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MOBILITA art. 30 dlgs 165
Buongiorno,
premetto di essere in graduatoria nel mio comune per agente di polizia locale. Da questa graduatoria mi assumo ogni anno per il lavoro stagionale. Il mio comune da un anno a questa parte preima di procedere ad ogni assunzione esperisce una mobilità (3 mobilità da dicembre 2011 ad agosto 2012 - prima x 1 posto - poi x 4 posti - dopo x 6 posti) di fatto trovando sempre o quasi persone che si trasferiscono e non scorrendo la graduatoria ancora valida. Il mio uesito è questo l'amministrazione è obbligata a procedere ad una mobilità ogni qual volte vuole fare un'assunzione?oppure potrebbe scorrere tranquillamente la graduatoria con ancora più di 30 persone in attesa di un lavoro?an che perchè comuni limitrofi non fanno mobilità.
ringrazio anticipatamente e rimango in attesa di una risposta
premetto di essere in graduatoria nel mio comune per agente di polizia locale. Da questa graduatoria mi assumo ogni anno per il lavoro stagionale. Il mio comune da un anno a questa parte preima di procedere ad ogni assunzione esperisce una mobilità (3 mobilità da dicembre 2011 ad agosto 2012 - prima x 1 posto - poi x 4 posti - dopo x 6 posti) di fatto trovando sempre o quasi persone che si trasferiscono e non scorrendo la graduatoria ancora valida. Il mio uesito è questo l'amministrazione è obbligata a procedere ad una mobilità ogni qual volte vuole fare un'assunzione?oppure potrebbe scorrere tranquillamente la graduatoria con ancora più di 30 persone in attesa di un lavoro?an che perchè comuni limitrofi non fanno mobilità.
ringrazio anticipatamente e rimango in attesa di una risposta
petera- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 28.08.12
Mobilita'
e' oormai giurisprudenzialmente atteso che l'amministrazione è obbligata a procedere ad una mobilità ex ante ogni qual volte vuole fare un'assunzione ma in assenza di graduatoria valida.
dal link
https://entilocali.forumattivo.it/t5255-scorrimento-graduatoria-vigente-o-mobilita
Paolo1971
Secondo la mia modesta opinione (ma resta tale senza presunzione alcuna), Il problema non è quello di catalogare la mobilità in uscita come cessazione in senso tecnico o altro, quanto quello di stabilire se tra l'intreresse dell'idoneo in graduatoria e la liberta della Amministrazione nell'indire nuove procedure di selezione, prevalga l'uno o l'altro.
Il dato acquisito è che un posto è rimasto vacante è che bisogna scegliere la strada giuridicamente corretta per ricoprirlo, senza doversi addentrare in valutazioni di tipo finanziario-contabile, quali sono quelle sottese a capire se la mobilità in uscita sia o non sia una cessazione in senso tecnico.
Questa valutazione, piuttosto, interviene nell'ambito del computo del 20% de turn over, secondo le dibattute e recenti norme limitatrici delle possibilità di reclutamento, ma a mio giudizio non incide nella questione prospettata dal collega. Cio premesso, sul punto specifico sollevato, rilevato che il ricorso alla graduatoria è stato tradizionalmente e costantemente considerata una MERA FACOLTA', è opportuno rammentare che il Consiglio di stato (con una sentenza citata puntualmente in un revente post di Paolo) ha un pò "tirato la cinghia" alla possibilità dell'ente di reclutare mediante nuove iniziative, siano esse un nuovo concorso (e quindi mediante l'obbligatoria mobilità preventiva ex art. 30), sia mediante una mobilità pura e semplice non seguita da concorso, dovendo essa aministrazione COMPIUTAMENTE motivare il ricorso alla "soluzione esterna" (con lesione della legittima espettativa degli idonei in graduatoria), rispetto all'utilizzo di una graduatoria perfettamente valida e riguardante professionalità assolutamente corrispondenti al profilo da ricoprire ("soluzione interna")
In soldoni, ove il nostro collega con delusione della sua aspettativa venga pretermesso, a vantaggio di un neo vincitore di concorso (ma lo stesso dicasi ove si tratti di un soggetto pervenuto per mobilità ex art. 30), il ricorso al TAr avrebbe buone possibilità di successo
dal link
https://entilocali.forumattivo.it/t5255-scorrimento-graduatoria-vigente-o-mobilita
Paolo1971
Secondo la mia modesta opinione (ma resta tale senza presunzione alcuna), Il problema non è quello di catalogare la mobilità in uscita come cessazione in senso tecnico o altro, quanto quello di stabilire se tra l'intreresse dell'idoneo in graduatoria e la liberta della Amministrazione nell'indire nuove procedure di selezione, prevalga l'uno o l'altro.
Il dato acquisito è che un posto è rimasto vacante è che bisogna scegliere la strada giuridicamente corretta per ricoprirlo, senza doversi addentrare in valutazioni di tipo finanziario-contabile, quali sono quelle sottese a capire se la mobilità in uscita sia o non sia una cessazione in senso tecnico.
Questa valutazione, piuttosto, interviene nell'ambito del computo del 20% de turn over, secondo le dibattute e recenti norme limitatrici delle possibilità di reclutamento, ma a mio giudizio non incide nella questione prospettata dal collega. Cio premesso, sul punto specifico sollevato, rilevato che il ricorso alla graduatoria è stato tradizionalmente e costantemente considerata una MERA FACOLTA', è opportuno rammentare che il Consiglio di stato (con una sentenza citata puntualmente in un revente post di Paolo) ha un pò "tirato la cinghia" alla possibilità dell'ente di reclutare mediante nuove iniziative, siano esse un nuovo concorso (e quindi mediante l'obbligatoria mobilità preventiva ex art. 30), sia mediante una mobilità pura e semplice non seguita da concorso, dovendo essa aministrazione COMPIUTAMENTE motivare il ricorso alla "soluzione esterna" (con lesione della legittima espettativa degli idonei in graduatoria), rispetto all'utilizzo di una graduatoria perfettamente valida e riguardante professionalità assolutamente corrispondenti al profilo da ricoprire ("soluzione interna")
In soldoni, ove il nostro collega con delusione della sua aspettativa venga pretermesso, a vantaggio di un neo vincitore di concorso (ma lo stesso dicasi ove si tratti di un soggetto pervenuto per mobilità ex art. 30), il ricorso al TAr avrebbe buone possibilità di successo
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