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dibben
kkk1972
Giovy
7 partecipanti
Indennità di vigilanza
Agli ausiliari del traffico in servizio presso la mia Amministrazione, non corrispondo l'indennità di vigilanza. E' possibile secondo Voi corrisponderla?
Giovy- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 13.01.12
Re: Indennità di vigilanza
a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L. 1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi;
Non ritengo che sia possibile ritenere gli ausiliari del traffico "personale dell'area di vigilanza".
Ultima modifica di kkk1972 il Lun 17 Set 2012 - 5:54 - modificato 1 volta.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Re: Indennità di vigilanza
In merito si richiamano le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, secondo le quali:
“….l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell’area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”.
Inoltre segnalo il parere (uno dei tanti in merito) Aran RAL_1292.
“….l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell’area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”.
Inoltre segnalo il parere (uno dei tanti in merito) Aran RAL_1292.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
"Indennità nella misura ridotta" ed inquadramento nella Cat. B3 per gli "Ausiliari del Traffico".
Volevo segnalare che il Tribunale di Napoli - sezione lavoro -con diverse e distinte Sentenze, recentissime, ha riconosciuto agli Ausiliari del traffico (per l'appartenenza degli stessi all'Area di vigilanza) sia l'Indennità di vigilanza nella misura ridotta (perchè gli ausiliari non svolgono tutte le funzioni svolte dai Vigili Urbani) sia il corretto 1° inquadramento (al momento dell'assunzione) nella Cat. B3 e non B1, con condanna dell'Ente al pagamento delle relative differenze stipendiali intercategoriali.
Avv. Nunzio Miletti- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 22.10.12
Indennita'
...l'Indennità di vigilanza nella misura ridotta ...
non mi e' molto chiaro poiche' l'indennita' di vigilanza non e' contrattualemnte graduabile a meno che le sentenze si riferiscano alla i componente di ps di tale indennita'
non mi e' molto chiaro poiche' l'indennita' di vigilanza non e' contrattualemnte graduabile a meno che le sentenze si riferiscano alla i componente di ps di tale indennita'
Re: Indennità di vigilanza
approfitto per introdurre un quesito AFFINE a quello in discussione. Il personale inquadrato nell'area dirigenza ha diritto alla corresponsione del'indennità di vigilanza? Ovvero la corresponsioe della retribuzioen di posizione deve ritenersi ONNICOMPRENSIVA????
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Re: Indennità di vigilanza
Il contratto dell'area dirigenziale non prevede l'indennità di vigilanza, ergo non può essere attribuita.PAOLO1971 ha scritto:approfitto per introdurre un quesito AFFINE a quello in discussione. Il personale inquadrato nell'area dirigenza ha diritto alla corresponsione del'indennità di vigilanza? Ovvero la corresponsioe della retribuzioen di posizione deve ritenersi ONNICOMPRENSIVA????
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Re: Indennità di vigilanza
il contratto del'area dirigenza non la prevede, ma dimmi....la prevede la legge quadro sula PM per tutto il personale dell'area vigilanza (quindi anche quello dirigente)?
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Re: Indennità di vigilanza
Più chiaro di così.D.Lgs. 165/2001, Art. 2, comma 3
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i
casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,
o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti
cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Re: Indennità di vigilanza
bene...peraltro pur aleggere con attenzione la legge quadro, questa non prevede direttamente alcuna indennitò
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
vigilanza
Anche il personale dirigente dell’area della vigilanza ha diritto alla valorizzazione economica delle competenze e delle responsabilità correlate all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, di cui alla legge n. 65/86, ma secondo diverse modalità da quelle previste per il personale non dirigente, connesse ad un diverso percorso reso necessario dalla particolare struttura della retribuzione, incentrata, per ciò che attiene al trattamento economico accessorio, in modo assorbente sulle due voci della retribuzione di posizione e di risultato.
