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http://www.irpef.info/Contrattazione decentrata - Progetti Obiettivo (art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999)
4 partecipanti
Contrattazione decentrata - Progetti Obiettivo (art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999)
Salve
Qual'è l'importo massimo che può avere un singolo progetto obiettivo inserito in contrattazione decentrata? (ovviamente fermo restando il limite generale che riguarda il fondo nella sua interezza).
Qual'è l'importo massimo che può avere un singolo progetto obiettivo inserito in contrattazione decentrata? (ovviamente fermo restando il limite generale che riguarda il fondo nella sua interezza).
NICOLA 78- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 05.09.12
Obiettivo
Da 0,1 a infinito .
(nell'attuale comunqeu il limite globale deve essere rapportato al 2010 )
(nell'attuale comunqeu il limite globale deve essere rapportato al 2010 )
Re: Contrattazione decentrata - Progetti Obiettivo (art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999)
Paolo Gros ha scritto:Da 0,1 a infinito .
(nell'attuale comunqeu il limite globale deve essere rapportato al 2010 )
.....grazie!
E per quanto riguarda le indennità di disagio? C'è chi sostiene l'esistenza di un limite max di € 180,00 mensili...ma io non ho trovato alcun riferimento normativo.
Altre correnti di pensiero equiparano l'indennità di disagio a quella di rischio, considerando dunque come limite max € 30,00 mensili!
!?
NICOLA 78- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 05.09.12
indennita'
Tali indennita' hanno natura diversa.
l’indennità di disagio si dovrebbe collegare a particolari modalità e condizioni della prestazione lavorativa e, quindi, presuppone la sussistenza della prestazione effettiva
L'Aran:
Per quanto concerne il rapporto tra indennità di rischio e quella per attività disagiate, riteniamo che la relativa cumulabilità debba essere esclusa in quanto siamo del parere che la “condizione di rischio” possa essere considerata come una fattispecie tipica della più ampia “condizione di disagio”.
Sarebbe, pertanto, contraria ai principi di correttezza, di buona fede e di ragionevolezza, che devono guidare le decisioni della dirigenza degli enti nella gestione dei contratti collettivi, una soluzione che favorisse il cumulo delle predette indennità, con ingiustificato utilizzo di risorse finanziarie pubbliche.
Con l’occasione , ricordiamo che l’art.41 del CCNL del 22.1.2004, ha rideterminato la misura dell’indennità di rischio in € 30 mensili lordi, con decorrenza dal 31.12.2003.
-L'indennita' di disagio non ha limitazioni in tal senso
l’indennità di disagio si dovrebbe collegare a particolari modalità e condizioni della prestazione lavorativa e, quindi, presuppone la sussistenza della prestazione effettiva
L'Aran:
Per quanto concerne il rapporto tra indennità di rischio e quella per attività disagiate, riteniamo che la relativa cumulabilità debba essere esclusa in quanto siamo del parere che la “condizione di rischio” possa essere considerata come una fattispecie tipica della più ampia “condizione di disagio”.
Sarebbe, pertanto, contraria ai principi di correttezza, di buona fede e di ragionevolezza, che devono guidare le decisioni della dirigenza degli enti nella gestione dei contratti collettivi, una soluzione che favorisse il cumulo delle predette indennità, con ingiustificato utilizzo di risorse finanziarie pubbliche.
Con l’occasione , ricordiamo che l’art.41 del CCNL del 22.1.2004, ha rideterminato la misura dell’indennità di rischio in € 30 mensili lordi, con decorrenza dal 31.12.2003.
-L'indennita' di disagio non ha limitazioni in tal senso
Re: Contrattazione decentrata - Progetti Obiettivo (art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999)
Il CCNL non fissa alcun limite, ma chi dice che il limite indirettamente siano i 30 euro dell'indennità di rischio non ha tutti i torti.NICOLA 78 ha scritto:
E per quanto riguarda le indennità di disagio? C'è chi sostiene l'esistenza di un limite max di € 180,00 mensili...ma io non ho trovato alcun riferimento normativo.
Altre correnti di pensiero equiparano l'indennità di disagio a quella di rischio, considerando dunque come limite max € 30,00 mensili!
!?
Il ragionamento è questo: se l'indennità di rischio che compensa appunto il "rischio" di mettere in pericolo la propria salute, che è costituzionalmente tutelata, è fissata in 30 euro, come è possibile che l'indennità di disagio, cioè di svolgere la prestazione in condizioni disagevoli (non rischiose) sia compensata con un'indennità più alta?
Poi sulla cumulabilità io non ci vedo particolari problemi, purché i presupposti siano differenti, ad esempio se una prestazione è rischiosa (utilizzo di attrezzature potenzialmente pericolose) e viene svolta con un orario particolarmente spezzettato, può ottenere l'indennità di rischio (per le attrezzature) e anche il disagio (per l'orario).
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Messo
Grazie ad entrambi!
Allargo il 'campo di battaglia'.
Al Messo Notificatore è riconoscibile un'indennità per specifiche responsabilità o di reperibilità in sede di contrattazione decentrata?
L'orientamento più accreditato sarebbe per il NO, in quanto si rientrerebbe nei compiti ordinari del Messo!?
Ho visto qualche Contrattazione invece che prevedeva un fondo incentivo per notifica atti!
Allargo il 'campo di battaglia'.
Al Messo Notificatore è riconoscibile un'indennità per specifiche responsabilità o di reperibilità in sede di contrattazione decentrata?
L'orientamento più accreditato sarebbe per il NO, in quanto si rientrerebbe nei compiti ordinari del Messo!?
Ho visto qualche Contrattazione invece che prevedeva un fondo incentivo per notifica atti!
NICOLA 78- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 05.09.12
Re: Contrattazione decentrata - Progetti Obiettivo (art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999)
Paolo Gros ha scritto:e' proprio compito di istituto e non e' indennizzabile
....se invece non si tratta di dipendente 'escusivamente messo comunale' ....ovvero si tratta di un dipendente che ha come mansione aggiuntiva quella di messo!?
in questo caso si potrebbe concertare un importo aggiuntivo in sede di contrattazioen decentrata!!??
NICOLA 78- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 05.09.12
economie progetti obiettivi
Le economie che provengono da progetti obiettivi ex art. 15 comma 5 CCNL 1999 non le posso riportare all'anno successivo? Mi può ricordare qualche pareri ARAN o Corte dei Conti o sentenze che trattano tale problema.
Grazie
Grazie
ellebi- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 14.10.11
economie
Tali risorse hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e stanziate .
al link
http://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/kcms/kweb/ShowFile.aspx?pkentity=c0750a1eb0e64417b480bcf87fbda0d9
trovi un esempio ben fatto
al link
http://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/kcms/kweb/ShowFile.aspx?pkentity=c0750a1eb0e64417b480bcf87fbda0d9
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