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Pausa cena
Buonasera, la sottoscritta dovrebbe svolgere nello stesso giorno sia il turno di mattina che il turno di sera come agente di p.m., poichè unico agente. Svolgendo il turno serale ho diritto a fare una pausa, anche di mezzora, per la cena? e in tal caso come mi devo comportare? Deve figurare sul cartellino marcatempo tramite la stimbratura? Grazie mille x la disponibilità e complimenti x la preparazione
Daniela
Daniela
Dany Masciulli- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 07.09.12
Re: Pausa cena
La pausa pranzo o cena ed il buono pasto spetta contrattualmente alla fine del turno , ovvero all'inizio, per i dipendenti che lavorano in turno.
Per configurarsi la fattispecie di turno la prestazione deve essere continuativa e non mi pare contrattualmente possibile un doppio turno nella stessa giornata ( valutando che il turno deve essere di sei ore )
Per configurarsi la fattispecie di turno la prestazione deve essere continuativa e non mi pare contrattualmente possibile un doppio turno nella stessa giornata ( valutando che il turno deve essere di sei ore )
Re: Pausa cena
Aggiungo che il ccnl non prevede il servizio mensa o il buono pasto x la cena.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Re: Pausa cena
Art 45 comma 2 ccnl 2000. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.
Art. 46 comma 2 ccnl 2000. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2.
Art. 13 comma 1 ccnl 2006. Nell’ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi e anche dell’impossibilità di introdurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all’area della protezione civile, all’area della vigilanza e all’area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
Il buono pasto non risulta un trattamento economico obbligatorio per l'Ente ma è oggetto di contrattazione, il requisito richiamato dall'art. 45 c.2 è quello che l'attività lavorativa si protragga dalle ore del mattino a quelle pomeridiane. Per convenzione le ore del mattino terminano alle ore 12.00. Il secondo requisito richiesto dall'art. 45 c.2, ossia una pausa non inferiore di 30 minuti a "cavallo" dell'orario di lavoro risulta assorbito dall'art.13 che prevede la possibilità di collocare la pausa all'inizio o alla fine del turno.
A mio avviso, occorre distinguere la possibilità di usufruire del buono pasto (fermo restando l’attribuzione del buono pasto) dalla pausa effettiva della consumazione del pranzo. Cioè il lavoratore non deve dimostrare affatto con la timbratura la pausa dedicata alla consumazione. Mi piacerebbe conoscere l'opinione più approfondita di Paolo Gros.
Art. 46 comma 2 ccnl 2000. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2.
Art. 13 comma 1 ccnl 2006. Nell’ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi e anche dell’impossibilità di introdurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all’area della protezione civile, all’area della vigilanza e all’area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
Il buono pasto non risulta un trattamento economico obbligatorio per l'Ente ma è oggetto di contrattazione, il requisito richiamato dall'art. 45 c.2 è quello che l'attività lavorativa si protragga dalle ore del mattino a quelle pomeridiane. Per convenzione le ore del mattino terminano alle ore 12.00. Il secondo requisito richiesto dall'art. 45 c.2, ossia una pausa non inferiore di 30 minuti a "cavallo" dell'orario di lavoro risulta assorbito dall'art.13 che prevede la possibilità di collocare la pausa all'inizio o alla fine del turno.
A mio avviso, occorre distinguere la possibilità di usufruire del buono pasto (fermo restando l’attribuzione del buono pasto) dalla pausa effettiva della consumazione del pranzo. Cioè il lavoratore non deve dimostrare affatto con la timbratura la pausa dedicata alla consumazione. Mi piacerebbe conoscere l'opinione più approfondita di Paolo Gros.
benna65- Messaggi : 36
Data d'iscrizione : 05.10.11
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