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http://www.irpef.info/VERSAMENTI F/24 ERRONEAMENTE ACCREDITATI AD ALTRO COMUNE
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VERSAMENTI F/24 ERRONEAMENTE ACCREDITATI AD ALTRO COMUNE
Qual'è la procedura che deve attivare l'Ufficio se riscontra dietro esibizione da parte del contribuente che un versamento F/24 indicante l'esatto codice del Comune viene erroneamente accreditato ad un'altro Comune?
tanino- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 04.01.12
Re: VERSAMENTI F/24 ERRONEAMENTE ACCREDITATI AD ALTRO COMUNE
visto che ci stiamo litigando con un altro comune per un'ici versata a loro per errore di compilazione F24 e venuto fuori in fase di accertamento secondo te qual è la procedura corretta? esiste una normativa o ti rifai ad una prassi? Grazie!Paolo Gros ha scritto:come per l'Ici per la parte comunale
comune di monterosso- Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 27.01.12
Località : monterosso al mare - cinque terre - la spezia
rimborsi
MEF – Risoluzione n.2 del 13.12.2012
RIMBORSI IMU
Per ottenere il rimborso Imu il contribuente deve presentare una sola istanza al comune, anche nel caso in cui abbia versato in eccesso sia la quota comunale e sia quella riservata allo Stato. Le regolazioni contabili tra Comune e Stato saranno eseguite seguendo istruzioni che saranno diramate in seguito. E' il principio che si ricava dai tanto attesi chiarimenti ufficiali per seguire correttamente le procedure di rimborso dell'Imu contenuti nella risoluzione n. 2/Df del 13 dicembre 2012 del Dipartimento delle Finanze.
Le incertezze applicative nascono fondamentalmente dall'art. 13, comma 11, del dl 6 dicembre 2011, n. 201, che destina una quota del gettito dell'Imu allo Stato delegando le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta al comune e se la norma da un lato precisa che all'ente locale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nulla dispone in ordine a chi debba effettuare i rimborsi. Nella risoluzione dopo aver più volte ribadito che l'Imu è un tributo comunale, vengono esaminate varie ipotesi di erroneo versamento dell'Imu, con tanto di esemplificazioni.
a) Versamento allo Stato e al comune di un importo non dovuto. Se il contribuente vanta un credito nei confronti sia del comune e sia dello Stato per aver versato ad entrambi importi non dovuti, per ottenere il rimborso deve presentare un'unica istanza al comune che deve, naturalmente, verificare se la richiesta ha fondamento.
Detta soluzione è improntata su principi di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di tutela dell'affidamento e della buona fede, tutelati dallo statuto dei diritti dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, che impediscono che il contribuente sia costretto a richiedere il rimborso di un tributo comunale a due soggetti diversi.
Riguardo poi alla liquidazione al comune dell'eventuale rimborso della quota versata allo Stato la risoluzione non offre al momento alcuna soluzione ma, sembrando soprattutto rivolta a garantire la posizione del contribuente, rinvia ad istruzioni che saranno impartite in un momento successivo.
b) Versamento allo Stato di una quota Imu dovuta al comune. Qualora il contribuente abbia un credito Imu solo nei confronti dello Stato, in quanto ha versato una quota erariale superiore al dovuto, per ottenere il rimborso deve presentare un'istanza al comune per l'importo pari alla differenza tra la somma versata allo Stato e quella dovuta al comune. Sarebbe, infatti, assurdo pretendere che il contribuente versi una somma al comune e richieda contestualmente il rimborso di un importo già versati a giugno allo Stato. Spetta, poi, all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie. Naturalmente il contribuente seppure residua una somma da versare al comune, non dovrà effettuare alcun versamento al momento del saldo Imu fissato al 17 dicembre.
c) Versamento allo Stato di un importo non dovuto. Se il contribuente ha erroneamente versato allo Stato una somma non dovuta e in occasione del pagamento del saldo Imu, pur tenendo conto di quanto versato allo Stato, debba pagare un determinato importo a favore del comune, dovrà presentare all'ente locale un'istanza nella quale deve evidenziare che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente pagata allo Stato all'acconto di giugno. Anche in questo caso il compito di effettuare le relative regolazioni contabili spetta, all'ente locale e allo Stato.
d) Versamento con erronea indicazione del codice tributo. Tale ipotesi può verificarsi quando il contribuente indica erroneamente il codice tributo relativo all'immobile assoggettato all'imposta; ciò determina, quindi, una diversa distribuzione dell'imposta tra Stato e comune. Nella risoluzione, oltre a ribadire che le relative regolazioni finanziarie dovranno essere eseguite dall'ente locale e dallo Stato, precisa che la correzione dei codici tributo non può essere richiesta all'Agenzia delle Entrate, in quanto l'Imu è un tributo comunale.
e) Versamento con erronea indicazione del codice catastale da parte dell'intermediario. E' questo il caso in cui l'intermediario presso il quale è stato presentato il modello F24 (banca, Poste Italiane spa, agente della riscossione), riporta in maniera errata il codice catastale del comune dove è situato l'immobile, indicato dal contribuente nel modello F24. In questo caso, l'intermediario, su richiesta del contribuente, in base alle vigenti disposizioni, deve richiedere l'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e rinviarlo con i dati corretti.
Solo in tal modo la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette ed effettuare, infine, le relative regolazioni finanziarie. Nella risoluzione è rivolto alla fine un monito al contribuente che dovrà tenere informato il comune interessato dell'avvenuta operazione «nelle forme ritenute più idonee».
