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residenze turistico alberghiere e modifica destinazione d'uso

2 partecipanti

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Messaggio  carlino Mar 6 Nov 2012 - 14:52

una società ha realizzato un complesso immobiliare in zona classificata F nel PRG con una concessione edilizia che ha impresso la destinazione di residenza turistico alberghiera agli apparamenti.
la gestione alberghiera (residence) non è mai partita, mentre gli appartamenti sono stati trasferiti a diversi acquirenti che ritenevano di aver acquisito la titolarità di una seconda casa, non venendo informati dal notaio o dal venditore della destinazione d'uso impressa con la concessione edilizia.
Il Comune, rilevato un uso come privata abitazione, intima con ordinanza ai proprietari di ripristinare l'uso in conformità alla destinazione impressa dalla concessione edilizia.
A prescindere dalle responsabilità che conseguono in capo al venditore e/o al notaio che hanno taciuto circa l'effettiva destinazione dell'appartamento, non facendone menzione alcuna nell'atto di vendita o nel preliminare, e ferma restando la validità dell'atto di trasferimento della proprietà in capo ai singoli acquirenti, mi chiedo:
1) è possibile che l'attività turistico ricettiva venga esercitata con le forme di legge, per singolo appartamento?
tale soluzione consentirebbe di adeguare l'uso effettivo a quello imposto dalla concessione ediklizia, rendendo altrimenti incorercibile l'ordinanza rivolta ai singoli proprietari,
2) alcuni appartamenti non hanno l'agibilità, che occorre per avviare l'attività (parcellizzata) di residence ed il tecnico comunale ritiene di non poterla rilasciare in presenza di una ordinanza che contesta un uso non conforme. In questo caso, come può il singolo proprietario ottemperare all'ordinanza?
3) secono la lege urbanistica della regione calabria (art. 57) e con le norme del piano casa che la stessa regione ha varato, è possibile modificare la destinazione d'uso formalmente impressa, con una SCIA per un uso come abitazione?

si accettano contributi per la soluzione del caso, dal punto di vista del destinatario dell'ordinanza che vorrebbe mettersi in regola dopo essere stato truffato!!! Idea
nel link che segue si trova la legge regionale sul piano casa, mentre in calce ho copiato l'art. 57 della legge urbanistica della regione calabria.

http://confappi.it/assets/rubriche/PIANO_CASA_CALABRIA.pdf?1313855340

Art. 57
Disciplina del mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili
1. Il P.S.C. individua, per ambiti organici del territorio pianificato o per singoli episodi edilizi quando questi assumano
particolari dimensioni o caratteristiche, le destinazioni d’uso specifiche, quelle ricomprese in gruppi omogenei e quelle
da escludere, nonché la possibilità di destinazioni temporanee, convenzionate o scorrevoli a seguito di
rifunzionalizzazione degli immobili.
2. Le condizioni per le localizzazioni delle destinazioni ammissibili, i loro rapporti con l’eventuale formazione di
comparti edilizi e quelle relative al soddisfacimento delle esigenze di perequazione fondiaria sono stabilite dal R.E.U.
che fissa, altresì, i requisiti tecnici degli immobili in relazione alle diverse destinazioni.
3. Le destinazioni d’uso sono definite sulla base del rapporto tra funzionalità e qualità urbana, ai fini della formazione di
centri di aggregazione di funzioni, di riordino e di riequilibrio delle strutture insediative ed in coerenza con il piano del
traffico e delle mobilità e con il programma urbano dei parcheggi.
4. Le destinazioni d’uso sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:
a) residenziale, turistico-ricettiva e direzionale, sanitaria;
b) produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia
di piccole e medie imprese e di trasformazione);
c) industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di imprese maggiori);
d) servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale;
e) agricola.
5. Le destinazioni d’uso di cui alla lettera a) possono essere insediate nelle zone di tipo A), B) e C) di cui al Decreto
Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
6. Le destinazioni d’uso di cui alle lettere b) e c) possono
essere insediate nelle zone omogenee di tipo D) di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
7. Le destinazioni d’uso di cui alla lettera d), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo F) di cui al Decreto
Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
8. Le destinazioni d’uso di cui alla lettera e), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo E) di cui al Decreto
Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Gli esercizi
commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non inquinanti, sono ammessi in tutte le zone omogenee ad
eccezione di quelle E), di cui al Decreto Interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, a destinazione agricola, secondo le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
9. Costituiscono, ai fini della presente legge, modifica di destinazione d’uso il passaggio tra i diversi raggruppamenti di
cui al precedente comma 4, nonché tra le zone omogenee del Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968,
secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
10. Si ha mutamento di destinazione d’uso quando l’immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non
puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenente ad una delle categorie di destinazione
di cui al comma 4 diversa da quella in atto.
44
Legge Urbanistica della Calabria 19/02 – testo coordinato – marzo 2007
11. La destinazione d’uso «in atto» dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella fissata dalla licenza, permesso di
costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, in assenza o nell’indeterminatezza di tali atti, della classificazione
catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti.
12. Per i mutamenti della destinazione d’uso che implichino variazioni degli standards urbanistici, il rilascio del
permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standards.
13. Il mutamento di destinazione d’uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l’obbligo di
corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del DPR 380/2001, per la quota-parte
commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova
destinazione rispetto a quella già in atto, allorquando la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento
quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. Per tutti gli
immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 6/8/1967 n. 765 il mutamento e destinazione d’uso, pur non
dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a denunzia di inizio attività (D.I.A.)
nonché all’obbligo di denunzia di variazione catastale.
14. È soggetto a denunzia di inizio attività (D.I.A.) il diverso uso all’interno dello stesso raggruppamento tra quelli
elencati al comma 4 e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standards,
servizi e spazi pubblici o privati.
15. Gli immobili con le relative aree di pertinenza, realizzati o in corso di realizzazione, anche con concessione edilizie
rilasciate attraverso conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 e seguenti della legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono da ritenersi inquadrati, secondo la loro destinazione d’uso, nella
disciplina dei raggruppamenti di cui al precedente punto quattro,

carlino

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Messaggio  Paolo Gros Mar 6 Nov 2012 - 23:31

direi di attendere parere di un tecnico comunale ( qualora ve ne siano di iscritti ) poiche' materia decisamente tecnica.
Paolo Gros
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