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5 partecipanti
pagamento all'appaltatore in caso di condizione risolutiva del contratto
Buon giorno! Vorrei un parere sulla seguente questione:
contratto di appalto stipulato tra P.A. e appaltatore nelle more dell'acquisizione delle certificazioni di cui all'art. 38 del DLgs.vo 163/2006 sottoposto a condizione risolutiva in caso di dichiarazione mendace resa in sede di gara.
La consegna dei lavri viene effettuata e nei confronti dell'appaltare matura un credito certo, liquido ed esigibile ma non risulta eseguita la verifica dei requisiti suddetti in mancanza di risposte dagli enti.
Si può pagare all'appaltatore il credito intanto maturato o deve essere sospeso il pagamento in attesa delle risposte degli enti con aggravio di oneri a carico della P.A. per richieste di interessi????
Grazie!
contratto di appalto stipulato tra P.A. e appaltatore nelle more dell'acquisizione delle certificazioni di cui all'art. 38 del DLgs.vo 163/2006 sottoposto a condizione risolutiva in caso di dichiarazione mendace resa in sede di gara.
La consegna dei lavri viene effettuata e nei confronti dell'appaltare matura un credito certo, liquido ed esigibile ma non risulta eseguita la verifica dei requisiti suddetti in mancanza di risposte dagli enti.
Si può pagare all'appaltatore il credito intanto maturato o deve essere sospeso il pagamento in attesa delle risposte degli enti con aggravio di oneri a carico della P.A. per richieste di interessi????
Grazie!
l'aggiornato- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 19.05.11
Re: pagamento all'appaltatore in caso di condizione risolutiva del contratto
la situazione non è delle migliori...intanto il contratto poteva stipularsi solo ad acquisita documentazione.Se questo non è avvenuto ,e la ditta ha comunque lavorato bisognerà comunque pagarla per i lavori svolti ,le cose si possono complicare se la documentazione sopravvenuta attesterà l'assenza di requisiti o irregolarità contributive .
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Pagamento
Come Francodan la vedo proprio male!!!
Il soggetto che ha sottoscritto il contratto aveva l'obbligo, prima della sottoscrizione , di verificare i requisiti ed acquisire la documentazione.
Non vi e' dubbio che i lavori debbano essere pagati ma onestamente come responsabile del finanziario in presenza di Durc irregolare non pagherei fino alla regolarizzazione.
Se interessi commerciali saranno richiesti saranno a carico del sottoscrittore del contratto che ha sbagliato.
Il soggetto che ha sottoscritto il contratto aveva l'obbligo, prima della sottoscrizione , di verificare i requisiti ed acquisire la documentazione.
Non vi e' dubbio che i lavori debbano essere pagati ma onestamente come responsabile del finanziario in presenza di Durc irregolare non pagherei fino alla regolarizzazione.
Se interessi commerciali saranno richiesti saranno a carico del sottoscrittore del contratto che ha sbagliato.
Re: pagamento all'appaltatore in caso di condizione risolutiva del contratto
Il fatto che il lavoro sia stato correttamente svolto da diritto all'impresa di incassare il dovuto, stante il fatto che il ritardo nell'acquisizione della documentazione è collegato a colpa dell'Ente.
Concordo con Paolo sul fatto del ritardare il pagamento, nel caso in cui la ditta procedesse con ingiunzione risponderebbe effettivamente del maggior costo subito dall'Ente il responsabile che non ha curato la verifica della documentazione.
Concordo con Paolo sul fatto del ritardare il pagamento, nel caso in cui la ditta procedesse con ingiunzione risponderebbe effettivamente del maggior costo subito dall'Ente il responsabile che non ha curato la verifica della documentazione.
Re: pagamento all'appaltatore in caso di condizione risolutiva del contratto
Però visto che il DURC va richiesto anche prima dell'eventuale liquidazione della fattura, mi pare che la mancata richiesta del primo DURC per l'affidamento diventi un problema diverso.
Personalmente chiederei anche successivamente la documentazione di cui all'art.38.
Se è tutto ok ma solo il DURC tarda ad arrivare allora la ditta avrà ragione di chiedere interessi, ma se è irregolare cosa può chiedere?
Il Funzionario ha colpa, ma l'obbligo di presentare i documenti grava sulla ditta:
Riporto il comma 3 dell'art.38
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni.
Personalmente chiederei anche successivamente la documentazione di cui all'art.38.
Se è tutto ok ma solo il DURC tarda ad arrivare allora la ditta avrà ragione di chiedere interessi, ma se è irregolare cosa può chiedere?
Il Funzionario ha colpa, ma l'obbligo di presentare i documenti grava sulla ditta:
Riporto il comma 3 dell'art.38
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni.
omar5263- Messaggi : 68
Data d'iscrizione : 03.02.11
Re: pagamento all'appaltatore in caso di condizione risolutiva del contratto
è pur vero che il regolamento di applicazione del codice prevede che il DURC sia acquisito d'ufficio dall'Ente, però se questo non arriva come può esserne colpevole l'Ente?
Sono nel mondo della P.A. da poco ma tanto mi basta per esserne "sconvolto"!
