaggio  midalo Mer 24 Ott 2012 - 5:55

ritengo che queste norme siano di difficile applicazione in realtà piccole dove, al di là delle storture (peraltro previste dalla legge), si ha un ufficio ragioneria composto da un solo soggetto, spesso anche in convenzione. Come si concilia la doverosa distinzione tra controllore e controllato con la carenza ormai strutturale di dipendenti?
Del resto, queste erano le motivazioni che hanno spinto il legislatore a derogare, nei comuni sotto i 5000 abitanti, al principio di separazione tra politica e gestione..

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Messaggio  Paolo Gros Mer 24 Ott 2012 - 5:57

la soluzione esiste ed e' obbligatoria ...associazionismo
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Messaggio  francodan Mer 24 Ott 2012 - 5:58

penso che se si tratta di piccolo comune è bene risolvere la questione in termini di gestione associata (unione o convenzione)...che in questo caso rappresenta un vera opportunità ,se non una via di uscita da una situazione anomala....
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Messaggio  midalo Mer 24 Ott 2012 - 6:14

hai ragione, ma mi permetto di far notare che anche questa soluzione può non essere coerente con la sua finalità.
La ratio dovrebbe essere quella di garantire un risparmio di spesa oltre ad una maggiore efficienza, efficacia...
Ebbene, se consideriamo sempre il piccolo comune di parliamo, associare la funzione fondamentale n.1 ( amministrazione generale, ragioneria e controllo), vuol dire, ad esempio, costituire un ufficio comune per l'ente A e l'ente B, che svolga in maniera unitaria quella funzione. Vuol dire prevedere un responsabile e forme di incentivazione per il personale e quindi..aumento della spesa di personale.
Oppure, pensa alla funzione della polizia municipale. I comuni limitrofi hanno tutti un vigile. Che facciamo? si costituisce il corpo? Anche qui, allora, ci vorrà un responsabile che ora nessuno ha. Anche qui, costo in più.
Credi sia sbagliato questo ragionamento? forse sono io che ho una visione errata delle cose, ma non credo che questo associazionismo forzato sia la soluzione (almeno non per tutto).
Probabilmente il vero risparmio di spesa si sarebbe avuto solo con le unioni...

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Messaggio  Paolo Gros Mer 24 Ott 2012 - 6:21

i piccoli e piccolissimi comuni debbono pensare davvero o all'unione o all'associazionismo poiche' questo comunque , a torto o a ragione, e' il volere del legislatore
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Messaggio  lello Gio 29 Nov 2012 - 6:26

Il Segretario del Comune percepisce il compenso per il nucleo di valutazione perchè presidente.
Percepisce già il massimo della maggiorazione della retribuzione di posizione.
E' corretto.
Secondo me no, ma non riesco ha reperire normativa che mi supporta in questo.

lello

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Messaggio  Paolo Gros Gio 29 Nov 2012 - 6:31

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
Fiorenzo SANTORO Presidente
Michael Sciascia Consigliere
Giuseppe Di Benedetto Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 61450 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Regione Campania, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Aurelio LAINO, nei confronti del dott. D A, nato a Caivano (NA) il 30.05.1944 ed ivi residente alla via Puccini n. 12, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Guglielmo Sanfelice n. 24 presso lo studio degli Avv.ti Mario, Alessia e Marco ANZISI, che anche disgiuntamente lo rappresentano e difendono.
Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli altri atti e documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 6 luglio 2010, il magistrato relatore Giuseppe DI BENEDETTO, il Pubblico ministero dott.ssa Patrizia COPPOLA BOTTAZZI e l’Avv. Marco ANZISI per il convenuto.
FATTO
Con atto di citazione depositato il 4 gennaio 2010, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il dott. D A, per sentirlo condannare, in favore del comune di XXXXX, al
pagamento della somma di euro 39.995,46, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
La vicenda concerne una ipotesi di danno erariale, segnalata dal Comando Gruppo di Aversa della Guardia di Finanza con informativa del 5 marzo 2009 e rappresentata dall’indebito percepimento di compensi da parte dell’odierno convenuto, quale presidente del nucleo di valutazione interno.
In particolare, dalle indagini condotte dalla polizia tributaria emergeva che:

• con delibera del commissario straordinario del comune di XXXXX n. 6 del 4.04.2002, era istituito il nucleo di valutazione, previsto dal d.lgs. n. 286/99 deputato ad espletare varie funzioni di controllo interno dell’ente;

• il funzionamento del predetto nucleo trovava disciplina in apposite norme del regolamento degli uffici e dei servizi comunali, nonché, in apposito disciplinare allegato a siffatto atto di auto-organizzazione che all’art. 3 prevedeva la nomina del segretario generale quale presidente del nucleo di valutazione;

• l’odierno convenuto -nella qualità di segretario generale- ricopriva tale incarico dall’ottobre del 2003 e fino al settembre 2007, percependo con apposite determine di liquidazione da lui sottoscritte remunerazione per l’espletamento dell’incarico in questione;

