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Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale

3 partecipanti

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Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale Empty Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale

Messaggio  zacco22 Gio 5 Mag 2011 - 5:57

Nel nostro ente fino all'anno 2009 veniva liquidata al personale appartenente al settore della Polizia Municipale l'indennità di turno in quanto i due agenti in servizio effettuavano turni antimeridiani e pomeridiani.
A partire dall'anno 2010, poichè è stato riscontrato che i turni effettuati non potevano rientrare a pieno titolo nella definizione di turno data dai CCNL anche in seguito alla specifica pronuncia in merito della Corte dei Conti, è stato pensato in delegazione trattante di erogare agli stessi un indennità di disagio ("per prestazioni di lavoro articolate su orari prestabiliti antimeridiani e pomeridiani attuati in un orario di servizio giornaliero di almento 10 ore") fissandone anche gli importi.
Io non facevo parte di quella delegazione trattante ma mi trovo adesso a dover fare la determinazione di liquidazione.
Ho dei dubbi sull'applicabilità di tale indennità al personale della Polizia Locale al quale viene già erogata l'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6 luglio 1995, come riderminata dall'art. 16 del CCNL 16 gennaio 2004 (indennità di vigilanza).
Cosa ne pensate?
Grazie.

zacco22

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Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale Empty Indennita' di disagio

Messaggio  Paolo Gros Gio 5 Mag 2011 - 6:08

Liquiderei tranquillamente ( anche perche' fu contrattato ) in quanto sono due istituti assolutamente diversi e peraltro diversamente finanziati.
La vigilanza viene data per lo svolgimento del dipendente di attivita' di polizia giudiziaria , la vigilanza+ps viene data al dipendente perche' svolge nel proprio servizio oltre alle attivita' di polizia giudiziaria anche quelle di pubblica sicurezza.
Che poi tali attivita' , per cui e' retributi con l'indennita' di vigilanza e ps, vengano svolte in orari particolarmente scomodi o mal articolati ci puo' tranquillamente stare una "indennita' di disagio" che non paga PG o PS ma il disagio.
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Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale Empty Re: Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale

Messaggio  zacco22 Gio 5 Mag 2011 - 6:57

Ciao e grazie 1000,
buon lavoro.


Paolo Gros ha scritto:Liquiderei tranquillamente ( anche perche' fu contrattato ) in quanto sono due istituti assolutamente diversi e peraltro diversamente finanziati.
La vigilanza viene data per lo svolgimento del dipendente di attivita' di polizia giudiziaria , la vigilanza+ps viene data al dipendente perche' svolge nel proprio servizio oltre alle attivita' di polizia giudiziaria anche quelle di pubblica sicurezza.
Che poi tali attivita' , per cui e' retributi con l'indennita' di vigilanza e ps, vengano svolte in orari particolarmente scomodi o mal articolati ci puo' tranquillamente stare una "indennita' di disagio" che non paga PG o PS ma il disagio.

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Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale Empty Re: Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale

Messaggio  zacco22 Gio 5 Mag 2011 - 11:20

Scusa Paolo ma mi consigli di pagare le indennità di disagio anche se sono state fissate oltre la soglia, da quanto ho letto in vari pareri e commenti sull'argomento quasi mai rispettata, dei 30 euro mensili?
Quando si tratta di personale, e in particolar modo quando si va a "mettere bocca" sul salario accessorio erogato ormai "storicamente", il rischio di toccare la suscettibilità di molti e di rompere...diciamo gli equilibri è molto grosso!
Ciao e grazie.

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Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale Empty Indennita' vigili

Messaggio  Paolo Gros Gio 5 Mag 2011 - 11:29

Non confondiamo il problema.
Indennita' di vigilanza e' un istituto ( importo da contratto ) , l'indennita' di rischio e' altro isituto ( dal fondo in € 30 mensili ) e indennita' di disagio altro istituto ( dal fondo nel limite delle risorse che si intendono destinare dalla parte variabile.)
Ora mi stai parlando di € 30 mensili per cui ritengo il problema molto diverso dall'indennita' di disagio.
Rischio e vigilanza infatti non sono cumulabili mentre lo sono vigilanza e disagio.

In data 26.03.2o04 il sito internet ARAN ha ripreso un vecchio parere, reso dalla stessa agenzia in data 02/04/2001, riguardante il rapporto esistente tra indennità di rischio, indennità di vigilanza ed indennità di disagio.

Tale parere ha fatto rapidamente breccia in molti enti locali che si sono affrettati ad adeguarsi al suo contenuto, non riconoscendo più l’indennità di rischio al personale della polizia locale.

Venendo al contenuto della risposta, l’Agenzia per il pubblico impiego chiarisce che l’indennità di rischio, contemplata dall'art. 17, comma 2, lett. d), del CCNL dell'1.4.1999, è stata disciplinata dall'art. 37 del CCNL del 14.9.2000

Tal articolo demanda alla contrattazione decentrata integrativa l'individuazione delle particolari prestazioni che danno diritto alla indennità mensile.

A tal riguardo ARAN ritiene non condivisibile l'ipotesi di corrispondere l'indennità di rischio a tutti gli agenti di polizia municipale, in modo per così dire indiscriminato “in quanto le relative mansioni non sembrano coincidere con una tipica prestazione rischiosa, secondo la comune valutazione, in quanto non è il solo profilo professionale che deve essere preso a riferimento per una corretta individuazione del rischio, ma l'ambiente e le condizioni di lavoro quando gli stessi fanno emergere una esposizione del dipendente particolarmente nociva per la propria salute.”


La nota prosegue sottolineando che al personale dell'area di vigilanza il contratto nazionale ha già riconosciuto una specifica tutela economica con l'attribuzione della indennità di cui all’ art.37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 che “vuole proprio remunerare la specificità delle relative prestazioni”.


