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rendita ici e efficacia temporale

3 partecipanti

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rendita ici e efficacia temporale Empty rendita ici e efficacia temporale

Messaggio  Fede12 Mer 17 Ott 2012 - 10:26

Avrei due domande da porvi:
1)se un soggetto ha accatastato la sua abitazione il 15/03/2008, ai fini di accertamento per omesso/parziale versamento, la rendita deve essere considerata a partire da tale data o dal 1° gennaio 2009?
2) se dai dati ottenuto dal portale dei comuni si evidenzia una variazione catastale (ma non specifica se è inerente la rendita o meno) dal 05/08/2009 possiamo, sempre ai fini dell'accertamento ICI, considerarla valida da tale data? Grazie

Fede12

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rendita ici e efficacia temporale Empty Re: rendita ici e efficacia temporale

Messaggio  Lucio Guerra Mer 17 Ott 2012 - 12:02

Fede12 ha scritto:Avrei due domande da porvi:
1)se un soggetto ha accatastato la sua abitazione il 15/03/2008, ai fini di accertamento per omesso/parziale versamento, la rendita deve essere considerata a partire da tale data o dal 1° gennaio 2009?
2) se dai dati ottenuto dal portale dei comuni si evidenzia una variazione catastale (ma non specifica se è inerente la rendita o meno) dal 05/08/2009 possiamo, sempre ai fini dell'accertamento ICI, considerarla valida da tale data? Grazie

1) è necessario preliminarmente verificare da quanto effettivamente è presente il fabbricato e quindi se presente dal.......... la rendita attribuita a seguito di accatastamento il 15/03/2008 avrà efficacia retroattiva a far data dalla presenza del fabbricato (se lo steso non ha subito altre variazioni per lavori)

2) si

la rendita attribuita in sede di rettifica entro i termini di autotutela dell'agenzia esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita

ritengo pertanto sia logica conseguenza che anche in caso di non rettifica e quindi di conferma del classamento proposto, questo decorre dall'originario classamento

il principio della rettifica in autotutela riguarda il ripristino della correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione

e pertanto se non vi è rettifica significa che l'atto è legittimo fin dall'origine e cioè dal momento dell'accatastamento con rendita proposta dallo stesso richiedente e tecnico abilitato

la notifica quindi non ha alcun senso in quanto la rendita è stata proposta dallo stesso richiedente con la sottoscrizione del docfa

la data quindi è quella di accatastamento o variazione con rendita proposta dal richiedente che deve essere effettuata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori

riferimenti normativi

CIRCOLARE N. 11/2005
PROT. n° 73809
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia

OGGETTO: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastaliDESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali

Roma, 26 ottobre 2005 FIRMATO: Mario Picardi

L’efficacia temporale delle variazioni catastali

Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.

Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.


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Messaggio  Fede12 Gio 18 Ott 2012 - 5:38

quindi...nel caso in cui un fabbricato accatastato nel 2011 presenti il fatto che era "servibile all'uso dal 1999" la rendita attribuita al momento dell'accatastamento si può considerare retroattiva sino ai termini di prescrizione dell'accertamento per omesso/parziale versamento? Grazie

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 18 Ott 2012 - 11:18

si

resta solamente da verificare se in tale periodo l'immobile sia stato oggetto di interventi edilizi che ne hanno modificato lo stato e quindi la rendita oggi attribuita
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Messaggio  CdRtrib Gio 18 Ott 2012 - 15:51

Attenzione, a ben vedere la soluzione non è così semplice.
Sbaglio o la tesi del valore dichiarativo della rendita (a mio avviso la più giusta) trova, comunque, un limite retroattivo alla data della domanda di accatastamento ?
L’estensione di efficacia a periodi di imposta pregressi troverebbe legittimità, in questo caso, ove fosse espressamente prevista dalla normativa... In deroga alle vigenti disposizioni (es. comma 336-337 L. 311/2004).


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Messaggio  Fede12 Ven 19 Ott 2012 - 3:14

In realtà sarebbe giusto prevedere che qualora sarebbe potuto essere accatastato il fabbricato (in quanto servibile all'uso) e non è stato fatto, la rendita venga considerata retroattivamente..però credo la normativa non preveda questo..da quando considerare la rendita?

...(se lo steso non ha subito altre variazioni per lavori)... come è possibile ottenere questa informazione? Grazie


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