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sciogliemtno consiglio
il nuovo dl prevede lo scioglimento del consiglio per mancato approvazione del rendiconto? ma si applica anche per le situazioni in corso? cioè mi domando un ente che deve ancora approvare il rendiconto, in caso di mancata approvazione il consiglio si scioglie?
camomilla- Messaggi : 588
Data d'iscrizione : 15.01.12
nuovo DL
Non credo poiche' il dl dalla sua vigenza non puo' avere effetto retroattivo su una scadenza trascorsa ancorche' non osservata ,ovvero fine aprile del 2012.
Avra' pero 'effetti sulla obbligatorieta' di controllo preventivop sul bilancio da parte della corte per i comuni che non hanno ancora approvato il bilancio .
La comica sara':
approvo il bilnacio il 30.10.2012
ho 15 giorni per la trasmissione alla corte (per effetto dimezzamento dei termini rispetto allo Stato )
la corte ha 15 giorni per pronunciarsi e se osserva vi sono per l'ente ulteriori 15 giorni per adeguare il bilancio.
Risultato il bilancio sara' esecutivo il 16.12.2012 ......niente male
Avra' pero 'effetti sulla obbligatorieta' di controllo preventivop sul bilancio da parte della corte per i comuni che non hanno ancora approvato il bilancio .
La comica sara':
approvo il bilnacio il 30.10.2012
ho 15 giorni per la trasmissione alla corte (per effetto dimezzamento dei termini rispetto allo Stato )
la corte ha 15 giorni per pronunciarsi e se osserva vi sono per l'ente ulteriori 15 giorni per adeguare il bilancio.
Risultato il bilancio sara' esecutivo il 16.12.2012 ......niente male
scioglimento consiglio
Paolo scusami ma dove è scritto che il bilancio deve essere inviato entro 15 giorni alla corte dei conti?
poi un'altra domanda: se si devono regolarizzare ordinanze somma urgenza emenate sotto il vigore dell'articolo precedente, si deve fare riferimento all'art 191 modificato?
poi un'altra domanda: se si devono regolarizzare ordinanze somma urgenza emenate sotto il vigore dell'articolo precedente, si deve fare riferimento all'art 191 modificato?
camomilla- Messaggi : 588
Data d'iscrizione : 15.01.12
DL
Art.4
(Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sugli enti
territoriali)
1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo
le modalità previste per il controllo preventivo sugli atti dello
Stato di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con
riduzione alla metà dei termini:
a) il piano di riparto regionale delle risorse ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa, gli atti
normativi a rilevanza esterna emanati dal governo regionale, gli
atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal
governo regionale e dall'amministrazione regionale in
adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea nonché gli atti di programmazione
e pianificazione regionali, ivi compresi il piano sanitario
regionale ed il piano di riparto delle risorse destinate al
finanziamento del Servizio sanitario regionale;
b) il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di
programmazione e pianificazione degli enti locali.
Assolutamente si da venersi' in poi e per il periodo di vigenza del DL comunque attraverso delibera di CC
(Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sugli enti
territoriali)
1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo
le modalità previste per il controllo preventivo sugli atti dello
Stato di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con
riduzione alla metà dei termini:
a) il piano di riparto regionale delle risorse ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa, gli atti
normativi a rilevanza esterna emanati dal governo regionale, gli
atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal
governo regionale e dall'amministrazione regionale in
adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea nonché gli atti di programmazione
e pianificazione regionali, ivi compresi il piano sanitario
regionale ed il piano di riparto delle risorse destinate al
finanziamento del Servizio sanitario regionale;
b) il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di
programmazione e pianificazione degli enti locali.
Assolutamente si da venersi' in poi e per il periodo di vigenza del DL comunque attraverso delibera di CC
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