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iva lavori di ampliamento impianto pubblica illuminazione

2 partecipanti

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iva lavori di ampliamento impianto pubblica illuminazione Empty iva lavori di ampliamento impianto pubblica illuminazione

Messaggio  Marika Lun 29 Ott 2012 - 5:34

mi potete aiutare a chiarire il dubbio su quale sia l'aliquota iva da applicare sui lavori di ampliamento di un impianto di pubblica illuminazione?

grazie

Marika

Messaggi : 70
Data d'iscrizione : 10.05.11

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iva lavori di ampliamento impianto pubblica illuminazione Empty Iva

Messaggio  Paolo Gros Lun 29 Ott 2012 - 5:46

Quale aliquota Iva deve essere applicata ad un’opera di ampliamento di una strada comunale all’interno dell’abitato e di sistemazione di un tratto di strada esistente?


In merito alla qualificazione dell’opera di ampliamento di una strada comunale all’interno dell’abitato – consistente in parte nella sistemazione del tratto di strada esistente ed in parte in interventi sulla porzione di strada nuova – ed all’individuazione dell’aliquota Iva conseguentemente applicabile ai corrispettivi di tali lavori, si precisa quanto segue.
OPERE di URBANIZZAZIONE PRIMARIA e SECONDARIA: sono elencate nell’articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865. In particolare, le opere di urbanizzazione primaria, tranne i giardini privati che rappresentano le parti non edificate di lotti privati per garantire una non eccessiva utilizzazione edilizia dell’isolato, sono gestite dall’amministrazione competente (il Comune o sue emanazioni), che deve acquistarne la proprietà. Pertanto esse costituiscono opere pubbliche volte a garantire le condizioni minime di abitabilità e la cui mancanza impedisce l’utilizzazione stessa degli edifici.
Sono opere di urbanizzazione primaria, ai sensi del citato articolo 4 della L. 847/1964, le seguenti:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
ALIQUOTA IVA RIDOTTA: il numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta pari al 10% ai corrispettivi delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la loro cessione.
CONDIZIONI per l’APPLICAZIONE dell’ALIQUOTA IVA RIDOTTA: le condizioni per l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le seguenti:
 le opere devono rientrare nell’elencazione tassativa sopra indicata, prevista dalle L. 847/1964 e L. 865/1971. Pertanto l’applicazione dell’aliquota ridotta non può essere estesa ad opere ed impianti simili se non in base a disposizioni contenute in leggi speciali che li equiparino alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 le opere devono essere destinate ad uso pubblico (si veda anche la R.M. 15 novembre 1991, n. 430933).
L’agevolazione si applica indipendentemente dai soggetti (pubblici o privati) che realizzano le opere e dal fatto che le stesse vengano realizzate in attuazione delle norme previste dalle 847/1964 e L. 865/1971 ovvero da altre disposizioni legislative, purché le infrastrutture realizzate siano del tipo sopra indicato.
Non è un requisito essenziale per l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% l’esistenza del vincolo funzionale di diretto servizio tra l’opera di urbanizzazione e il centro abitato. Infatti l’articolo 3, comma 11 del D.L. 90/1990, conv. con L. 165/1990 prevede che l’aliquota ridotta sia applicabile anche se le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono realizzate fuori dell’ambito urbano, purché conservino la caratteristica di essere al servizio del centro urbano (ad es. scuole, asili, chiese, ecc.).
Pertanto rientrano, ad esempio, nell’ambito di applicazione dell’agevolazione ai fini Iva, a prescindere dal soggetto, pubblico o privato, che le realizza, anche le strade comunali che attraversano un centro industriale, le strade comunali che collegano l’abitato ad una zona industriale oppure con la zona riservata agli impianti sportivi, nonché le condutture e le altre opere, poste fuori dall’ambito urbano, che consentono l’approvvigionamento alla rete idrica esistente nel territorio urbano (acquedotti, serbatoi ed analoghe strutture).
In relazione al quesito in oggetto, si ritiene che possano qualificarsi come interventi di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4 della L. 847/1964 (e beneficiare, conseguentemente, dell’assoggettamento ad Iva con l’aliquota ridotta, ai sensi del numero 127-quinquies, Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972) esclusivamente le opere realizzate ex novo, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere esistenti sono disciplinati dall’articolo 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Si ricorda che, nella risoluzione 3 novembre 1981, n. 332592, il Ministero delle Finanze ha precisato che i marciapiedi ed i vialetti pedonali sono considerati parte integrante delle strade residenziali (strade rialzate in funzione di un centro abitato) e, pertanto, sono assoggettati all’aliquota agevolata del 10%. Lo stesso trattamento agevolativo si applica anche se i marciapiedi ed i vialetti vengono realizzati successivamente, in quanto essi costituiscono un completamento dell’opera di urbanizzazione primaria. Tuttavia, poiché le norme agevolative non sono suscettibili di applicazione per estensione a fattispecie simili, tale posizione ministeriale non può essere applicata per analogia anche ad opere differenti da quelle indicate.
Infatti la prassi ministeriale (in particolare, la risoluzione 25 luglio 1983, n. 340862 e la risoluzione 26 maggio 1998, n. 46/E) ha escluso dall’agevolazione Iva i lavori di ammodernamento effettuati su opere di urbanizzazione già costruite.
In merito agli interventi di recupero (tra i quali vi è la manutenzione straordinaria), le opere agevolate sono soltanto quelle effettuate ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 457/1978, alle condizioni e nei modi ivi previsti, come di seguito illustrato.

