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fotocopiatrice per scuole

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fotocopiatrice per scuole  Empty fotocopiatrice per scuole

Messaggio  aua Gio 15 Nov 2012 - 1:31

è stata chiesto a questo comune di fornire una fotocopiatrice per le scuole. può rientrare nelle spese di arredamento come previsto dalle legge 23-1996?
in merito alla novità dell'art. 7 c. 31 dl 95-2012 avete comprato i registri scolastici?
grazie

aua

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fotocopiatrice per scuole  Empty Re: fotocopiatrice per scuole

Messaggio  francodan Gio 15 Nov 2012 - 1:45

lombardia corte conti 8 2009

NEL MERITO
1) Quadro normativo
Occorre preliminarmente ricordare che la legge 11 gennaio 1996 n. 23
(“Norme per l'edilizia scolastica”), richiamata nella richiesta di parere in esame,
dopo aver definito le strutture edilizie quali elemento fondamentale e integrante
del sistema scolastico, stabilisce che l’obiettivo della legge è assicurare a tali
strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla
costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali
(art.1, co. 1). Fra gli interventi di edilizia scolastica da realizzare e finanziabili in
base alla legge stessa, sono ricompresi anche gli edifici sedi di uffici scolastici
provinciali e regionali (art.2, co. 2).
L’art.3, co. 1, della legge n.23/1996 individua le competenze degli enti
locali nella realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari
e medie;
4
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie
artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.
Lo stesso art.3, al comma 2, dispone inoltre che “in relazione agli
obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì
alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche
e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai
relativi impianti”.
Le competenze così individuate dalla legge s’innestano nell’ampio spettro
di funzioni delineato dall’art.13 del d.lgs. n.267/2000, con riguardo ai comuni, e
dall’art.19, lettera i) dello stesso T.U.E.L., con riguardo alle provincie (“compiti
connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla
formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale”).
In precedenza, la quota di spese in materia di scuole posta a carico degli
enti locali era stabilita nel Testo Unico sull’istruzione elementare, approvato con
R.D. 5-2-1928 n.577 (recentemente abrogato dall’art. 24, D.L. 25 giugno 2008,
n. 112, norma “taglia-leggi”) e dalla Legge 31-12-1962 n. 1859, sulla scuola
media statale.
In seguito, l’art. 159 D.Lgs. 16-4-1994 n. 297 (“Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado”), riproducendo in gran parte la precedente
normativa, ha elencato testualmente gli oneri in materia a carico dei comuni:
“Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi,
alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la
manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi
compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici
e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole
elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli
educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'articolo
139. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento,
l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche
nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria”.
L’art. 107 dello stesso decreto ha previsto, inoltre, che “la
manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli
edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le
scuole. È ugualmente a carico del comune il personale di custodia. Gli oneri per
l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali
5
sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti
dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente
secondo l'originaria destinazione”.
Infine, l’art. 190 dello stesso articolato ha previsto, per la gestione e
manutenzione degli edifici scolastici in generale, che “i comuni sono tenuti a
fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione,
il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere
all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi. (…)”.
Da tale quadro normativo può evincersi che il legislatore abbia inteso
suddividere le competenze tra Enti locali e Ministero dell’Istruzione intestando ai
primi le spese relative alle strutture in cui si svolge l’attività didattica,
ricomprendendo sia i beni immobili a ciò preposti, sia le attrezzature necessarie
per lo svolgimento delle attività stesse, comprese quelle d’ufficio (di mero
supporto alla vera e propria attività didattica); al secondo le spese relative allo
svolgimento dell’attività didattica in senso stretto, sia derivante da programmi
istituzionali sia relativa ad iniziative complementari o attività integrative svolte
all’interno delle istituzioni scolastiche.
2) Nozione di “spese varie d’ufficio”
L'art. 3 della legge n. 23/1996 ha poi introdotto, rispetto ad una
elencazione di spese nominativamente richiamate dalla precedente normativa,
una più lata categoria di “spese varie di ufficio" a carico dei comuni e delle
province, per le scuole di rispettiva competenza, con espressione volutamente
generica per ricomprendere in essa tutte le spese necessarie ad assicurare il
normale funzionamento di una scuola (in questo senso è il parere del Consiglio
di Stato n. 1784/1996 del 25 settembre 1996, a proposito delle spese di pulizia
interna agli edifici scolastici).
La Corte di Cassazione (da ultimo, V Sez., Sent. n. 17617/2004 del 1
settembre 2004) ha successivamente chiarito che l'art. 3 della legge n.
23/1996, con la dettagliata elencazione delle spese poste a carico degli enti
locali, “….inequivocabilmente amplia le incombenze dei Comuni rispetto alla
pregressa normativa, ed, inoltre, nella parte in cui fa su di loro gravare oneri
attinenti all'effettivo uso degli edifici scolastici, quali quelli relativi alle predette
