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motivazione accertamenti fabbricati fantasma

4 partecipanti

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motivazione accertamenti fabbricati fantasma Empty motivazione accertamenti fabbricati fantasma

Messaggio  vagia73 Mar 4 Set 2012 - 4:48

Buongiorno,
mi chiedevo quale potesse essere la motivazione daindicare sugli avvisi di accertamento relaitivi a questa tipologia di immobili.
Grazie

vagia73

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motivazione accertamenti fabbricati fantasma Empty motivazioni

Messaggio  Paolo Gros Mar 4 Set 2012 - 5:21

tali immobili , su elenco agenzia del territorio, possono essere notiziati all'agenzia stessa.
Solo post accatastamento e' possibile proceder ad accertamento
Paolo Gros
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motivazione accertamenti fabbricati fantasma Empty immobili fantasma

Messaggio  vagia73 Mer 5 Set 2012 - 1:57

Scusa forse non mi sono spiegata.

Io intendevo gli immobili accatastati d'ufficio dall'Agenzia del Territorio, per i quali la rendita attribuita non è stata contestata entro il 31 agosto.

vagia73

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motivazione accertamenti fabbricati fantasma Empty Re: motivazione accertamenti fabbricati fantasma

Messaggio  Lucio Guerra Mer 5 Set 2012 - 3:01

in linea con quanto riportato negli accertamenti dell'agenzia del territorio si potrebbe riportare :

motivazione :

La particella dove ricadono le unità immobiliari oggetto d'accertamento è stata preliminarmente inserita nell’elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati dall'agenzia del territorio, con l’ausilio delle foto aree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che non risultavano dichiarati in catasto;
Tali unità immobiliari sono state oggetto di preliminare attribuzione di rendita presunta da parte dell'Agenzia del Territorio (art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e successiva presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010.

efficacia fiscale :

Ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all’esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA ovvero, in mancanza, predisposte in surroga da parte dell’agenzia del territorio

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motivazione accertamenti fabbricati fantasma Empty Le sanzioni per gli immobili fantasma

Messaggio  Marchino Lun 29 Ott 2012 - 1:44

Secondo voi è corretto attribuire per il caso in oggetto le sanzioni di cui all'art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/97, ovverosia la sanzione base aumentata dalla metà al triplo?
E l'avviso va emesso solo per mancato versamento o anche per omessa denuncia?

Marchino

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motivazione accertamenti fabbricati fantasma Empty sanzioni

Messaggio  Paolo Gros Lun 29 Ott 2012 - 1:46

Lo e' e per i due casi
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motivazione accertamenti fabbricati fantasma Empty Re: motivazione accertamenti fabbricati fantasma

Messaggio  Marchino Lun 29 Ott 2012 - 2:02

Paolo Gros ha scritto:Lo e' e per i due casi

e quindi , per ipotesi, poniamo che la sanzione per omesso versamento nel 2007 sia di 100 Euro e quella per omessa denuncia, sempre nel 2007, di 30 Euro, io dovrei prima applicare il cumulo di cui al comma 1 e aumentare la sanzione di 100 Euro (fino ad un massimo di 130), e poi su quella derivante applicare l'aumento dal doppio al triplo. Ho ricostruito bene?

Marchino

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motivazione accertamenti fabbricati fantasma Empty accertamento

Messaggio  Paolo Gros Lun 29 Ott 2012 - 2:24


Concorso di violazioni – L’articolo 12 stabilisce la disciplina applicabile nei casi di:

violazione di diverse disposizioni di legge con la stessa azione od omissione (concorso formale);
più violazioni della stessa disposizione di legge con più azioni od omissioni (concorso materiale);
più violazioni di disposizioni diverse, suscettibili di considerazione oggettivamente unitaria, in quanto tendenti alla realizzazione di un’evasione (continuazione).

