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Da part time 24 h a p time 32h nuova assunzione
Questo e' quanto scrive la Corte Lombardia 226/2011/PAR
"Nel caso di specie si tratta di interpretare se l’aumento di ore del part time debba essere inteso quale nuova assunzione e, pertanto, rientrare nel limite di cui all’art 3, co. 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In questo caso l’aumento delle ore è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione poiché il dipendente era stato assunto a tempo parziale, inoltre tale interpretazione è suffragata dalla recente nota circolare del dipartimento della Funzione Pubblica, redatta d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, n. 0046078/2010 dello scorso 18 ottobre, nella quale viene precisato che “sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto.”.
A primo acchito e' un parere molto stringente ma a ben ragionare vuole anche significare che chi fu assunto full time e passo' a part time, per l'aumento delle ore del ptime ovvero per il rientro a full time di contro non costituisce nuova assunzione
"Nel caso di specie si tratta di interpretare se l’aumento di ore del part time debba essere inteso quale nuova assunzione e, pertanto, rientrare nel limite di cui all’art 3, co. 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In questo caso l’aumento delle ore è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione poiché il dipendente era stato assunto a tempo parziale, inoltre tale interpretazione è suffragata dalla recente nota circolare del dipartimento della Funzione Pubblica, redatta d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, n. 0046078/2010 dello scorso 18 ottobre, nella quale viene precisato che “sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto.”.
A primo acchito e' un parere molto stringente ma a ben ragionare vuole anche significare che chi fu assunto full time e passo' a part time, per l'aumento delle ore del ptime ovvero per il rientro a full time di contro non costituisce nuova assunzione
Integrazione oraria del personale stabilizzato
Contrariamente a quanto precedentemente disposto, sembrerebbe si sia aperto uno spiraglio, alla luce di una recente deliberazione della Corte dei conti Toscana, la n. 198/2011, deliberata su una precisa richiesta di pareri del Sindaco di Aulla, che specificatamente chiede sulla possibilità di incrementare l'orario del personale a tempo indeterminato a 32 ore, viene in estrema sintesi, espresso parere favorevole in quanto l'integrazione oraria, non è assimilabile a nuova assunzione, ipoteticamente fino al massimo di 35 ore, sia per il personale a tempo determinato che a tempo indeterminato, sarebbe bene dare un occhaita e verificare i veri limiti e la portata di tale deliberato.
nunziofernandez- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 31.10.11
Integrazione
...non è assimilabile a nuova assunzione, ipoteticamente fino al massimo di 35 ore...
reiterano quindi il concetto che nuova assunzione sia il passaggio effettivo da part time a full time.
reiterano quindi il concetto che nuova assunzione sia il passaggio effettivo da part time a full time.
Re: Da part time 24 h a p time 32h nuova assunzione
corte conti basilicata 13 10 2011 in ordine a ripristino da part time a precedente full time
Nessuna norma legittima l’esclusione della spesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro part-time in tempo pieno, ai sensi del citato art. 4, comma 14, del CCNL Enti locali 14 settembre 2000, da quella di personale rilevante agli effetti dei limiti posti dall’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. La trasformazione della prestazione lavorativa da part time a full time, pur non integrando una nuova assunzione poiché il rapporto originario era già a tempo pieno, comporta un aumento della spesa di personale e quest’ultima non può non rilevare al fine del rispetto dei limiti in discorso. Spetta quindi all’Ente adottare quelle misure, di sua esclusiva pertinenza, che consentano di rispettare, nel contempo, gli obblighi di matrice contrattuale e i vincoli pubblicistici, considerato che sin dal momento della stesura del bilancio di previsione l’ente locale dovrebbe tener conto della possibilità che venga esercitato il diritto del personale in part-time alla ricostituzione del tempo pieno alla scadenza del biennio.
Nessuna norma legittima l’esclusione della spesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro part-time in tempo pieno, ai sensi del citato art. 4, comma 14, del CCNL Enti locali 14 settembre 2000, da quella di personale rilevante agli effetti dei limiti posti dall’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. La trasformazione della prestazione lavorativa da part time a full time, pur non integrando una nuova assunzione poiché il rapporto originario era già a tempo pieno, comporta un aumento della spesa di personale e quest’ultima non può non rilevare al fine del rispetto dei limiti in discorso. Spetta quindi all’Ente adottare quelle misure, di sua esclusiva pertinenza, che consentano di rispettare, nel contempo, gli obblighi di matrice contrattuale e i vincoli pubblicistici, considerato che sin dal momento della stesura del bilancio di previsione l’ente locale dovrebbe tener conto della possibilità che venga esercitato il diritto del personale in part-time alla ricostituzione del tempo pieno alla scadenza del biennio.
francodan- Messaggi : 6152
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