INTERVENTI di RECUPERO EDILIZIO: ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere a)-e) della L. 5 agosto 1978, n. 457, che definisce le tipologie di intervento connesse con la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente sono i seguenti:
– manutenzione ordinaria (lett. a);
– manutenzione straordinaria (lett. b);
– restauro e risanamento conservativo (lett. c);
– ristrutturazione edilizia (lett. d);
– ristrutturazione urbanistica (lett. e).
Le disposizioni contenute nel citato articolo 31 hanno carattere di norme generali e fondamentali (come riconosciuto da una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione), applicabili, pertanto, a tutti gli interventi di recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente e prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, tranne l’eccezione prevista nella seconda parte del comma 2 dello stesso articolo 31, il quale stabilisce che restano ferme le competenze previste dalle L. 1089/1939 e L. 1497/1939 e successive modificazioni (C.M. 7 aprile 1988, n. 26), tra cui da ultimo il D.Lgs. 490/1999 per gli immobili vincolati.
ALIQUOTE IVA: agli interventi di recupero edilizio, effettuati da qualsiasi impresa, si applicano le seguenti aliquote Iva:
 aliquota Iva ridotta:
a) aliquota del 4%: si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche;
b) aliquota del 10%: si applica all’acquisto di beni finiti e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 31, comma 1 della L. 457/1978 per gli interventi di recupero su tutti gli edifici ed alle prestazioni di servizi per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia residenziale pubblica;
 aliquota Iva ordinaria: l’aliquota del 20% si applica alle prestazioni di servizi relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Limitatamente agli anni 2000, 2001 e 2002, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% (anziché quella del 20%) anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su edifici a prevalente destinazione abitativa.
La risoluzione ministeriale 25 luglio 1983, n. 340862 ha precisato che gli interventi di recupero, per essere agevolati (applicazione dell'Iva con l'aliquota ridotta del 10%, come sopra indicato) devono essere effettuati su edifici o complessi edilizi (case di abitazione, uffici, scuole, ecc.), con esclusione, quindi, degli immobili tipologicamente diversi, quali dighe, strade, aeroporti, ecc. (si veda anche la del 17 aprile 1981, circolare n. 14).
In particolare, per quanto concerne le strade urbane, è stato precisato che sulle stesse è possibile effettuare interventi agevolati, limitatamente però all'ipotesi di ristrutturazione urbanistica (lettera e) dell’articolo 31 della L. 457/1978).
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con un altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. A titolo esemplificativo, come precisato dal Ministero delle Finanze, rientrano tra le opere di ristrutturazione urbanistica le seguenti:
– ripavimentazione e ampliamento della rampa di accesso al centro storico (R.M. 7 aprile 1999, n. 61/E);
– rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione (R.M. 7 aprile 1999, n. 61/E);
– sistemazione della superficie viaria e del tessuto urbano (R.M. 7 aprile 1993, n. 430607).
Pertanto, come chiarito nella citata risoluzione 25 luglio 1983, n. 340862, gli appalti relativi ai lavori di sistemazione del tratto di strada esistente sono da assoggettare ad Iva con l'aliquota ordinaria del 20% se gli interventi sono effettuati su strade, al di fuori di qualsiasi piano di ristrutturazione urbanistica.
Se, invece i lavori vengono effettuati nell’ambito di un piano di ristrutturazione urbanistica è possibile applicare l’aliquota Iva ridotta al 10%, prevista dal numero 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
Infine si ricorda che la risoluzione ministeriale 26 agosto 1999, n. 142/E ha chiarito che, se in un contratto relativo ad una pluralità di prestazioni (con l’applicazione, quindi, di aliquote Iva diverse di cui alla Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972), è prevista la corresponsione di un corrispettivo unico forfetario, ad esso si applica l’aliquota Iva più elevata tra quelle applicabili alla varie tipologie di operazioni incluse nel contratto stesso (nel caso oggetto del quesito, l’aliquota ordinaria del 20%).
È, tuttavia, possibile applicare aliquote Iva distinte ed usufruire del trattamento agevolato ai fini Iva per talune delle operazioni oggetto di un unico contratto (ad es. l’aliquota Iva del 10% sui corrispettivi delle prestazioni relative alla realizzazione ex novo di una parte del tratto stradale del centro urbano), a condizione che le singole prestazioni configurabili in modo autonomo siano indicate dettagliatamente con la specificazione del diverso corrispettivo fissato per ciascuna di esse.
Trento, 22 ottobre 2002

Fonet:www.comunitrentini.it/i
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