ARAN sottolinea che, per quanto concerne il rapporto tra indennità di rischio e quella per attività disagiate, la loro cumulabilità deve essere esclusa in quanto la "condizione di rischio" può essere considerata come una fattispecie tipica della più ampia "condizione di disagio". L’agenzia del pubblico impiego evidenzia come contrario ai principi di correttezza, di buona fede e di ragionevolezza, che devono guidare le decisioni della dirigenza degli enti nella gestione dei contratti collettivi, una soluzione che favorisse il cumulo delle predette indennità, con ingiustificato utilizzo di risorse finanziarie pubbliche.





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Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale Empty Re: Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale

Messaggio  zacco22 Gio 5 Mag 2011 - 11:45

Sono d'accordo in merito a quanto dici su rischio, disagio e cumulabilità delle varie indennità.
Il dubbio mi è venuto leggendo proprio stamani in ufficio vari pareri dell'Anci (nella sezione Ancirisponde del sito internet) in merito al disagio. Ad uno in particolare di un comune dove era stata fissata una indennità di disagio sui 1300 euro annuali (situazione simile al mio caso) era stato risposto proprio facendo presente che secondo loro il limite massimo, anche per il disagio, erano proprio i 30 euro mensili del rischio (senza però riportare alcun riferimento normativo, riferiemento che in effetti nemmeno io ho trovato nè sui CCNL nè da altre parti), concludendo però che tale limite non viene abitualmente rispettato.

Paolo Gros ha scritto:Non confondiamo il problema.
Indennita' di vigilanza e' un istituto ( importo da contratto ) , l'indennita' di rischio e' altro isituto ( dal fondo in € 30 mensili ) e indennita' di disagio altro istituto ( dal fondo nel limite delle risorse che si intendono destinare dalla parte variabile.)
Ora mi stai parlando di € 30 mensili per cui ritengo il problema molto diverso dall'indennita' di disagio.
Rischio e vigilanza infatti non sono cumulabili mentre lo sono vigilanza e disagio.

In data 26.03.2o04 il sito internet ARAN ha ripreso un vecchio parere, reso dalla stessa agenzia in data 02/04/2001, riguardante il rapporto esistente tra indennità di rischio, indennità di vigilanza ed indennità di disagio.

Tale parere ha fatto rapidamente breccia in molti enti locali che si sono affrettati ad adeguarsi al suo contenuto, non riconoscendo più l’indennità di rischio al personale della polizia locale.

Venendo al contenuto della risposta, l’Agenzia per il pubblico impiego chiarisce che l’indennità di rischio, contemplata dall'art. 17, comma 2, lett. d), del CCNL dell'1.4.1999, è stata disciplinata dall'art. 37 del CCNL del 14.9.2000

Tal articolo demanda alla contrattazione decentrata integrativa l'individuazione delle particolari prestazioni che danno diritto alla indennità mensile.

A tal riguardo ARAN ritiene non condivisibile l'ipotesi di corrispondere l'indennità di rischio a tutti gli agenti di polizia municipale, in modo per così dire indiscriminato “in quanto le relative mansioni non sembrano coincidere con una tipica prestazione rischiosa, secondo la comune valutazione, in quanto non è il solo profilo professionale che deve essere preso a riferimento per una corretta individuazione del rischio, ma l'ambiente e le condizioni di lavoro quando gli stessi fanno emergere una esposizione del dipendente particolarmente nociva per la propria salute.”


La nota prosegue sottolineando che al personale dell'area di vigilanza il contratto nazionale ha già riconosciuto una specifica tutela economica con l'attribuzione della indennità di cui all’ art.37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 che “vuole proprio remunerare la specificità delle relative prestazioni”.


ARAN sottolinea che, per quanto concerne il rapporto tra indennità di rischio e quella per attività disagiate, la loro cumulabilità deve essere esclusa in quanto la "condizione di rischio" può essere considerata come una fattispecie tipica della più ampia "condizione di disagio". L’agenzia del pubblico impiego evidenzia come contrario ai principi di correttezza, di buona fede e di ragionevolezza, che devono guidare le decisioni della dirigenza degli enti nella gestione dei contratti collettivi, una soluzione che favorisse il cumulo delle predette indennità, con ingiustificato utilizzo di risorse finanziarie pubbliche.





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Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale Empty Indennita' di disagio

Messaggio  Paolo Gros Gio 5 Mag 2011 - 12:52

Caro collega,
con il massimo rispetto di Anci risponde ( anche se sarebbe curioso a volte sapere chi e' il soggetto che risponde) non sono assolutamente in accordo.
Non esiste alcuna norma ( ecco perche' non l'hanno citata) che fissi un limite monetario ad una indennita' contrattata in sede decentrata utilizzando le risorse variabili del fondo.
Oggi esiste il limite 2010 globale del fondo sul 2011 ma e' cosa diversa.
E' del tutto evidente che il limite di 30 € per una indennita' di disagio non venga rispettato proprio perche' non e' un limite di natura contrattuale .
Liquida serenamente ... Twisted Evil
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Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale Empty Re: Applicabilità indennità di disagio alla Polizia Locale

Messaggio  pietro lorè Ven 6 Mag 2011 - 1:56

Probabilmente il dubbio sorge allorchè il CCNl fissa in € 30 la misura dell'indennità di rischio, mentre nulla stabilisce per quanto riguarda il disagio. Ora, ARAN nel rispondere ad un quesito ha sostenuto essere "la condizione di rischio una fattispecie tipica della più ampia condizione di disagio". Di qui la tesi che il disagio non possa essere compensato con indennità di importo superiore rispetto a quella fissata (dal CCNL) per il rischio. Io, comunque, non sono d'accordo.

pietro lorè

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