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Asta di vendita deserta

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Messaggio  omar5263 Ven 27 Mag 2011 - 8:48

Chiedo se qualcuno ha avuto esperienza in tal senso:
Per vendere degli alberi si procede con asta pubblica ai sensi del R.D. 23/05/1924 n.827 art.73 lettera b) e art.75 (quindi con busta segreta dell'amministrazione).
Si presenta una sola ditta che non raggiunge il minimo, quindi asta dichiarata deserta.
A questo punto:
a- nuova asta;
b- trattativa privata con la ditta che si è presentata;
c- procedura negoziata tramite invito di x ditte.
Secondo voi?
Grazie a tutti e buon week end.
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Messaggio  Paolo Gros Ven 27 Mag 2011 - 11:40

Puoi procedere alla trattativa privata alle stesse condizioni contenute nel bando di gara utilizzato per l'asta pubblica.
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Messaggio  omar5263 Ven 27 Mag 2011 - 12:57

Benone. Grazie mille.
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Messaggio  francodan Sab 28 Mag 2011 - 6:49

la legge di contabilità è molto restrittiva in merito,è opportuno ,e lo hanno fatto molti comuni adottare in seguito alla bassanini il regolamento di alienazione del patrimonio comunale per consentire le forme e procedure semplificate di vendita....il regolamento di contabilità dello stato oltre a prevedere forme molto complesse per la vendita sembra far seguire ad una diserzione ,l'obbligo di altra asta pubblica.
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Messaggio  omar5263 Sab 28 Mag 2011 - 8:19

Preciso che si tratta di un valore di circa 20 mila euro. In ogni caso vorrei non sbagliare perché il clima, per vari motivi, si è piuttosto riscaldato. Quindi secondo te in assenza di un regolamento dovrei rifare l'asta, se ho capito bene. Grazie per l'indicazione.
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Messaggio  Paolo Gros Sab 28 Mag 2011 - 10:38

Condivido ma in rapporto al materiale in asta ( legname) ed all'importo ritengo che un secondo tentativo di asta si dimostrerebbe antieconomico.
In casistiche simili ( importi poco elevati ) dopo la prima asta deserta , motivando l'economicita' dell'azione amministrativa, ho sempre ritenuto procedere alla trattativa privata come detto.
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Messaggio  francodan Dom 29 Mag 2011 - 2:27

capisco l'importo e il fatto che deserta l'asta è probabile che un 'altra asta vada deserta e quindi sarebbe più conveniente la trattativa privata....ma il problema è solo uno....se non avete adottato il regolamento sulla alienazione del patrimonio in conformità alla bassanini ,non si può procedere per vendere beni immobili con trattative private perchè il regolamento di contabilità dello stato ed enti pubblici non lo consente.....
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Messaggio  Paolo Gros Dom 29 Mag 2011 - 10:27

Ma Francodan , posso aver capito male , ma credo si parla di bene mobile ( legname ) tant'e' che viene tagliato , spostato, e credo venduto .
Oppure intendi il bosco ex se come bene immobile.
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Messaggio  francodan Lun 30 Mag 2011 - 0:24

la cosa è indifferente...sia che si tratti di bene immobile che di bene mobile la trattativa privata non è ammessa dal regolamento di contabilità dello stato

36

1. Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti, le varie amministrazioni e i vari servizi dello Stato.

37

1. Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli.


Per derogare ,Sideve intervenire con il regolamento previsto dalla bassanini per l'alienazione e gestione del patrimonio comunale per introdurre forme semplificate.

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Messaggio  francodan Lun 30 Mag 2011 - 1:41

in questo senso anche un parere regione piemonte che cita come obbligo di procedere ad asta pubblica (salvo che il comune non adotti il regolamento di ssemplificazione)una legge del 1908 genericamente riferita alla vendita di beni.

