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http://www.irpef.info/Riscossione al 30 giugno 2013 solo per Equitalia?
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Lucio Guerra
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Paolo Gros
Matteik
8 partecipanti
Riscossione al 30 giugno 2013 solo per Equitalia?
Gentili colleghi
il contratto con il concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità ( soggetto privato iscritto all'albo) scadrà il 31/12/2012, secondo voi viene automaticamente prorogato al 30 giugno 2013? Oppure tale proroga riguarda "solo" Equitalia?
Grazie 1000
il contratto con il concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità ( soggetto privato iscritto all'albo) scadrà il 31/12/2012, secondo voi viene automaticamente prorogato al 30 giugno 2013? Oppure tale proroga riguarda "solo" Equitalia?
Grazie 1000
Matteik- Messaggi : 70
Data d'iscrizione : 30.03.11
Proroga riscossione
Grazie per la celere risposta. Buon lavoro
P.S. Grazie pe il documento DURC.
P.S. Grazie pe il documento DURC.
Matteik- Messaggi : 70
Data d'iscrizione : 30.03.11
PROROGA EQUITALIA AL 31 DICEMBRE 2013.
Considerato che Equitalia ha vuto una proroga fino al 31.12.2013, vale anche per il concessionario privato iscritto all'albo? Grazie 1000!
Ragioneria 11- Messaggi : 235
Data d'iscrizione : 20.10.11
Età : 57
Re: Riscossione al 30 giugno 2013 solo per Equitalia?
per i soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
Re: Riscossione al 30 giugno 2013 solo per Equitalia?
La proroga vale solo per Equitalia, ma nel decreto "del fare" (in attesa di pubblicazione) viene estesa anche alle società private.
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
PROROGA EQUITALIA ED ALTRE SOCIETA' DI RISCOSSIONE.
giovanni2 ha scritto:La proroga vale solo per Equitalia, ma nel decreto "del fare" (in attesa di pubblicazione) viene estesa anche alle società private.
ALL'ART. 53? Solo lì ho letto qualcosa? E' così? Grazie 100000!!!
Ragioneria 11- Messaggi : 235
Data d'iscrizione : 20.10.11
Età : 57
Re: Riscossione al 30 giugno 2013 solo per Equitalia?
si...nell'ultima bozza che ho letto del 17 c.m. la proroga è prevista nell'art.53
BobFin- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 20.06.13
Re: Riscossione al 30 giugno 2013 solo per Equitalia?
Confermo, la proroga omnibus è nell'art. 53, ovviamente attendiamo la versione ufficiale.
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: Riscossione al 30 giugno 2013 solo per Equitalia?
Art. 53
(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da
essi partecipate)
1. Il comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è sostituito dal seguente: “Al fine di favorire il
compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle
entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del
Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31dicembre 2013
^^^^^^
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, (( le aziende concessionarie ))
possono trasferire ad altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al (( 31 dicembre 2010 )) ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attivita' sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti dell'effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino a (( 31 dicembre 2010 )) in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, (( fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa' di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica )).
(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da
essi partecipate)
1. Il comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è sostituito dal seguente: “Al fine di favorire il
compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle
entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del
Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31dicembre 2013
^^^^^^
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, (( le aziende concessionarie ))
possono trasferire ad altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al (( 31 dicembre 2010 )) ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attivita' sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti dell'effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino a (( 31 dicembre 2010 )) in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, (( fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa' di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica )).
Riscossioni e decreto del fare
lucio guerra ha scritto:Art. 53
(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da
essi partecipate)
1. Il comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è sostituito dal seguente: “Al fine di favorire il
compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle
entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del
Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31dicembre 2013
^^^^^^
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, (( le aziende concessionarie ))
possono trasferire ad altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al (( 31 dicembre 2010 )) ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attivita' sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti dell'effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino a (( 31 dicembre 2010 )) in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, (( fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa' di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica )).
Per favore, poichè il collega del Settore che si occupa di Riscossione continua a sostentere che la proroga è solo per equitalia e per le società connesse ad equitalia, escludendo tutte le società private, dove posso trovare il riferimento esplicito ( nota chiarificatrice, o altro) che gli faccia capire a CHIARE LETTERE che non è così, ed evitare inutili e dannosi (per l'Ente) ricorsi??
Grazie mille fin da ora!!
Ragioneria 11- Messaggi : 235
Data d'iscrizione : 20.10.11
Età : 57
Re: Riscossione al 30 giugno 2013 solo per Equitalia?
quella sopra riportata è una norma di legge, più a chiare lettere di così
Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Re: Riscossione al 30 giugno 2013 solo per Equitalia?
finchè è un collega passi
ma quando è la concessionaria che mi informa che non accetterà più di lavore le ingiunzioni fiscali del mio ente perchè sono in gestione diretta tarsu-ici-tares-imu-cds e ...non ci ricava niente da lavorare pratiche di sollecito senza avere la riscossione delle somme riscosse bonariamente....cosa cavolo devo fare?!?!
ma quando è la concessionaria che mi informa che non accetterà più di lavore le ingiunzioni fiscali del mio ente perchè sono in gestione diretta tarsu-ici-tares-imu-cds e ...non ci ricava niente da lavorare pratiche di sollecito senza avere la riscossione delle somme riscosse bonariamente....cosa cavolo devo fare?!?!
MICOL- Messaggi : 514
Data d'iscrizione : 06.03.12
RISCOSSIONI AL 31/12/2013
lucio guerra ha scritto:quella sopra riportata è una norma di legge, più a chiare lettere di così
Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Ma, allora, è una facoltà e non un obbligo per legge? C'è scritto "possono" e non "sono", quindi non è obbligatorio. Il mio collega, dunque, ha ragione nel sostenere che deve fare adesso una nuova gara....che ne dite?
Ragioneria 11- Messaggi : 235
Data d'iscrizione : 20.10.11
Età : 57
Re: Riscossione al 30 giugno 2013 solo per Equitalia?
Salve, in merito alla modalità di riscossione dei tributi vorrei sapere, quando effettivamente Equitalia uscirà di scenda (il 21.12.2013?), se l'unico metodo riscossione dei tributi, sia essa gestita in forma diretta dal comune o da altri soggetti, sarà l'ingiunzione fiscale? Nel caso di affidamento a terzi, tale atto verrebbe prodotto da loro e sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo o direttamente dal soggetto deputato alla riscossione? Grazie
aldo85- Messaggi : 28
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