• dopo la sua sostituzione quale segretario dell’ente, il dott. D sollecitava il comune cui fino ad allora aveva svolto tale compito, alla corresponsione dei compensi quale presidente del nucleo di valutazione per il bimestre luglio-agosto 2007;

• il nuovo segretario e direttore generale dell’ente, in considerazione della circostanza che il dott. D risultava già percepire una maggiorazione, pari al 50% della propria retribuzione di posizione, richiedeva con nota prot. n. 5774 del
23.06.2008 un parere sul punto all’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali che, con nota prot. 62216 del 15.07.2008, si esprimeva nel senso della illegittimità di siffatta elargizione, giacché violativa dell’accordo contrattuale nazionale integrativo n. 2 del 9.12.2003. Tale accordo contrattuale, infatti, prevede nel caso di maggiorazione della retribuzione di posizione che il segretario debba espletare in regime di onnicomprensività tutta una serie di attività, indicate nell’allegato “A” dell’accordo, tra le quali proprio quella di componente del nucleo di valutazione. Per tale incarico il dott. D aveva, invece, percepito per il periodo 9.12.2003-30.06.2007 il complessivo importo di euro 39.995,46.
Ravvisando nella descritta vicenda un illecito amministrativo contabile la Procura regionale ha emesso nei confronti del convenuto l’invito a dedurre di cui all’art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.
Le deduzioni presentate dall’interessato non sono state ritenute sufficienti a superare i rilievi formulati dall’organo requirente che ha emesso atto di citazione in giudizio. In particolare si sostiene che l’art. 2 del contratto integrativo non consente il cumulo di un emolumento aggiuntivo riferito all’incarico di presidente del nucleo di valutazione con l’indennità di posizione in misura maggiorata (nel caso in esame fino al massimo consentito). Il P.M. ritiene, pertanto, che gli emolumenti percepiti dal convenuto per l’incarico svolto di presidente del nucleo di valutazione integrino un danno ingiusto e che la condotta del convenuto sia connotata dall’elemento soggettivo del dolo o colpa grave in considerazione della qualifica posseduta e funzione ricoperta e delle chiare disposizioni legislative e contrattuali regolanti la materia.
Il dott. D A si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 16 giugno 2010 nella quale i suoi patroni hanno, in sintesi, sostenuto la legittimità dell’erogazione sulla base
dell’assunto che il contratto integrativo (art. 1) -pur contemplando la presidenza del nucleo di valutazione tra le condizioni oggettive che consentono la maggiorazione della retribuzione del segretario- espressamente prevede la possibilità di una diversa remunerazione. Si conclude con la richiesta di assoluzione del convenuto e, in via subordinata, per l’esercizio del potere riduttivo.
All’odierna udienza, il P.M. ha insistito per l’accoglimento della domanda ribadendo che la maggiorazione dell’indennità di posizione era riconducibile proprio all’incarico di presidente del nucleo di valutazione; la difesa del convenuto ha sostenuto che l’incarico di presidente del nucleo di valutazione era stato svolto al di fuori delle funzioni di segretario generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione all'esame del Collegio concerne la domanda giudiziale promossa dalla Procura regionale per il presunto danno erariale pari a euro 39.995,46, derivante dall’indebito percepimento da parte del dott. D A, nella qualità di segretario generale del comune di XXXXX, di compensi per l’incarico svolto nel periodo 9.12.2003-30.06.2007 di presidente del nucleo di valutazione interno.
1. In assenza di eccezioni di rito, il Collegio può procedere allo scrutinio del merito della vicenda verificando la sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com’è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché, nella sussistenza di un rapporto di servizio fra il soggetto agente e l'ente danneggiato.
2. Con riguardo all’elemento oggettivo del nocumento patrimoniale, l’affermazione della sua sussistenza presuppone l’accertamento della non spettanza nel caso in esame, alla
luce del quadro normativo di riferimento, di compensi per l’incarico svolto di presidente del nucleo di valutazione interno.
Sotto tale aspetto è da rilevare che la disciplina normativa concernente la remunerazione per l’incarico di presidente del nucleo di valutazione -rappresentata dal “Contratto Collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali, Accordo n. 2”, e con specifico riferimento al comune di XXXXX anche dal “Disciplinare per il funzionamento del nucleo di valutazione” allegato alla delibera n. 209 del 20.12.2005- fornisce precise indicazioni sulla sua strutturazione e chiari limiti alla sua entità.
In particolare, il citato Contratto Collettivo integrativo all’art. 1 prevede che gli enti possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento in presenza di condizioni (che possono essere di carattere oggettivo o soggettivo) puntualmente indicate e tra esse l’affidamento della “presidenza del nucleo di valutazione, ove non diversamente remunerata”.
Dal tenore letterale della disposizione non appare dubitabile che l’incarico di presidente del nucleo di valutazione possa essere posto a base di una maggiorazione della retribuzione di posizione (fino a un massimo del 50%), ovvero, di una diversa remunerazione ma, in via alternativa e non certo a supporto di entrambi i benefici. Ne consegue che solo in assenza di maggiorazione della retribuzione di posizione il convenuto avrebbe potuto percepire potuto legittimamente percepire un compenso per l’incarico in questione.
