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spese per missioni: esclusioni
Sto determinando la base di calcolo per la spesa massima sostenibile nel 2011 per missioni. L'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 prevede l'esclusione "delle missioni delle forze di polizia". Quindi non dovrei considerare quelle sostenute nel 2009 per la polizia locale che per il 2011 non è soggetta a limitazioni per tale voce di spesa.
Devo comunque includere anche le spese di missione degli amministratori. Nel 2009 il mio comune ha sostenuto spese per il rimborso dei viaggi del commissario straordinario, prima, e del sindaco poi, dalla loro residenza (fuori comune) alla sede municipale. Devo considerare anche queste spese?
Sempre il comma in questione stabilisce che "il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente". In pratica in un comune il Sindaco potrebbe derogare a tale limite, ovviamente motivandolo?
Scusate ma i dubbi mi assalgono... non ci capisco più niente!
Devo comunque includere anche le spese di missione degli amministratori. Nel 2009 il mio comune ha sostenuto spese per il rimborso dei viaggi del commissario straordinario, prima, e del sindaco poi, dalla loro residenza (fuori comune) alla sede municipale. Devo considerare anche queste spese?
Sempre il comma in questione stabilisce che "il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente". In pratica in un comune il Sindaco potrebbe derogare a tale limite, ovviamente motivandolo?
Scusate ma i dubbi mi assalgono... non ci capisco più niente!
carla- Messaggi : 171
Data d'iscrizione : 10.12.10
Re: spese per missioni: esclusioni
Buongiorno Carla.
Sulle spese di polizia concordo, presta solo attenzione al fatto che le missioni siano state effettivamente sostenute per compiti caratterizzanti l'attività tipica delle forze di polizia e non per sopperire a necessità istituzionali.
Sul fatto che il Sindaco arbitrariamente decida di sfondare sono invece un po' titubante, egli deve infatti precedentemente comunicare agli organi di controllo e di revisione dell'Ente questa scelta, non è scontato il parere positivo di detti organi.
Mi sembra comunque una giusta causa il rimborso spettante al Commissario.
Sulle spese di polizia concordo, presta solo attenzione al fatto che le missioni siano state effettivamente sostenute per compiti caratterizzanti l'attività tipica delle forze di polizia e non per sopperire a necessità istituzionali.
Sul fatto che il Sindaco arbitrariamente decida di sfondare sono invece un po' titubante, egli deve infatti precedentemente comunicare agli organi di controllo e di revisione dell'Ente questa scelta, non è scontato il parere positivo di detti organi.
Mi sembra comunque una giusta causa il rimborso spettante al Commissario.
missioni dipendenti ed amministratori
deliberazione 10/2011 Corte dei Conti Liguria
"Gli stanziamenti rivolti al pagamento dei rimborsi per le missioni effettuate dal Sindaco e dagli amministratori locali presso altre istituzioni ed, in generale, le missioni finalizzate all'adempimento di compiti istituzionali, trovano allocazione differente dagli stanziamenti presi in considerazione dal comma 12 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 e pertanto non soggiaciono ai limiti quantitativi individuati dal predetto articolato normativo.
In tal senso militano argomenti testuali e logici. In primis, come sopra osservato, il legislatore si è occupato della tipologia di missioni in esame al comma 9 dell'art. 5 il quale è rubricato "Economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici". Di contro l'art. 6 è rubricato "riduzione dei costi degli apparati amministrativi". Il legislatore ha mostrato quindi la volontà di distinguere tra gli organi di governo, attuatori della politica dell'ente locale, ed il personale amministrativo o contrattualizzato".
....Pertanto, ho rivisto i miei conteggi ed ho escluso le spese sostenute nel 2009 per missioni degli amministratori.
"Gli stanziamenti rivolti al pagamento dei rimborsi per le missioni effettuate dal Sindaco e dagli amministratori locali presso altre istituzioni ed, in generale, le missioni finalizzate all'adempimento di compiti istituzionali, trovano allocazione differente dagli stanziamenti presi in considerazione dal comma 12 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 e pertanto non soggiaciono ai limiti quantitativi individuati dal predetto articolato normativo.
In tal senso militano argomenti testuali e logici. In primis, come sopra osservato, il legislatore si è occupato della tipologia di missioni in esame al comma 9 dell'art. 5 il quale è rubricato "Economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici". Di contro l'art. 6 è rubricato "riduzione dei costi degli apparati amministrativi". Il legislatore ha mostrato quindi la volontà di distinguere tra gli organi di governo, attuatori della politica dell'ente locale, ed il personale amministrativo o contrattualizzato".