In tali ipotesi di concorso, in luogo del “cumulo materiale” di sanzioni, vale a dire tante sanzioni quante sono le violazioni, si applica il “cumulo giuridico”, e cioè si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La disciplina del concorso e della continuazione rappresenta quindi, per l’autore della violazione, un beneficio
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motivazione accertamenti fabbricati fantasma Empty Re: motivazione accertamenti fabbricati fantasma

Messaggio  Marchino Ven 2 Nov 2012 - 4:27

Paolo Gros ha scritto:
Concorso di violazioni – L’articolo 12 stabilisce la disciplina applicabile nei casi di:

violazione di diverse disposizioni di legge con la stessa azione od omissione (concorso formale);
più violazioni della stessa disposizione di legge con più azioni od omissioni (concorso materiale);
più violazioni di disposizioni diverse, suscettibili di considerazione oggettivamente unitaria, in quanto tendenti alla realizzazione di un’evasione (continuazione).

In tali ipotesi di concorso, in luogo del “cumulo materiale” di sanzioni, vale a dire tante sanzioni quante sono le violazioni, si applica il “cumulo giuridico”, e cioè si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La disciplina del concorso e della continuazione rappresenta quindi, per l’autore della violazione, un beneficio

Scusatemi se insisto, ma in questo caso ho veramente il timore di sbagliare.
Formulo un'ipotesi e mi dite se è corretta la mia ricostruzione?

Imposta non versata per gli anni dal 2007 al 2011: Euro 1.000,00 per ciascun anno
La sanzione per omesso versamento dovrebbe essere Euro 300,00 per ogni anno
La sanzione per omessa denuncia dovrebbe essere da Euro 1.000,00 a Euro 2.000,00 per ogni anno (supponiamo che applichi 1.000,00)

1) Applico il cumulo giuridico di cui al comma 1 (o 2???) e quindi la sanzione diventa da un minimo di Euro 1.250,00 a un massimo di Euro 1.300,00 (il cumulo giuridico non deve superare il cumulo materiale, supponiamo che faccia 1.300,00);
2) Applico il cumulo giuridico di cui al comma 5 per trovare la sanzione totale dal 2007 al 2011 e aumento i 1.300,00 di cui al punto 1 da 2.600,00 fino a 3.900,00.

Stanno veramente così le cose? Se sì, applico la riduzione di 1/4 solo su 3.000,00 (omessa denuncia)?

Marchino

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motivazione accertamenti fabbricati fantasma Empty cumulo

Messaggio  Paolo Gros Ven 2 Nov 2012 - 4:36

CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE: ALCUNI CASI PRATICI
Riferimenti: Art. 12, D.Lgs. n. 472/97
Nota Ministero delle Finanze 4 ottobre 2000, n. 206965
Applicazione del principio del favor rei
Il primo passo per il calcolo della sanzione unica da irrogare nei casi di concorso di violazioni e continuazione è la determinazione delle sanzioni applicabili alle singole violazioni, in ossequio al principio del favor rei contenuto nel terzo comma dell’art. 3, D.Lgs. n. 472/97.
In altri termini, dopo aver confrontato le sanzioni previste dalla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e dalle leggi posteriori, occorre prendere in considerazione quella più favorevole al contribuente.
Esempio
Per una violazione commessa nel 1995 consistente nell’omessa annotazione di operazioni imponibili (art. 21, DPR n. 633/72), si dovranno confrontare le seguenti disposizioni:
Norma di riferimento
Sanzione applicabile
art. 41, comma 1, DPR n. 633/72 (in vigore fino al 31/3/98) da due a quattro volte l’imposta
art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (in vigore dall’1/4/98 al 15/7/98) dal 10 % al 15% dell’imponibile non registrato
art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (nella formulazione in vigore a partire dal 16/7/98) dal 100% al 200% dell’imposta
Determinazione del cumulo giuridico
Violazione di diverse disposizioni.
L’art. 12, D.Lgs. n. 472/97 prevede l’applicazione di una sanzione unica commisurata a quella più grave (aumentata di un quinto, qualora le violazioni siano relative a più tributi) aumentata da un quarto al doppio.
Al fine di determinare il cumulo giuridico occorre pertanto:
I
rilevare la sanzione per la violazione più grave tra quelle commesse X
II calcolare la sanzione base applicando l’aumento di 1/5
(violazione di più tributi, art. 12, comma 3) Y = X + (X/5)
III applicare alla sanzione base l’aumento da 1/4 al doppio
(progressione, art. 12, comma 2) S = Y + (Y/4) minima
S = Y + (2Y) massima
Esempio
Si ipotizzi che relativamente all’anno 1995 gli importi delle singole sanzioni siano i seguenti.
Sanzioni applicabili ai fini IVA: L. 2.000.000, L. 700.000, L. 200.000 e L. 5.000.000
Sanzione applicabile ai fini IRPEF: L. 10.000.000
Sanzione applicabile ai fini ILOR: L. 4.000.000
L’ammontare complessivo delle sanzioni è pari a L. 21.900.000, tuttavia tenendo presente quanto sopra esposto, si avrà:
I
Sanzione più grave tra quelle commesse L. 10.000.000
II calcolo sanzione base (L. 10.000.000 + L. 10.000.000/5) L. 12.000.000
III sanzione (minima) irrogabile (L. 12.000.000 + L. 12.000.000/4) L. 15.000.000
La sanzione di L. 15.000.000 si riferisce a tutti i tributi.

