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3 partecipanti
turn over mini enti
Buongiorno,
In un comune sotto i mille abitanti abbiamo avuto dal 2008 n. 2 cessazioni per mobilità di due posti a tempo pieno cat. c che sono stati ricoperti con n. 2 part time 50%, abbiamo esaurito le possibiltà di assunzione oppure posso sfruttare i 2 "mezzi part time" per assumere n. 1 operaio a tempo pieno cat b?
grazie
In un comune sotto i mille abitanti abbiamo avuto dal 2008 n. 2 cessazioni per mobilità di due posti a tempo pieno cat. c che sono stati ricoperti con n. 2 part time 50%, abbiamo esaurito le possibiltà di assunzione oppure posso sfruttare i 2 "mezzi part time" per assumere n. 1 operaio a tempo pieno cat b?
grazie
michela marazzi- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 05.05.12
Turn over
Il tuirn over negli enti non soggetti al patto e' 1a 1 ove tale determinazione e' riferibile al posto da ricoprire e non alla % di copertura in riferimento alla spesa.
Nel caso il turno over e' esaurito
Nel caso il turno over e' esaurito
Re: turn over mini enti
posso sfruttare i 2 "mezzi part time" per assumere n. 1 operaio a tempo pieno cat b ,.......
si,sempre che i limiti complessivi di spesa con riferimento al 2008 siano rispettati
si,sempre che i limiti complessivi di spesa con riferimento al 2008 siano rispettati
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
turn over mini enti
ora che ho due pareri opposti come faccio? altra domanda: esiste una deroga rispetto all'anno da prendere in considerazione per calcolare le cessazioni? ora per noi comuni non sottoposti al patto è il 2006, abbiamo avuto una cessazione nel 2004, non posso più recuperarla?
grazie
grazie
michela marazzi- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 05.05.12
Re: turn over mini enti
che ci siano due pareri opposti ci può anche stare ...spesso sono gli stessi organi giurisdizionali ad esprimersi in modo diverso su situazioni analoghe...quanto detto da me si riferisce al fatto che esiste qualche parere che consente l'utilizzo e il recupero di frazioni non utilizzate purchè non si superino i vincoli complessivi di spesa e questo al fine di non comprimere l'autonomia dell'ente ...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
turn over
Confermando l'analisi di Francodan (che ci siano due pareri opposti ci può anche stare ) nello specifico si e' in presenza di sola prassi per cui motivatamente l'ente pu' attendere l'una o altra tesi e procedere di conseguenza.
turno over
La Cortedei Conti, sezione regionale Sardegna, con la deliberazione n. 67/2012/PAR del 23 luglio 2012,
Il citato art. 1, comma 562, nel vincolare le nuove assunzioni alle cessazioni complessivamente intervenute nel precedente anno sembrerebbe riferirsi ad un limite numerico ovvero ad un rapporto di equivalenza tra numero di cessazioni e numero di nuove assunzioni. … Non sfugge poi alla Sezione che utilizzare il criterio dell’equivalenza della spesa (risparmio di spesa derivante dalle cessazioni=spesa nuove assunzioni) per gli Enti non soggetti al patto di stabilità, potrebbe portare al paradosso che a fronte di un’unica cessazione l’Ente si troverebbe nelle condizioni di potere procedere a più assunzioni fino al totale utilizzo del risparmio di spesa ottenuto a fronte dell’unica cessazione intervenuta. E ciò in controtendenza rispetto all’esigenza di contenimento del numero dei dipendenti pubblici. Mentre, il rischio che a fronte di un’unica cessazione l’Ente proceda ad un’unica assunzione che comporti maggiori oneri (ipotesi che potrebbe ricorrere nei casi in cui a fronte della cessazione di un rapporto a tempo parziale l’Ente intenda costituire un nuovo rapporto a tempo pieno, o procedere all’assunzione di un dipendente di livello superiore a quello cessato) sarebbe scongiurato dall’obbligo in capo all’Ente di rispettare gli ulteriori limiti di spesa (rapporto tra la spesa per il personale e la spesa corrente, insuperabilità della spesa sostenuta nel 2008). La Sezione ritiene, pertanto, aderente al dettato normativo di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006, che mira a contenere il numero dei dipendenti e a ridurre la spesa per il personale, la soluzione che limita il turn over al numero delle cessazioni intervenute. … Ne consegue, pertanto, che a fronte di un’unica cessazione, e sempre nel rispetto degli ulteriori limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, l’Ente potrà procedere ad una sola nuova assunzione valutando, nell’ambito della propria autonomia gestionale, se assumere alternativamente o un lavoratore a tempo pieno o un lavoratore a tempo parziale o trasformare a tempo pieno il rapporto di lavoro di un dipendente inizialmente assunto a tempo parziale (in quanto equivalente, … , ad una nuova assunzione). La Sezione deve ricordare che non è consentita l’elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l’incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale“.
Il citato art. 1, comma 562, nel vincolare le nuove assunzioni alle cessazioni complessivamente intervenute nel precedente anno sembrerebbe riferirsi ad un limite numerico ovvero ad un rapporto di equivalenza tra numero di cessazioni e numero di nuove assunzioni. … Non sfugge poi alla Sezione che utilizzare il criterio dell’equivalenza della spesa (risparmio di spesa derivante dalle cessazioni=spesa nuove assunzioni) per gli Enti non soggetti al patto di stabilità, potrebbe portare al paradosso che a fronte di un’unica cessazione l’Ente si troverebbe nelle condizioni di potere procedere a più assunzioni fino al totale utilizzo del risparmio di spesa ottenuto a fronte dell’unica cessazione intervenuta. E ciò in controtendenza rispetto all’esigenza di contenimento del numero dei dipendenti pubblici. Mentre, il rischio che a fronte di un’unica cessazione l’Ente proceda ad un’unica assunzione che comporti maggiori oneri (ipotesi che potrebbe ricorrere nei casi in cui a fronte della cessazione di un rapporto a tempo parziale l’Ente intenda costituire un nuovo rapporto a tempo pieno, o procedere all’assunzione di un dipendente di livello superiore a quello cessato) sarebbe scongiurato dall’obbligo in capo all’Ente di rispettare gli ulteriori limiti di spesa (rapporto tra la spesa per il personale e la spesa corrente, insuperabilità della spesa sostenuta nel 2008). La Sezione ritiene, pertanto, aderente al dettato normativo di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006, che mira a contenere il numero dei dipendenti e a ridurre la spesa per il personale, la soluzione che limita il turn over al numero delle cessazioni intervenute. … Ne consegue, pertanto, che a fronte di un’unica cessazione, e sempre nel rispetto degli ulteriori limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, l’Ente potrà procedere ad una sola nuova assunzione valutando, nell’ambito della propria autonomia gestionale, se assumere alternativamente o un lavoratore a tempo pieno o un lavoratore a tempo parziale o trasformare a tempo pieno il rapporto di lavoro di un dipendente inizialmente assunto a tempo parziale (in quanto equivalente, … , ad una nuova assunzione). La Sezione deve ricordare che non è consentita l’elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l’incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale“.
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