Infatti, sulla base dell’art. 37, comma 1, lett. d) del CCNL del 10.04.1996, le risorse dell’art. 45, comma 8, del DPR n. 333/90 relative all’espletamento di specifiche funzioni, tra le quali anche quelle previste dall’art. 5 della legge n. 65/86, dovrebbero confluire nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
Il successivo art. 44, comma 1, del medesimo CCNL del 10.04.1996 stabilisce che nella determinazione della retribuzione di posizione le pubbliche amministrazioni tengono conto anche delle previsioni cui erano connessi trattamenti particolari, richiamati nel citato art. 37, comma 1, lett. d), con riferimento alle medesime categorie. Tra questi trattamenti particolari vi è anche l’indennità di vigilanza di cui alla legge n. 65/86.
Conseguentemente, le particolari funzioni e responsabilità derivanti dalla legge n. 65/86 e gravanti sul comandante della polizia municipale saranno valutate dall'amministrazione ai fini della graduazione delle funzioni dirigenziali e della determinazione della corrispondente retribuzione di posizione.
A tal fine si deve precisare che l’importo dell’indennità di cui alla legge n. 65/86 che, come detto, è confluito nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, a differenza di quanto avvenuto per il personale non dirigente, non ha subito variazioni in aumento.
In tal senso si sono pronunciate espressamente le parti negoziali con la dichiarazione congiunta n. 6, allegata al CCNL del 22.02.2006.
Pertanto, la soluzione deve essere individuata esclusivamente in sede di graduazione delle funzioni dirigenziali, dato che la materia non forma in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa.
Aran
Infatti, sulla base dell’art. 37, comma 1, lett. d) del CCNL del 10.04.1996, le risorse dell’art. 45, comma 8, del DPR n. 333/90 relative all’espletamento di specifiche funzioni, tra le quali anche quelle previste dall’art. 5 della legge n. 65/86, dovrebbero confluire nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
Il successivo art. 44, comma 1, del medesimo CCNL del 10.04.1996 stabilisce che nella determinazione della retribuzione di posizione le pubbliche amministrazioni tengono conto anche delle previsioni cui erano connessi trattamenti particolari, richiamati nel citato art. 37, comma 1, lett. d), con riferimento alle medesime categorie. Tra questi trattamenti particolari vi è anche l’indennità di vigilanza di cui alla legge n. 65/86.
Conseguentemente, le particolari funzioni e responsabilità derivanti dalla legge n. 65/86 e gravanti sul comandante della polizia municipale saranno valutate dall'amministrazione ai fini della graduazione delle funzioni dirigenziali e della determinazione della corrispondente retribuzione di posizione.
A tal fine si deve precisare che l’importo dell’indennità di cui alla legge n. 65/86 che, come detto, è confluito nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, a differenza di quanto avvenuto per il personale non dirigente, non ha subito variazioni in aumento.
In tal senso si sono pronunciate espressamente le parti negoziali con la dichiarazione congiunta n. 6, allegata al CCNL del 22.02.2006.
Pertanto, la soluzione deve essere individuata esclusivamente in sede di graduazione delle funzioni dirigenziali, dato che la materia non forma in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa.
Aran
AUSILIARI DEL TRAFFICO- RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI VIGILANZA
Gentile Dr. Paolo Gros,
in merito alle sue perplessità "...l'Indennità di vigilanza nella misura ridotta ...
non mi e' molto chiaro poiche' l'indennita' di vigilanza non e' contrattualemnte graduabile a meno che le sentenze si riferiscano alla componente di ps di tale indennita'", mi preme esporre quanto segue:
l’art. 37, 1° comma, lett. b) del CCNL dipendenti Enti locali del 06/07/1995 ha riconosciuto la c.d. Indennità di vigilanza non solo al “personale dell’Area di vigilanza in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della Legge 07/03/1986, n. 65” (e cioè le funzioni di polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) ma anche al “restante personale dell’Area di vigilanza non svolgente tutte le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge”.