Violazioni in periodi d’imposta diversi
Qualora violazioni della stessa indole siano compiute in periodi d’imposta diversi, è previsto che la sanzione base sia aumentata dalla metà al triplo. In quest’ultimo caso, occorre, anno per anno effettuare i seguenti quattro passaggi:
I
rilevare la sanzione per la violazione più grave tra quelle commesse X
II calcolare la sanzione base applicando l’aumento di 1/5
(violazione di più tributi, art. 12, comma 3) Y = X + (X/5)
III applicare alla sanzione base l’aumento da ½ a 3 volte
(più annualità, art. 12, comma 5) S = Y + (Y/2) minima
S = Y + (3Y) massima
IV applicare alla sanzione base l’aumento da 1/4 al doppio
(progressione, art. 12, comma 2) S = Z + (Z/4) minima
S = Z + (2Z) massima
Esempio
Anno 1995 - sanzioni applicabili ai fini IVA: L. 2.000.000, L. 700.000, L. 200.000 e L. 5.000.000
sanzione applicabile ai fini IRPEF: L. 10.000.000
sanzione applicabile ai fini ILOR: L. 4.000.000
Anno 1996 - sanzioni applicabili ai fini IVA: L. 2.000.000, L. 300.000, L. 350.000 e L. 6.000.000
sanzione applicabile ai fini IRPEF: L. 20.000.000
sanzione applicabile ai fini ILOR: L. 8.000.000
Le sanzioni complessive ammontano a L. 58.550.000, ossia L. 21.900.000 (anno 95) + L. 36.650.000 (anno 96). Tenendo presente quanto sopra, si avrà:
I
sanzione più grave tra quelle commesse L. 20.000.000
II sanzione per più tributi (L. 20.000.000 + L. 20.000.000/5) L. 24.000.000
III calcolo sanzione base (minima) (L. 24.000.000 + L. 24.000.000/2) L. 36.000.000
IV sanzione (minima) irrogabile (L. 36.000.000 + L. 36.000.000/4) L. 45.000.000
La sanzione di L. 45.000.000 si riferisce alle due annualità ed a tutti i tributi.
Come illustrato nell’esemplificazione ministeriale, nel caso di violazioni riferite a più annualità, la sanzione unica da applicare:
• si calcola per ciascuna annualità secondo l’ordine cronologico; conseguentemente, l’aumento dalla metà a tre volte previsto dal quinto comma dell’art. 12 sarà applicato a partire dalla seconda annualità in poi;
• deve essere commisurata alla sanzione più elevata di tutti gli anni presi in considerazione (sempre in ordine cronologico); conseguentemente, a quest’ultima saranno applicati l’aumento di un quinto (più tributi), l’aumento dalla metà al triplo (più periodi d’imposta) ed infine l’aumento da un quarto al doppio (progressione).
Confronto tra il cumulo giuridico e il cumulo materiale
L’importo della sanzione unica come sopra determinata (cumulo giuridico), infine, deve essere raffrontato con il cumulo materiale, pari alla somma di tutte le sanzioni previste per le singole violazioni, anno dopo anno.
Ai sensi dell’art. 12, comma 7, D.Lgs. n. 472/97, infatti, la sanzione da applicare non può comunque essere superiore al cumulo materiale.
Esempio
Riprendendo i dati dell’esempio precedente, il cumulo materiale per l’anno 1995, pari a L. 21.900.000 (L. 2.000.000 + L. 700.000 + L. 200.000 + L. 5.000.000), risulta superiore al cumulo giuridico di L. 15.000.000; allo stesso modo, il cumulo materiale dell’anno 1996, pari a L. 58.550.000 (L. 21.900.000 + 36.650.000) risulta superiore al cumulo giuridico di L. 45.000.000. Conseguentemente l’Ufficio irrogherà la sanzione unica di L. 45.000.000 riveniente dal cumulo giuridico.
