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La riduzione del 10% si applica anche al direttore generale
La Corte dei Conti Toscana con Del. n. 67/2011/PAR,
La figura del direttore generale, qualora incaricato ai sensi dell’art. 108 TUEL, soggiace invece al disposto di cui all’art. 9, comma 2 del citato D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010
Con specifico riguardo alla figura del direttore generale , come chiarito anche di recente nel parere di altra Sezione di controllo (Sez. Lombardia n.593/2010), la soppressione della figura del direttore generale, tranne che per i Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, disposta dalla legge n.191/2009, modificata dalla legge n. 42/2010, concerne non solo l’ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del segretario comunale, cui è impedito di rivestire il doppio incarico ai sensi dell’art. 108, comma 4 del T.U.E.L.; l’impossibilità di conferire tali funzioni al segretario comunale ha come corollario il divieto di corrispondere un compenso aggiuntivo al medesimo funzionario; specifiche responsabilità gestorie per far fronte alle esigenze operative del comune di piccole dimensioni devono essere affidate ai dipendenti in servizio presso l’amministrazione, eventualmente riconoscendo loro la posizione organizzativa, ovvero al segretario comunale nell’ambito delle competenze di coordinamento affidategli dall’art. 97, c. 4, del TUEL, ma facendo rientrare tali mansioni nei compiti istituzionali, quindi senza compensi aggiuntivi. Per completezza si pone in luce che l'indennità di direzione generale dei segretari comunali e provinciali veniva corrisposta “in aggiunta” alla “retribuzione di posizione”, restandone da questa chiaramente distinta, con esclusione della pensionabilità della stessa (cfr. Corte dei conti, Sez. Riunite, Sentenza 23 aprile 2009, n. 2/2009/QM).
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dalla citata legge n.42/2010, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere al 27 gennaio 2010, cioè alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
La figura del direttore generale, qualora incaricato ai sensi dell’art. 108 TUEL, soggiace invece al disposto di cui all’art. 9, comma 2 del citato D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010. ( superamento di € 90.000 )
La figura del direttore generale, qualora incaricato ai sensi dell’art. 108 TUEL, soggiace invece al disposto di cui all’art. 9, comma 2 del citato D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010
Con specifico riguardo alla figura del direttore generale , come chiarito anche di recente nel parere di altra Sezione di controllo (Sez. Lombardia n.593/2010), la soppressione della figura del direttore generale, tranne che per i Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, disposta dalla legge n.191/2009, modificata dalla legge n. 42/2010, concerne non solo l’ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del segretario comunale, cui è impedito di rivestire il doppio incarico ai sensi dell’art. 108, comma 4 del T.U.E.L.; l’impossibilità di conferire tali funzioni al segretario comunale ha come corollario il divieto di corrispondere un compenso aggiuntivo al medesimo funzionario; specifiche responsabilità gestorie per far fronte alle esigenze operative del comune di piccole dimensioni devono essere affidate ai dipendenti in servizio presso l’amministrazione, eventualmente riconoscendo loro la posizione organizzativa, ovvero al segretario comunale nell’ambito delle competenze di coordinamento affidategli dall’art. 97, c. 4, del TUEL, ma facendo rientrare tali mansioni nei compiti istituzionali, quindi senza compensi aggiuntivi. Per completezza si pone in luce che l'indennità di direzione generale dei segretari comunali e provinciali veniva corrisposta “in aggiunta” alla “retribuzione di posizione”, restandone da questa chiaramente distinta, con esclusione della pensionabilità della stessa (cfr. Corte dei conti, Sez. Riunite, Sentenza 23 aprile 2009, n. 2/2009/QM).
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dalla citata legge n.42/2010, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere al 27 gennaio 2010, cioè alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
La figura del direttore generale, qualora incaricato ai sensi dell’art. 108 TUEL, soggiace invece al disposto di cui all’art. 9, comma 2 del citato D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010. ( superamento di € 90.000 )
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