Anche l’art. 16 del CCNL dipendenti Enti locali del 22/02/2004 (relativo al quadriennio normativo 2002-2005) agli effetti della corresponsione dell’Indennità di vigilanza ha mantenuto sostanzialmente la distinzione tra personale in possesso dei requisiti richiesti, svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della legge 07/03/1986, n. 65, e quello che, pur appartenendo all’Area di vigilanza, non svolge tutte le funzioni di cui alla legge n. 65/1986.
Le novità introdotte dalla normativa contrattuale sopra richiamata hanno riguardato esclusivamente il quantum dell’indennità di vigilanza, nel senso che essa spetta nella misura intera al personale dell’Area di vigilanza svolgente le funzioni di polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (ex art. 37, 1° comma, lett. b), primo periodo del CCNL del 06/07/1995 ed art. 16, 1° comma del CCNL del 22/01/2004), mentre al restante personale dell’Area di vigilanza (in cui il Comune di Pozzuoli aveva ritenuto di dover inquadrare gli ausiliari del traffico), ma non svolgente tutte le predette funzioni, l’Indennità di vigilanza spetta in misura ridotta (ex art. 37, 1° comma lett. b), secondo periodo ed art. 16, 2° comma del CCNL del 22/01/2004).
In tal senso anche .la Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per il Veneto - con delibera n. 2/08 del 16/01/2008 ha espresso il parere, richiesto da un Ente locale, che l’Indennità di vigilanza debba spettare solo ai dipendenti comunali appartenenti all’Area di vigilanza, anche se graduata in relazione alle funzioni svolte.
Sulla base delle argomentazioni giuridiche come sopra dedotte il Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - con la sentenza n. 9497 del 27 marzo 2009 (e con due recentissime Sentenze n. 22314/2012 e 22315/2012 dove viene anche riconosciuto il diritto per gli ausiliari del traffico al 1° inquadramento nella Cat. B3 anzichè nella Cat. B1....) ha riconosciuto ai dipendenti comunali formalmente inquadrati nell’Area di vigilanza, ma non svolgenti tutte le funzioni di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l’Indennità di vigilanza in misura ridotta.
E’ del tutto pacifico poi che, costituendo l’Ausiliario del Traffico una nuova figura professionale, trova applicazione l’art. 15, 2° comma del CCNL dipendenti Enti locali del 31/03/99, che così recita: ”In caso di acquisizione di uno dei profili di cui all’art. 3 comma 7, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per il nuovo profilo.” L’Allegato A al CCNL dipendenti Enti locali del 31/03/99 stabilisce a sua volta che: “Ai sensi dell’art.3, 7°comma, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n°347/83, potevano essere ascritti alla 5° qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”.
Ebbene l’”Area di Vigilanza”, in cui gli Ausiliari del traffico del Comune di Pozzuoli furono inquadrati (con una determinazione dirigenziale del 2003), è riconducibile proprio all’ex 5° qualifica funzionale del D.P.R. n. 347/83 e come tale destinataria del trattamento tabellare iniziale fissato per la posizione economica B3, in applicazione della Tabella C delle corrispondenze categoriali allegata al CCNL dipendenti Enti locali del 31/03/99.
P.S. Per chi fosse interessato a ricevere le sentenze sopra menzionate può contattarmi all'indirizzo di posta elettronica: avvnunziomiletti@libero.it
in merito alle sue perplessità "...l'Indennità di vigilanza nella misura ridotta ...
non mi e' molto chiaro poiche' l'indennita' di vigilanza non e' contrattualemnte graduabile a meno che le sentenze si riferiscano alla componente di ps di tale indennita'", mi preme esporre quanto segue:
l’art. 37, 1° comma, lett. b) del CCNL dipendenti Enti locali del 06/07/1995 ha riconosciuto la c.d. Indennità di vigilanza non solo al “personale dell’Area di vigilanza in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della Legge 07/03/1986, n. 65” (e cioè le funzioni di polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) ma anche al “restante personale dell’Area di vigilanza non svolgente tutte le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge”.