Il Sindaco del Comune XXX chiede di conoscere la procedura inerente la pubblicazione sia
di un provvedimento di sdemanializzazione, sia di un bando di asta pubblica per
l’alienazione di un bene rientrante nel patrimonio dell’ente.
Per rispondere al quesito è necessario preliminarmente richiamare gli articoli da 822 a 829 del
Codice civile, che definiscono la natura dei beni appartenenti ai Comuni, distinguendo tra beni
demaniali, beni appartenenti al patrimonio indisponibile e beni appartenenti al patrimonio
disponibile.
Solo questi ultimi possono essere alienati.
L’art. 829 C.C. dispone che il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio deve
essere assunto con provvedimento, il quale deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i
regolamenti comunali.
In verità la giurisprudenza ammette anche la sdemanializzazione tacita ed il Consiglio di Stato
con la sentenza n. 725 del 10 febbraio 2000 ne illustra i presupposti:
“La sdemanializzazione di un bene pubblico, quando non sia imputabile all’emanazione di un
formale provvedimento di cessazione della demanialità, presuppone altri atti e/o comportamenti
univoci dell’Amministrazione proprietaria, che siano concludenti ed incompatibili con la volontà
di conservare la destinazione del bene stesso all’uso pubblico, ovvero presuppone circostanze
tali da rendere non configurabile un’ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della
funzione pubblica del bene.
La sdemanializzazione tacita di un bene pubblico è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che
mostrino in maniera del tutto inequivocabile la volontà dell’Amministrazione di sottrarre il bene
medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino e non può
desumersi dalla pura e semplice circostanza che il bene non sia più adibito, anche da lungo
tempo, all’uso pubblico”.
Il Comune XXX ha già deliberato la sdemanializzazione, pertanto la delibera consiliare assunta
va pubblicata per lo stesso periodo e con le stesse modalità previste dallo statuto e/o dal
regolamento per il funzionamento degli organi, per tutti gli altri regolamenti approvati dal
Comune.
Per inciso si rileva che parecchi enti hanno ripreso nella loro normazione interna l’obbligo della
doppia pubblicazione dei regolamenti, già prevista nel previgente assetto ordinamentale (Art. 62
– R.D. 3 marzo 1934, n. 383).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica è prevista solo per i beni dello Stato.
Per quanto concerne l’alienazione si condivide l’esigenza di procedere con asta pubblica,
ancorché l’excursus normativo potrebbe approdare a soluzioni diverse.
E infatti:
1) l’art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni, prevede
che: “La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima”;
2) l’art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recita: “I comuni e le province possono
procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui
alla legge 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni ed al regolamento approvato con
R.D. 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità
generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile.
A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e
valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato”;
3) l’art. 4, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stabilisce che: “Le regioni e gli enti
locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all’alienazione di diritti e di beni
immobiliari di proprietà degli enti medesimi”.
4) il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dettante norme in materia di contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture, non si occupa di alienazioni di beni immobili, ma ribadisce che
nell’attività contrattualistica, per i settori interessati dal codice, si applicano i principi di
trasparenza, concorsualità, parità di trattamento, non discriminazione.
Il richiamo effettuato dall’art. 12 della legge n. 127/97, ai principi generali dell’ordinamento
giuridico-contabile; i chiari inviti del Codice appalti; la Carta Costituzionale che all’art. 97
impone l’applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità, convergono tutti a
privilegiare la tesi che la procedura ad evidenza pubblica è l’unica che consente la traduzione dei
principi in realtà fattuale.
Sulla pubblicazione del bando di asta si richiama l’attenzione dell’ente sulle prescrizioni
contenute nell’art. 59 della L. n. 142/90, laddove si prevedeva l’obbligo di deliberare il
regolamento per la disciplina dei contratti entro un anno dall’entrata in vigore di quella legge.
La legge n. 142/90 è stata sostituita dal T.U. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ma
non v’è dubbio che tutti i Comuni dovrebbero avere un regolamento dei contratti, ancorché non
aggiornato e, all’interno dello stesso si sarebbero dovuti prevedere i termini e le modalità di
pubblicazione del bando di gara per asta pubblica.
In ogni caso, qualora non sussista una norma regolamentare comunale, si richiama l’art. 64 del
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, tuttora in vigore, che prevede la pubblicazione dell’avviso d’asta
per almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’incanto e di quello per la successiva
aggiudicazione.
Il successivo art. 66 del R.D. sopra citato indica le modalità di pubblicazione a seconda del
valore rivalutato dell’importo a base d’asta.
Si ritiene utile precisare che quando il legislatore impegna gli enti ad assolvere obblighi di
pubblicità, in attuazione del principio di trasparenza, fa chiaramente riferimento alla pubblicità
minima richiesta, rinviando alla discrezionalità dell’ente la possibilità di ampliare i luoghi e gli
strumenti deputati a ricevere gli atti in pubblicazione.
Circa l’ultimo quesito sulla pubblicazione per estratto, lo stesso è sufficiente solo quando la
norma lo preveda espressamente, altrimenti la pubblicazione è riferita all’intero provvedimento
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Messaggio  omar5263 Mer 1 Giu 2011 - 3:37

Ancora un chiarimento se ne avete voglia.
L'asta di cui al post iniziale è stata esperita con la cosiddetta "busta segreta dell'amministrazione".
Ovviamente nell'avviso d'asta, oltre a dire le modalità con cui l'asta si sarebbe svolta, ho indicato un importo a base, diciamo 10.000 euro (calcolato dalla Forestale in sede di martellata) che mi è servito per calcolare la cauzione.
Chiaramente la busta dell'amministrazione era più alta (nel mio caso quasi il doppio addirittura).
L'unica ditta che ha presentato l'offerta visto che non ha raggiunto l'importo contenuto nella busta dell'amministrazione è stata esclusa, e ad essa, come dice la norma, è stato poi comunicato l'importo contenuto nella busta.
Oggi la medesima ditta sostiene che presenterà un esposto in quanto ritiene che la procedura applicata non sia corretta e che la valutazione fatta dall'amministrazione sia spropositata.
Qualcuno di voi ha esperienza o comunque puo' confermarmi se la procedura adottata è errata?
In tal caso mi converrebbe trovare un accordo prima di crearmi maggiori problemi.
Grazie ancora.


