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azienda speciale assunzione personale

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Messaggio  MICHELE CERETELLI Lun 16 Mag 2011 - 11:26

Salve a tutti,
il mio ente è proprietario di un'azienda speciale che gestisce la farmacia comunale ed altri servizi privi di rilevanza economica. Al personale amministrativo assunto da tale ente viene applicato il contratto del commercio.
In base agli ultimi pronunciamenti della Corte dei conti sembrerebbe che le misure attuate dall'azienda speciale in materia di personale dovrebbero essere effettuate nell'ottica di riduzione della spesa del personale.
Il dubbio che mi sorge è come si possa parlare di riduzione della spesa del personale nei confronti di un'ente che ha inquadrato il personale con un contratto del commercio rispetto a quello in cui sono inquadrati i dipendenti degli enti locali.
Recentemente mi è stato trasmesso il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'azienda ove si procedeva alla stabilizzazione di 1 unita' di personale applicando per analogia le norme applicabili agli enti locali in materia di stabilizzazione; tutto cio' al sottoscritto sembra folle... nonche' illegittimo. Purtroppo dovro' mettere il parere di legittimita' nonche' contabile sulla delibera di approvazione del bilancio di previsione dell'azienda. Sinceramente la questione mi sembra alquanto difficile da risolvere. Se qualcuno riesce a darmi qualche suggerimento.... grazie dell'attenzione.

MICHELE CERETELLI

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Messaggio  Paolo Gros Lun 16 Mag 2011 - 11:42

Atteso che l’azienda speciale ai sensi dell’art. 114 del TUEL è ente strumentale dell’ente locale, dotato di personalità giuridica e quindi nell’ordinamento un soggetto giuridico distinto dall’ente costitutivo.
In tal senso la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia
con parere 79/2008 :

"Si ritiene di poter ricomprendere nell’ambito di operatività del co. 4 dell’art. 76 anche l’affidamento di servizio pubblico ad un’azienda speciale consortile, attraverso un’interpretazione della norma che, superando il mero dato letterale, pare più conforme alla ratio della Legge n. 133/2008.
Infatti, l’azienda speciale, da un lato, è dotata di autonoma personalità giuridica, dall’altro è espressamente qualificata come ente strumentale del Comune (art. 114, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Pertanto, l’affidamento di un servizio pubblico all’azienda speciale integra una fattispecie nella quale, pur non provvedendo l’ente direttamente alla gestione del servizio pubblico, si utilizza uno strumento organizzativo che fa capo all’ente stesso attraverso le forme di collegamento e di sovraordinazione stabilite dall’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e quindi difforme dall’affidamento del servizio ad un soggetto del tutto estraneo all'amministrazione comunale, quale potrebbe essere l’ipotesi di una società.
Il co. 4 dell’art. 76 prevede non solo l’ipotesi di assunzioni fatte dall’ente stesso, ma estende il divieto anche alle forme di esternalizzazione a soggetti privati quando siano elusivi del divieto di assunzioni.
Tuttavia, se la ratio legis, come si è detto, è evitare in generale l’aumento della spesa per il personale degli enti locale attuato dall’ente sia in via diretta che in via indiretta (per esempio per il tramite dell’esternalizzazione del servizio), si deve ritenere che la norma riguardi tutte le forme di organizzazione che fanno capo all’ente, compreso l’affidamento del servizio all’azienda speciale.
Ovviamente l’operatività del divieto deve intendersi subordinata all’accertamento in concreto dell’effettiva elusività dell’affidamento del servizio, ossia dell’intento, posto in essere dall’ente, di aggirare il divieto di assunzione di personale assumendo, di fatto, per il tramite del soggetto destinatario dell’affidamento (in questo caso l’azienda speciale consortile).
Tale accertamento potrà essere condotto sulla base dell’analisi di una serie di elementi, quali le ragioni che hanno indotto l’ente all’affidamento del servizio ad altro soggetto, le modalità organizzative adottate per l’erogazione del servizio ecc.
L’interpretazione suesposta del co. 4 dell’art. 76 è confermata dal dato testuale del co. 1 dell’art. 76, il quale consente di affermare che nel concetto di spesa per il personale dell’ente deve essere inclusa anche la spesa sostenuta dal soggetto (organismo variamente denominato comunque facente capo all’ente) a cui è stato affidato il servizio (nella specie l’azienda speciale consortile).
E’ inevitabile, infatti, che la spesa per il personale assunto dall’azienda speciale sia destinata ad avere ripercussioni anche sul bilancio del Comune.
In generale, la gestione associata dei servizi pubblici deve ritenersi finalizzata al perseguimento di obiettivi di maggiore efficacia, efficienza ed economicità nella resa del servizio.
In quest’ottica, la disciplina vincolistica in materia di personale non può non essere intesa come riferibile non soltanto all’ente stesso, ma anche a tutte le forme di cooperazione interlocale oltre che di esternalizzazione in senso stretto, le quali, altrimenti, potrebbero costituire strumenti di elusione dei vincoli di legge.
L’ente, quindi, deve attentamente valutare l’an e il quomodo dell’espletamento del servizio pubblico, procedendo ad esternalizzare lo stesso o a svolgerlo in maniera associata solo quando ciò risulti essere effettivamente la soluzione migliore, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, in alternativa alla gestione diretta da parte dell’ente stesso.
Diversamente, l’affidamento del servizio, se utilizzato unicamente come meccanismo organizzativo elusivo dei limiti imposti dalla legge alla spesa per il personale, si configurerebbe senz’altro illegittimo”.