utenze e forniture, introduce specifiche deroghe al principio della ripartizione,
fra i Comuni medesimi e lo Stato, delle spese rispettivamente riguardanti la
gestione degli edifici e la gestione delle attività d'istruzione.
Il carattere eccezionale di tali deroghe osta ad un'esegesi estensiva o ad
un'applicazione analogica della norma stessa, quando demanda ai Comuni le
"spese varie d'ufficio", e quindi esige d'interpretare la relativa espressione in
6
linea con il significato letterale, vale a dire riferita alle spese generali (similari a
quelle di arredamento) che occorrano per rendere effettiva la destinazione di
determinati locali a sede di scuole, senza alcuna possibilità di comprendere
oneri derivanti dal concreto espletamento dell'attività scolastica,…(quali quelli
inerenti alla rimozione dei rifiuti).
L'indicato orientamento giurisprudenziale, in tema di accollo dei tributi
dovuti dalle scuole, ha recentemente ottenuto il conforto della Corte
Costituzionale che, con sentenza n.442/2008 del 29/12/2008 ha confermato
che l'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 costituisce una norma
eccezionale e, perciò, di stretta interpretazione in ordine ai criteri di riparto, tra
gli enti locali e lo Stato, delle spese riguardanti la gestione degli edifici e delle
attività di istruzione (con la conseguenza che tra le “spese varie d'ufficio” non
può farsi rientrare, neppure in via analogica od estensiva, l'onere della TARSU).
Si evidenzia, inoltre, che il legislatore, nel declinare le spese poste a
carico di provincie e comuni, non ha operato una netta distinzione tra spese in
conto capitale e spese in parte corrente, ma si è limitato ad accorpare, stando
alla lettera della norma, le “spese varie di ufficio” con quelle “per
l'arredamento” e “quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista
dell'acqua e del gas, per il riscaldamento” con i “relativi impianti”.
Tale distinzione non può quindi ritenersi il discrimine per individuare le
spese accollabili agli enti locali, potendo rientrare in esse sia beni durevoli ed
inventariabili, sia spese per la somministrazione di materiali di consumo.
In conclusione, la formulazione dell'art. 3, comma 2, della legge 11
gennaio 1996, n. 23 fa ritenere che fra le “spese varie d’ufficio” necessarie ad
assicurare il normale funzionamento di una scuola, assumibili dagli enti locali,
possono annoverasi quelle che abbiano una diretta correlazione con la gestione
dei locali forniti dagli enti territoriali e corrispondano alla specifica finalità di
rendere effettiva la destinazione dell’immobile a sede scolastica, restando
invece esclusi gli oneri derivanti dal concreto espletamento dell'attività
didattica. Fra le spese assumibili dagli enti locali possono quindi rientrare quelle
necessarie a dotare le segreterie scolastiche di tutti gli strumenti idonei al loro
funzionamento, assolvendo gli uffici di segreteria, come sopra esposto, ad una
funzione di mero supporto alla vera e propria attività didattica.
3) Riparto concreto delle singole spese
Quanto alla specifica tipologia di beni o servizi oggetto di acquisto da
parte di comuni o provincie a norma dell’art.3, comma 2, della legge n.
23/1996, richiamati nel quesito (che elenca singoli strumenti informatici
d’ufficio), tenuto conto che esula dalle competenze di questa Sezione esprimere
7
pareri che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che
determinerebbero un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività
gestionale dell’Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile
nell’amministrazione attiva, resta in capo all’ente locale l’individuazione delle
singole spese accollabili in quanto utili al funzionamento degli istituti scolastici
di propria competenza, ovviamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio
opportunamente programmati.
E’ comunque opportuno ricordare che, nell’esercizio di tale attività, l’ente
locale, tenendo presente i principi sopra richiamati e attenendosi ai consueti
canoni di economicità ed efficienza, potrà anche ricorrere alla stipulazione di
apposite convenzioni che, secondo i principi costituzionali di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, statuiscano espressamente tra l’ente
territoriale e gli Uffici scolastici i rispettivi ambiti di competenza nel rispetto del
disposto della legge n. 23/1996; con ciò contribuendo ad assicurare alle
strutture scolastiche “lo sviluppo qualitativo e la collocazione sul territorio
adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali,
economiche e sociali” della comunità amministrata, richiamato quale primario
obiettivo dalla legge stessa.
Infine, laddove sia disposta una contribuzione all’acquisto di beni o
servizi a carico di provincia o comune, sarà buona regola prevedere
conseguentemente un’adeguata rendicontazione da parte degli Uffici beneficiari
sull’utilizzo delle risorse.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(Dott. Massimo Valero) (Dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria
il 23 gennaio 2009
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)
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fotocopiatrice per scuole  Empty PROPRIETA' DEI BENI MOBILI ACQUISTATI DALLA SCUOLA CON CONTRIBUTI DEL COMUNE (PIANO DIRITTO ALLO STUDIO)

Messaggio  fiordaliso Lun 24 Nov 2014 - 7:28

Ciao a tutti!
Qualcuno di voi sa se i beni mobili che acquista la scuola con i contributi del comune sono di proprietà della scuola o del comune?
Da qui infatti discendono i vari obblighi ai fini dell'inventario e degli agenti contabili ...
Grazie mille in anticipo !!! e buona giornata Smile

fiordaliso

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fotocopiatrice per scuole  Empty Re: fotocopiatrice per scuole

Messaggio  francodan Lun 24 Nov 2014 - 10:31

se il comune versa un contributo...non è proprietario...il bene è in proprietà della scuola....
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