Nel senso indicato, peraltro, anche il parere espresso con nota prot. 62216 del 15.07.2008 dall’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali che ha ribadito come l’accordo contrattuale nazionale integrativo n. 2 del 9.12.2003 preveda, nel caso di maggiorazione della retribuzione di posizione, che il segretario debba espletare in regime di onnicomprensività tutta una serie di attività, indicate nell’allegato “A” dell’accordo, tra le quali proprio quella di componente del nucleo di valutazione.
Orbene, nella fattispecie in esame il convenuto, dott. D A, nella sua qualità di segretario generale, nonostante già percepisse una maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione, ha ricevuto -a seguito di delibere da lui stesso firmate- per l’incarico svolto di presidente del nucleo di valutazione un ulteriore remunerazione per il periodo 9.12.2003-30.06.2007 pari a euro 39.995,46 che, in quanto non dovuta, è da considerare danno erariale.
Siffatta conclusione non è incisa dalle argomentazioni difensive.
Infatti, l’assunto difensivo in base al quale “le funzioni di presidente del nucleo di valutazione conferite al Segretario generale non sono state svolte da questi ratione offici” appare in chiaro contrasto con il disciplinare prima citato che all’art. 3, nel prevedere la composizione del nucleo medesimo, ne attribuisce il ruolo di presidente proprio al segretario generale.
Per altro verso, l’asserita (e, peraltro, non provata) riconducibilità della maggiorazione di retribuzione di posizione ad altre incombenze –e non all’incarico di presidente del nucleo di valutazione per il quale era stata prevista una diversa remunerazione- svolte dal segretario generale e anch’esse contemplate dal Contratto Collettivo integrativo, appare ricostruzione comunque non coerente al disposto normativo del citato Accordo che consente l’incremento retributivo in questione a condizione che il segretario espleti in regime di onnicomprensività tutte le attività indicate nell’allegato “A” per le quali, conseguentemente, non è consentita una ulteriore ed autonoma remunerazione.
L’inciso “ove non diversamente remunerata” riferito all’incarico di presidenza del nucleo di valutazione è da intendere, invero, solo con valenza negativa e cioè nel senso di escludere che siffatto incarico rappresenti condizione legittimante la maggiorazione della retribuzione di posizione laddove per esso sia già corrisposto un compenso.
In altri termini, la corresponsione della maggiorazione della retribuzione di posizione non consente l’ulteriore ed autonoma remunerazione per singole attività previste dall’Allegato “A” del Contratto Collettivo integrativo.
In conclusione, dalla vicenda in esame emerge una indebita corresponsione di emolumenti, pari ad euro 39.995,46, che costituisce danno erariale.
3. Con riferimento all’elemento soggettivo, il Collegio ritiene che dalla condotta del convenuto traspaia almeno una connotazione di colpa grave. In tal senso, infatti, depone la chiara formulazione delle disposizioni normative da applicare nella fattispecie in uno con l’elevata qualifica e ruolo rivestito dal convenuto, al quale -giova ricordare- il Testo Unico degli Enti Locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) attribuisce compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Concorre, peraltro, a colorare di colpa grave la condotta del convenuto la circostanza che la non corretta interpretazione prima e applicazione poi delle norme disciplinanti l’aspetto retributivo relativo all’incarico svolto, era da parte del convenuto prevenibile con una richiesta di parere all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali, incombenza questa, invece, assolta dal suo successore.
4. Indiscusso il rapporto di servizio, il Collegio rileva la sussistenza anche del nesso di causalità tra il danno erariale accertato e la condotta, giacché il pregiudizio patrimoniale subito dall’Ente è eziologicamente riconducibile al comportamento tenuto dal segretario generale.
5. Conclusivamente, il Collegio ritiene sussistano nella fattispecie scrutinata tutti gli elementi della responsabilità amministrativa che, pertanto, va affermata nei confronti del convenuto e, per l’effetto, accolta la domanda attrice nella misura dalla stessa indicata.
Il convenuto deve essere, altresì, condannato al pagamento, sull’importo addebitato, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, quest’ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.
Alla soccombenza segue anche l’obbligo del pagamento delle spese di giudizio.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando,
CONDANNA il dott. D A, per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento in favore del comune di XXXXX dell’importo di euro 39.995,46 (trentanovemilanovecentonovantacinque/46) oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali, questi ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.
Condanna, infine, il predetto al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro …….. (………………………………).
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 6 luglio 2010.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Benedetto Fiorenzo SANTORO
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