Ne consegue che l'azienda speciale non avrebbe potuto stabilizzare ovvero assumere senza il nulla osta dell'ente sovraziendale a cui dever riferisi nei limiti , come ricordato dalla Corte.
Se tale assunzione, globalmente considerando la situazione del personale dell'ente ( a prescindere dal tipo di contratto applicato ) non risponde ai requisiti della riduzione della spesa , al limte del 40% della spesa corrente il parere di legittimita' sia tecnica che contabile dovra' obbligatoriamente essere contrario .
Ne conseguira' che il CDA di tale Azienda ne rispondera' in solido essendo nel diritto l'azienda speciale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti alla quale il responsabile del finanziario dovra' riferire contestualmente al collegio dei revisori.
Paolo Gros
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Messaggio  MICHELE CERETELLI Lun 16 Mag 2011 - 23:22

grazie paolo della risposta... ho qualche dubbio sul quello che hai detto del nulla osta. Ti riporto l'articolo dello stauto riguardante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ove si evince che l'azienda, tramite il proprio CdA, nel'ambito della propria autonomia puo' disporre tranquillamente assunzione avendo come unico obbligo quello di trasmettere al Comune i verbali del CdA. Anche gli altri articoli non disciplinano regole particolari per l'assunzione senonchè quello di trasmettere i verbali del CdA senza che sia prevista una procedura particolare per l'impugnazione degli stessi qualora illegittimi. Ti riporto anche l'altro articolo sotto.

ART. 37 – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il rapporto di lavoro con l’Azienda è parificato dagli artt. 2093 e 2129 del c.c., nella struttura e nella disciplina giuridica sostanziale e processuale, al rapporto di diritto privato.
La privatizzazione del rapporto di lavoro con l’Azienda comporta l’assoggettamento del trattamento economico e normativo dei dipendenti alla disciplina giuridica regolata nei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle leggi vigenti in materia.
I contratti collettivi applicati sono: “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali” per il personale con la categoria di dirigente, e il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria stipulato dalla FIAMCLAF” per gli altri dipendenti.
Le assunzioni del personale dipendente sono disposte in conformità della normativa vigente in materia; in particolare le assunzioni del personale farmacista avvengono nel rispetto delle procedure ed in base ai requisiti stabiliti dalla legge sanitaria; l’altro personale è assunto nel rispetto delle leggi e dei C.C.N.L. con l’applicazione della normativa che il Consiglio di Amministrazione ritiene più favorevole per l’azienda. In ogni caso non si potranno effettuare assunzioni di persone che siano coniugi, congiunti, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Revisore Contabile Unico o di altro dipendente dell’azienda.
L’azienda può inoltre disporre di personale mediante contratti termine ai sensi della legge 18 aprile 1962 n° 230 e successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni contenute nei vigenti contratti di lavoro.
Per periodi determinati il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di prestazioni locatio –operis ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile.
ART. 25 – APPROVAZIONE ATTI DELIBERATIVI.

Gli atti fondamentali indicati nel precedente art. 24 sono trasmessi a cura del Presidente dell’azienda Speciale al Comune, di norma, nel termine di 15 giorni dalla loro adozione.
Gli atti fondamentali sono approvati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione e si intendono approvati se nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli stessi il Consiglio Comunale non abbia adottato un provvedimento di diniego, ovvero non abbia richiesto il riesame di essi per chiarimenti o integrazioni.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette inoltre, nello stesso termine di cui al precedente comma, gli atti non fondamentali per l’esercizio da parte del Consiglio Comunale del potere di vigilanza sull’attività dell’azienda. Il Consiglio Comunale può prendere atto di tali deliberazioni senza formulare rilievi o trasmettere osservazioni entro il termine di giorni trenta dalla ricezione degli atti.
ART. 24 – APPROVAZIONE ATTI

In conformità a quanto disposto dall’ art. 23 comma 6 della legge 142/90 e dell’art. 4 comma 5 della Legge 29/03/1995 n° 95, costituiscono atti fondamentali:
a) il piano programma comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale e azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.
Sono altresì di competenza esclusiva del Consiglio Comunale le deliberazioni espressamente previste dal presente Statuto, gli indirizzi sulla politica generale dell’azienda e tutte le altre questioni sottoposte a tele organo dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda medesima.


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Messaggio  Paolo Gros Lun 16 Mag 2011 - 23:45

Lo statuto e' di tutta evidenza che quando fu redatto non poteva tener conto di norme che non esistevano e ci sta' tutta.
Nell'attuale le cose come detto sono assai cambiate per cui ,essendo discrasica la norma statutaria con le leggi dello stato , era norma inapplicabile.
E' palese che rientrando il personale di detta azienda nella norma generale del contenimento delle spese di personale l'azienda stessa non possa muoversi in autonomia.
Proprio il proliferare incontrollato delle assunzioni di personale in aziende e partecipate ha fatto si' che venissero applicate le norme vigenti per cui la norma statutaria e' nel caso quanto mai inapplicabile.
Paolo Gros
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