RIMBORSI IMU
Per ottenere il rimborso Imu il contribuente deve presentare una sola istanza al comune, anche nel caso in cui abbia versato in eccesso sia la quota comunale e sia quella riservata allo Stato. Le regolazioni contabili tra Comune e Stato saranno eseguite seguendo istruzioni che saranno diramate in seguito. E' il principio che si ricava dai tanto attesi chiarimenti ufficiali per seguire correttamente le procedure di rimborso dell'Imu contenuti nella risoluzione n. 2/Df del 13 dicembre 2012 del Dipartimento delle Finanze.
Le incertezze applicative nascono fondamentalmente dall'art. 13, comma 11, del dl 6 dicembre 2011, n. 201, che destina una quota del gettito dell'Imu allo Stato delegando le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta al comune e se la norma da un lato precisa che all'ente locale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nulla dispone in ordine a chi debba effettuare i rimborsi. Nella risoluzione dopo aver più volte ribadito che l'Imu è un tributo comunale, vengono esaminate varie ipotesi di erroneo versamento dell'Imu, con tanto di esemplificazioni.
a) Versamento allo Stato e al comune di un importo non dovuto. Se il contribuente vanta un credito nei confronti sia del comune e sia dello Stato per aver versato ad entrambi importi non dovuti, per ottenere il rimborso deve presentare un'unica istanza al comune che deve, naturalmente, verificare se la richiesta ha fondamento.
Detta soluzione è improntata su principi di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di tutela dell'affidamento e della buona fede, tutelati dallo statuto dei diritti dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, che impediscono che il contribuente sia costretto a richiedere il rimborso di un tributo comunale a due soggetti diversi.
Riguardo poi alla liquidazione al comune dell'eventuale rimborso della quota versata allo Stato la risoluzione non offre al momento alcuna soluzione ma, sembrando soprattutto rivolta a garantire la posizione del contribuente, rinvia ad istruzioni che saranno impartite in un momento successivo.
b) Versamento allo Stato di una quota Imu dovuta al comune. Qualora il contribuente abbia un credito Imu solo nei confronti dello Stato, in quanto ha versato una quota erariale superiore al dovuto, per ottenere il rimborso deve presentare un'istanza al comune per l'importo pari alla differenza tra la somma versata allo Stato e quella dovuta al comune. Sarebbe, infatti, assurdo pretendere che il contribuente versi una somma al comune e richieda contestualmente il rimborso di un importo già versati a giugno allo Stato. Spetta, poi, all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie. Naturalmente il contribuente seppure residua una somma da versare al comune, non dovrà effettuare alcun versamento al momento del saldo Imu fissato al 17 dicembre.
c) Versamento allo Stato di un importo non dovuto. Se il contribuente ha erroneamente versato allo Stato una somma non dovuta e in occasione del pagamento del saldo Imu, pur tenendo conto di quanto versato allo Stato, debba pagare un determinato importo a favore del comune, dovrà presentare all'ente locale un'istanza nella quale deve evidenziare che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente pagata allo Stato all'acconto di giugno. Anche in questo caso il compito di effettuare le relative regolazioni contabili spetta, all'ente locale e allo Stato.
d) Versamento con erronea indicazione del codice tributo. Tale ipotesi può verificarsi quando il contribuente indica erroneamente il codice tributo relativo all'immobile assoggettato all'imposta; ciò determina, quindi, una diversa distribuzione dell'imposta tra Stato e comune. Nella risoluzione, oltre a ribadire che le relative regolazioni finanziarie dovranno essere eseguite dall'ente locale e dallo Stato, precisa che la correzione dei codici tributo non può essere richiesta all'Agenzia delle Entrate, in quanto l'Imu è un tributo comunale.
e) Versamento con erronea indicazione del codice catastale da parte dell'intermediario. E' questo il caso in cui l'intermediario presso il quale è stato presentato il modello F24 (banca, Poste Italiane spa, agente della riscossione), riporta in maniera errata il codice catastale del comune dove è situato l'immobile, indicato dal contribuente nel modello F24. In questo caso, l'intermediario, su richiesta del contribuente, in base alle vigenti disposizioni, deve richiedere l'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e rinviarlo con i dati corretti.
Solo in tal modo la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette ed effettuare, infine, le relative regolazioni finanziarie. Nella risoluzione è rivolto alla fine un monito al contribuente che dovrà tenere informato il comune interessato dell'avvenuta operazione «nelle forme ritenute più idonee».
Re: VERSAMENTI F/24 ERRONEAMENTE ACCREDITATI AD ALTRO COMUNE
io sto parlando ancora di ici....in fase di accertamento un contribuente - in realtà più di uno - si è reso conto di aver sbagliato il codice comune in sede di versamento per ici dovuto per gli anni dal 2007 al 2010 e noi e l'altro comune non siamo d'accordo sulla procedura da tenere e volevo sapere il tuo parere.....e per gli f24 - sempre degli anni dal 2007 al 2010 - sbagliati dalla banca?
comune di monterosso- Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 27.01.12
Località : monterosso al mare - cinque terre - la spezia
versamenti
il buon senso impone lo scambio del dovuto tra gli enti
Firmate se condividete la petizione al link
http://firmiamo.it/asfel
Firmate se condividete la petizione al link
http://firmiamo.it/asfel
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