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Pignoramento presso terzi - ritenuta
Nel Comune presso il quale lavoro sta diventando una malsana abitudine il pignoramento presso terzi. Vorrei chiedere un conforto riguardo alla ritenuta 20% da effettuare in questi casi. Essendo il creditore pignoratizio una S.r.L., è corretto non procedere con la ritenuta, indicando altresì nella dichiarazione i dati del percettore e l'ammontare delle somme erogate? (farei un mandato e contestuale reversale con imponibile pari a zero). Grazie, come sempre.
eelle- Messaggi : 99
Data d'iscrizione : 03.05.12
ritenuta
La trattenuta operata dal datore di lavoro deve concentrarsi sul netto della busta paga, in quanto il quinto ceduto o pignorato non influisce sull'imponibile fiscale, non essendo voce espressamente ricompresa fra le fattispecie che danno luogo alle deduzioni o detrazioni d'imposta, secondo il disposto degli articoli 10 e 15 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86).
L’art. 15, comma 2 del Decreto Legge 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009
ha introdotto modifiche all’art. 21, comma 15 della Legge 449/1997, con l’aggiunta
di un secondo periodo, prevedendo che in caso di pagamento eseguito mediante
pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti
d'imposta ai sensi degli art. 23 e seguenti del DPR. 600/1973, devono operare
all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%,
secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate Il provvedimento trova applicazione anche nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/01
La ritenuta 20% deve essere operata tutte le volte che le somme di spettanza del creditore pignoratizio hanno oggettivamente natura reddituale per cui il Dpr 600/73 dispone l’assoggettamento a ritenuta; ciò a prescindere dal fatto che – in assenza di procedura esecutiva – non sarebbe stata operata alcuna ritenuta (perché l’esecutato non è sostituto d’imposta). La ritenuta deve essere applicata solo se il creditore pignoratizio è soggetto Irpef (persona fisica e società di persone) ma non se è soggetto Ires (società/ente); in ogni caso però deve essere compilato il mod. 770, quadro SY
- La ritenuta deve sempre essere applicata a meno che il creditore pignoratizio rilasci
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta la diversa natura delle somme percepite; nelle stesse forme, il creditore può indicare la composizione delle somme affinchè
la ritenuta sia applicata solo sulla parte di esse che ha qualificazione tale per cui il Dpr
600/73 prevede la ritenuta
nel caso una Srl e' societa' di capitale derivandone l'inapplicabilita' della norma
L’art. 15, comma 2 del Decreto Legge 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009
ha introdotto modifiche all’art. 21, comma 15 della Legge 449/1997, con l’aggiunta
di un secondo periodo, prevedendo che in caso di pagamento eseguito mediante
pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti
d'imposta ai sensi degli art. 23 e seguenti del DPR. 600/1973, devono operare
all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%,
secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate Il provvedimento trova applicazione anche nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/01
La ritenuta 20% deve essere operata tutte le volte che le somme di spettanza del creditore pignoratizio hanno oggettivamente natura reddituale per cui il Dpr 600/73 dispone l’assoggettamento a ritenuta; ciò a prescindere dal fatto che – in assenza di procedura esecutiva – non sarebbe stata operata alcuna ritenuta (perché l’esecutato non è sostituto d’imposta). La ritenuta deve essere applicata solo se il creditore pignoratizio è soggetto Irpef (persona fisica e società di persone) ma non se è soggetto Ires (società/ente); in ogni caso però deve essere compilato il mod. 770, quadro SY
- La ritenuta deve sempre essere applicata a meno che il creditore pignoratizio rilasci
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta la diversa natura delle somme percepite; nelle stesse forme, il creditore può indicare la composizione delle somme affinchè
la ritenuta sia applicata solo sulla parte di esse che ha qualificazione tale per cui il Dpr
600/73 prevede la ritenuta
nel caso una Srl e' societa' di capitale derivandone l'inapplicabilita' della norma
Re: Pignoramento presso terzi - ritenuta
Grazie infinte, come sempre. Essendo una questione in cui trovano posto anche feroci avvocati, desideravo giustappunto essere confortata. Grazie grazie grazie!
eelle- Messaggi : 99
Data d'iscrizione : 03.05.12
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