Anche l’art. 16 del CCNL dipendenti Enti locali del 22/02/2004 (relativo al quadriennio normativo 2002-2005) agli effetti della corresponsione dell’Indennità di vigilanza ha mantenuto sostanzialmente la distinzione tra personale in possesso dei requisiti richiesti, svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della legge 07/03/1986, n. 65, e quello che, pur appartenendo all’Area di vigilanza, non svolge tutte le funzioni di cui alla legge n. 65/1986.
Le novità introdotte dalla normativa contrattuale sopra richiamata hanno riguardato esclusivamente il quantum dell’indennità di vigilanza, nel senso che essa spetta nella misura intera al personale dell’Area di vigilanza svolgente le funzioni di polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (ex art. 37, 1° comma, lett. b), primo periodo del CCNL del 06/07/1995 ed art. 16, 1° comma del CCNL del 22/01/2004), mentre al restante personale dell’Area di vigilanza (in cui il Comune di Pozzuoli aveva ritenuto di dover inquadrare gli ausiliari del traffico), ma non svolgente tutte le predette funzioni, l’Indennità di vigilanza spetta in misura ridotta (ex art. 37, 1° comma lett. b), secondo periodo ed art. 16, 2° comma del CCNL del 22/01/2004).
In tal senso anche .la Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per il Veneto - con delibera n. 2/08 del 16/01/2008 ha espresso il parere, richiesto da un Ente locale, che l’Indennità di vigilanza debba spettare solo ai dipendenti comunali appartenenti all’Area di vigilanza, anche se graduata in relazione alle funzioni svolte.
Sulla base delle argomentazioni giuridiche come sopra dedotte il Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - con la sentenza n. 9497 del 27 marzo 2009 (e con due recentissime Sentenze n. 22314/2012 e 22315/2012 dove viene anche riconosciuto il diritto per gli ausiliari del traffico al 1° inquadramento nella Cat. B3 anzichè nella Cat. B1....) ha riconosciuto ai dipendenti comunali formalmente inquadrati nell’Area di vigilanza, ma non svolgenti tutte le funzioni di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l’Indennità di vigilanza in misura ridotta.
E’ del tutto pacifico poi che, costituendo l’Ausiliario del Traffico una nuova figura professionale, trova applicazione l’art. 15, 2° comma del CCNL dipendenti Enti locali del 31/03/99, che così recita: ”In caso di acquisizione di uno dei profili di cui all’art. 3 comma 7, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per il nuovo profilo.” L’Allegato A al CCNL dipendenti Enti locali del 31/03/99 stabilisce a sua volta che: “Ai sensi dell’art.3, 7°comma, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n°347/83, potevano essere ascritti alla 5° qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”.
Ebbene l’”Area di Vigilanza”, in cui gli Ausiliari del traffico del Comune di Pozzuoli furono inquadrati (con una determinazione dirigenziale del 2003), è riconducibile proprio all’ex 5° qualifica funzionale del D.P.R. n. 347/83 e come tale destinataria del trattamento tabellare iniziale fissato per la posizione economica B3, in applicazione della Tabella C delle corrispondenze categoriali allegata al CCNL dipendenti Enti locali del 31/03/99.
P.S. Per chi fosse interessato a ricevere le sentenze sopra menzionate può contattarmi all'indirizzo di posta elettronica: avvnunziomiletti@libero.it
Avv. Nunzio Miletti- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 22.10.12
Indennità di vigilanza
Ad un collega, Vigile Urbano, è stata revocata con decreto del Prefetto la qualifica di Agente di P.S. sulla base della certificazione medica risultante dalla visita medica collegiale a cui lo stesso è stato sottoposto.
Chiedo se di conseguenza debba essere revocata la corresponsione della relativa indennità.
Chiedo se di conseguenza debba essere revocata la corresponsione della relativa indennità.
adrix- Messaggi : 37
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