Sono nel mondo della P.A. da poco ma tanto mi basta per esserne "sconvolto"!
omar5263- Messaggi : 68
Data d'iscrizione : 03.02.11
Re: pagamento all'appaltatore in caso di condizione risolutiva del contratto
il problema sta a monte,un contratto d'appalto non può stpularsi in assemza di documentazione completa....fino a quel momento la p.a. ha tutte le sue carte a favore (compreso la revoca dell'aggiudicazione),ma se si stipula sotto condizione sospensiva (sistema non previsto dal codice),allora possono sorgere,anche se la p.a. ha ragione,responsabilità per inadempimento....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Pagamento
Reiterando il mio post precedente concordo appieno con Francodan e Marco Sigaudo....un contratto d'appalto non può stipularsi in assemza di documentazione completa e nel caso le responsabilita' ci sono , eccome.
Re: pagamento all'appaltatore in caso di condizione risolutiva del contratto
se il durc non arriva,l'amministrazione non stipula in quanto comunque il ritardo non è ad essa imputabile.....e nessuna responsabilità poteva sorgere .....si ci augura che il durc successivamente acquisito sia regolare,atteso che come noto,un durc irregolare è causa di esclusione dall'affidamento....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
requisiti art.38
chiedo scusa forse non sono stato sufficientemente chiaro ma le certificazioni che non sono ancora pervenute all'amministrazione sono in effetti quelle relative al casellario giudiziale e carichi pendenti che, di solito, impiegano anche sei mesi. In tal caso come può non stipularsi il contratto? grazie
l'aggiornato- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 19.05.11
Requisiti
Ci dice il Tar Catania Sez. IV, sentenza del 19 gennaio 2011, n. 115
I certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non possono essere considerati integrativi delle dichiarazioni incomplete, né sostitutivi di quelle mancanti. Tali certificati sono infatti parzialmente inadeguati a provare i requisiti di moralità e affidabilità dei concorrenti alle gare pubbliche. Il certificato del casellario giudiziale ottenibile dal privato (al contrario di quello integrale, rilasciabile solo alla pubblica autorità) non riporta, tra le altre, né le sentenze di applicazione della pena su richiesta, di cui agli art. 444 e 445 C.p.p., né le condanne in cui viene concessa la non menzione (art. 175 C.p.), né le misure di prevenzione; il certificato dei carichi pendenti non è rilevante per il contenuto suo proprio (appunto l'esistenza di procedimenti penali in corso), in quanto l'assenza di tali procedimenti non condiziona l'ammissione alla procedura d'appalto (cfr.: Tar Palermo, III, 17 giugno 2008, n. 817;Tar Catania, IV, n. 395/2010, ed ivi ulteriori citazioni di giurisprudenza
Non vedo peraltro il problema poiche' le due certificazioni sono autocertificabili.
I certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non possono essere considerati integrativi delle dichiarazioni incomplete, né sostitutivi di quelle mancanti. Tali certificati sono infatti parzialmente inadeguati a provare i requisiti di moralità e affidabilità dei concorrenti alle gare pubbliche. Il certificato del casellario giudiziale ottenibile dal privato (al contrario di quello integrale, rilasciabile solo alla pubblica autorità) non riporta, tra le altre, né le sentenze di applicazione della pena su richiesta, di cui agli art. 444 e 445 C.p.p., né le condanne in cui viene concessa la non menzione (art. 175 C.p.), né le misure di prevenzione; il certificato dei carichi pendenti non è rilevante per il contenuto suo proprio (appunto l'esistenza di procedimenti penali in corso), in quanto l'assenza di tali procedimenti non condiziona l'ammissione alla procedura d'appalto (cfr.: Tar Palermo, III, 17 giugno 2008, n. 817;Tar Catania, IV, n. 395/2010, ed ivi ulteriori citazioni di giurisprudenza
Non vedo peraltro il problema poiche' le due certificazioni sono autocertificabili.
Re: pagamento all'appaltatore in caso di condizione risolutiva del contratto
l'amministrazione ,in presenza di autocertificazioni si attiva per i controlli e in base alla fase di esecuzione dell'appalto adotterà i relativi provvedimenti di autotutela ove le autocertificazioni siano mendaci .Quindi nel caso in questione l'amministrazione se riteneva di procedere a stipulare il contratto dava atto che era comunque in corso l'acquisizione della documentazione riservandosi l'adozione dei provvediemnti di autotutela.
Qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del DPR
445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la
falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata
dichiarazione delle sentenze di condanna in sede di autocertificazione), potranno ,a seconda della fase di esecuzione del contratto, essere applicate le seguenti sanzioni:
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della
dichiarazione mendace (revoca dell’aggiudicazione o se effettuata l'aggiudicazione come nel caso in questione ,la rescissione del contratto in danno), cui si potanno aggiungere sussistendo i presupposti anche la denuncia all’Autorità giudiziaria per falso,denuncia all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l’inserimento alcasellario informatico per falsa dichiarazione con la conseguente esclusione della ditta da tutte la gare pubbliche .
Qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del DPR
445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la
falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata
dichiarazione delle sentenze di condanna in sede di autocertificazione), potranno ,a seconda della fase di esecuzione del contratto, essere applicate le seguenti sanzioni:
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della
dichiarazione mendace (revoca dell’aggiudicazione o se effettuata l'aggiudicazione come nel caso in questione ,la rescissione del contratto in danno), cui si potanno aggiungere sussistendo i presupposti anche la denuncia all’Autorità giudiziaria per falso,denuncia all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l’inserimento alcasellario informatico per falsa dichiarazione con la conseguente esclusione della ditta da tutte la gare pubbliche .
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
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