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Messaggio  omar5263 Mer 1 Giu 2011 - 3:55

Dimenticavo, il CIG non si richiede in caso di vendita vero? Embarassed
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Messaggio  Paolo Gros Mer 1 Giu 2011 - 4:04

Nel ringraziare Francodan per l'attento esame del problema rispondo a Omar.
Il Cig non occorre ma la procedura adottata , come da te descritta non mi pare regolare .
La base d'asta e' di 10.000 € ed un concorrente viene escluso poiche' . pur avendo offerta la rialzo e' inferiore alla "la busta dell'amministrazione " .
Onestamente non riesco a comprendere.
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Messaggio  omar5263 Mer 1 Giu 2011 - 4:11

Mi spiego meglio.
il R.D. 827/1924 art.73 lett.b e art. 75 regolano questa modalità di asta.
E' appunto prevista una busta segreta dell'Amministrazione.
Premetto che tale procedura è stata usata dai miei predecessori nell'Ente ed è sempre andato tutto bene.
Forse però ho perso qualche norma per strada....
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Messaggio  Paolo Gros Mer 1 Giu 2011 - 4:31

Non ti sei perso niente ma cio' che intendo e' che dell'art.73 del RD o si applica il punto b o il punto c e non tutti e due poiche' la norma dice :
"si tiene in uno dei seguenti modi "
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Messaggio  omar5263 Mer 1 Giu 2011 - 4:41

Essendo che però la Forestale mi ha indicato un prezzo base da citare, ed inoltre dovevo pur calcolare in qualche modo l'importo della cauzione provvisioria, ho pensato che fosse corretto comunque citarlo precisando però che il metodo adottato sarebbe stato quello di cui alla lettera b.
Secondo te come potrei fare ora?
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Messaggio  Paolo Gros Mer 1 Giu 2011 - 4:46

Molto onestamente provvederei ( poiche' andata deserta 9 a fare come indicato da Francodan ovvero ripeti un secondo tentativo utilizzando o la lettera b o la lettera c.
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Messaggio  omar5263 Mer 1 Giu 2011 - 5:00

Il problema è che la ditta ora mi dice che vuole l'aggiudicazione altrimenti segue le vie legali.
Ultima richiesta: secondo te rischio di dover "svendere" oppure alla peggio mi annullano il procedimento con eventuale risarcimento alla ditta.
Grazie mille, buon lavoro.
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Messaggio  Paolo Gros Mer 1 Giu 2011 - 5:30

La ditta puo' dire cio' che crede ma se con atto di autotutela provvedi ad annullare l'asta ed a ripeterla il problema non si pone proprio.
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Messaggio  omar5263 Mer 1 Giu 2011 - 5:59

Quindi è sufficiente che con una determina io annulli l'asta?
Poi dammi in privato il tuo indirizzo e ti mando almeno 2 salami di mio nonno.... Very Happy
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Messaggio  francodan Mer 1 Giu 2011 - 8:19

ripeto se non hai il regolamento di semplificazione previsto dalla bassanini devi procedere con le procedure previste dalla legislazione statale e in specifico ad asta pubblica scegliendo uno dei metodi previsti....prima di fare un 'altra asta ,mi farei supportare da una perizia tecnica sul valore del bene come è normale fare .....la ditta partecipante non ha nulla da chiedere ,se ha offerto un prezzo inferiore a quello fissato dall'amministrazione(l'amministrazione vende a quel prezzo o a prezzo superiore...non a quello preteso o auspicato dal privato !!!!)...se poi la procedura avviata era non regolare la si annulla per vizio di legittimità....
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Messaggio  omar5263 Ven 3 Giu 2011 - 0:50

Rispondo a Francodan ringraziandolo per il suo interessamento al caso.
Informo che nel frattempo ho provveduto ad annullare l'asta secondo la procedura da voi indicatami.
Per tornare alla stima delle piante, è stata fatta dalla Forestale in sede di martellata.
Il problema sta proprio qui.
La Forestale ha dato una valutazione che secondo il mio Consiglio è assolutamente ridicola. Da qui la volontà di utilizzare la busta dell'amministrazione (con all'interno un valore molto più alto).
Visto poi che l'unica ditta che ha partecipato è stata mandata dalla Forestale, il tutto mi fa pensare..........che siamo in Italia.
Pensavo a questo punto di indire la nuova asta (non più indicando una base d'asta) ma solo precisando che l'offerta sarà confrontata con la busta dell'amministrazione. Lavorando un po' di più sulla pubblicità dell'evento magari.
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Messaggio  francodan Ven 3 Giu 2011 - 1:02

quando si procede ad una asta per alienare un bene si procede prima a incaricare il tecnico comunale o altra persona esperta a predisporre una perizia di stima (se del caso anche giurata-asseverata)e quella perizia che costituisce la valutazione sui cui ragionare e predisporre il bando.....
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Messaggio  omar5263 Ven 3 Giu 2011 - 1:25

Da inesperto quale sono pensavo che la perizia della Forestale fungesse da stima superpartes visto che nell'ipab in cui lavoro non c'è personale con competenze adeguate.
A questo punto prima di proseguire con l'asta incaricherò qualcuno per la perizia.
Grazie ancora e buon lavoro.
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