Naturalmente, qualora la posizione del contribuente sia esaminata non da un unico Ufficio (Ufficio delle Entrate), ma da due Uffici distinti (ad esempio, Imposte dirette e IVA) anche in tempi diversi, l’Ufficio che esamina la posizione per ultimo è tenuto ad effettuare il calcolo del cumulo giuridico tenendo conto anche dell’operato dell’Ufficio che ha già emesso il provvedimento.
Applicazione del cumulo giuridico alle ipotesi di definizione agevolata
La nota ministeriale fornisce degli esempi concreti anche nei casi di definizione agevolata a seguito di irrogazione delle sanzioni sia con atto di contestazione, sia con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, ai sensi rispettivamente degli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/97.
La norma prevede, in questi casi, il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata, comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Ritornando all’esempio del Ministero, gli elementi da porre a confronto, al fine di individuare la sanzione applicabile nell’ipotesi di definizione agevolata, sono:
a) da una parte la sanzione indicata nell’atto di contestazione ovvero nell’avviso di accertamento o rettifica;
b) dall’altra la sommatoria dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo; a tale ultimo scopo occorrerà:
- individuare, per ogni tributo, la violazione cui corrisponde la sanzione più elevata;
- prendere in considerazione, per ogni tributo, esclusivamente la sanzione minima prevista;
- sommare tutte le sanzioni minime.
L’importo più elevato tra a) e b) deve essere versato nella misura di un quarto.
Analogo procedimento si applica anche in caso di definizione agevolata di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 218/97, che prevede la riduzione ad un quarto delle sanzioni, nel caso in cui il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione ed a formulare istanza di accertamento con adesione, versando gli importi complessivamente dovuti (imposte + interessi + sanzione ridotta) entro i termini per la proposizione del ricorso.
Secondo l’interpretazione contenuta nella nota ministeriale, il confronto tra sanzioni irrogate e minimi edittali deve essere fatto in riferimento ai singoli periodi d’imposta, considerati separatamente l’uno dall’altro. Pertanto, nell’ipotesi di violazioni riferite a più periodi d’imposta, sembrerebbe negata la possibilità di definizione agevolata mediante versamento di un quarto della sanzione unica calcolata tenendo conto del cumulo giuridico per più annualità, procedimento che, in alcuni casi, potrebbe risultare più vantaggioso per i contribuenti.
Esempio
Con riferimento ai dati dell’esempio precedente, e supponendo che le singole sanzioni siano state irrogate nella misura minima prevista, si procede al calcolo della definizione agevolata per gli anni 1995 e 1996.
Anno 1995
IVA
L. 5.000.000
IRPEF L. 10.000.000
ILOR L. 4.000.000

Totale (anno 1995)
L. 19.000.000 importo da versare per usufruire della definizione agevolata: L. 4.750.000
Anno 1996
IVA
L. 6.000.000
IRPEF L. 20.000.000
ILOR L. 8.000.000

Totale (anno 1996)
L. 34.000.000 importo da versare per usufruire della definizione agevolata: L. 8.500.000

Totale (anni 1995 e 1996)
L. 53.000.000 importo da versare per usufruire della definizione agevolata: L. 13.250.000
Applicando, in contrasto con la tesi ministeriale, la riduzione di 1/4 alla sanzione unica determinata in L. 45.000.000, risulterebbe da versare, invece, l’importo inferiore di L. 11.250.000.

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