....Pertanto, ho rivisto i miei conteggi ed ho escluso le spese sostenute nel 2009 per missioni degli amministratori.
carla- Messaggi : 171
Data d'iscrizione : 10.12.10
Re: spese per missioni: esclusioni
sulla esclusione dal computo di missioni se finanziate da privati o altri soggetti pubblici sezione toscana 179 2011
L’ente chiede se dal calcolo della spesa per missioni cui far riferimento per l’applicazione del 50% della spesa corrispondente del 2009 debba o meno essere escluso quanto finanziato da altri soggetti pubblici o privati richiamando una delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, investite della questione, hanno espresso un principio di massima in riferimento alle spese per incarichi di studio e consulenza.
Si ricorda che la deliberazione in questione (n. 7 del 7 febbraio 2011) stabilisce che: “Con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Diversamente si finirebbe con l’impedire le spese per studi o consulenze, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all’ente locale (stante la provenienza comunitaria, statale o privatistica delle risorse), in ossequio al principio della universalità del bilancio ed al rispetto del tetto di spesa programmato. Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall’impatto sul bilancio dell’ente.”
Il collegio ritiene che la norma di cui all’art. 6, comma 12, possa essere intesa alla stregua della norma di cui all’art. 6, comma 7 della medesima L. 122/2010 (riferita alla spesa per studi e consulenze), quale disposizione che introduce un principio di riduzione della spesa in rapporto al tetto di un anno di riferimento, e perciò strettamente collegata all’impatto sul bilancio del singolo ente considerato. Da ciò può farsi discendere l’interpretazione che tende all’esclusione dal computo della spesa (sia della spesa per rimborsi del 2011 che della medesima spesa sostenuta nel 2009) di quanto oggetto di finanziamento da parte di soggetti pubblici o privati terzi.
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 8860/1.13.9.
DISPONE
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Livorno e al Presidente del relativo Consiglio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2011
Il Presidente estensore
f.to Vittorio GIUSEPPONE
Depositata in Segreteria il 23 giugno 2011
Il Funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Pier Domenico BORRELLO
L’ente chiede se dal calcolo della spesa per missioni cui far riferimento per l’applicazione del 50% della spesa corrispondente del 2009 debba o meno essere escluso quanto finanziato da altri soggetti pubblici o privati richiamando una delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, investite della questione, hanno espresso un principio di massima in riferimento alle spese per incarichi di studio e consulenza.
Si ricorda che la deliberazione in questione (n. 7 del 7 febbraio 2011) stabilisce che: “Con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Diversamente si finirebbe con l’impedire le spese per studi o consulenze, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all’ente locale (stante la provenienza comunitaria, statale o privatistica delle risorse), in ossequio al principio della universalità del bilancio ed al rispetto del tetto di spesa programmato. Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall’impatto sul bilancio dell’ente.”
Il collegio ritiene che la norma di cui all’art. 6, comma 12, possa essere intesa alla stregua della norma di cui all’art. 6, comma 7 della medesima L. 122/2010 (riferita alla spesa per studi e consulenze), quale disposizione che introduce un principio di riduzione della spesa in rapporto al tetto di un anno di riferimento, e perciò strettamente collegata all’impatto sul bilancio del singolo ente considerato. Da ciò può farsi discendere l’interpretazione che tende all’esclusione dal computo della spesa (sia della spesa per rimborsi del 2011 che della medesima spesa sostenuta nel 2009) di quanto oggetto di finanziamento da parte di soggetti pubblici o privati terzi.
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 8860/1.13.9.
DISPONE
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Livorno e al Presidente del relativo Consiglio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2011
Il Presidente estensore
f.to Vittorio GIUSEPPONE
Depositata in Segreteria il 23 giugno 2011
Il Funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Pier Domenico BORRELLO
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
esclusioni forze di polizia
Ciao!
il d,l 78/2010 esclude l'applicazione della norma relativa alle trasferte all'estero al personale appartenente alle forze di polizia .
Cosa si intende per "forze di polizia"?
Tutte le forze di polizia e quindi il personale amministrativo + quello operativo o solo quello operativo con qualifica di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria?
Grazie di cuore.
Andreina
il d,l 78/2010 esclude l'applicazione della norma relativa alle trasferte all'estero al personale appartenente alle forze di polizia .
Cosa si intende per "forze di polizia"?
Tutte le forze di polizia e quindi il personale amministrativo + quello operativo o solo quello operativo con qualifica di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria?
Grazie di cuore.
Andreina
Andreina- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 02.06.11
polizia
solo quello operativo con qualifica di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria e non gia' il personale amministrativo che non puo' operare in tal senso
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