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Notifica atti amministrativi
E' corretto procedere alla notifica di atti amministrativi (es. ordinanza sindacale) utilizzando una busta verde non AG ma AR che comunque risponde a tutte le caratteristiche della AG?
(sul frontespizio è espressamente indicato AR e non AG)
grazie
(sul frontespizio è espressamente indicato AR e non AG)
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Raffaele- Messaggi : 70
Data d'iscrizione : 05.02.11
atti
La notificazione a mezzo del servizio postale si effettua secondo le norme previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890. L'art. 10 della legge 3.8.1999, n. 265 ha modificato il primo comma dell'articolo 12 della legge sopra richiamata disponendo che: "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso."
Per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale occorre utilizzare la busta di colore verde stampata secondo il modello ufficiale predisposto dalle Poste e la speciale ricevuta di ritorno.
In sintesi si procede nel modo seguente:
si scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
si scrive sulla busta il nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca e vi si appone il numero del registro cronologico, la firma ed il sigillo dell'ufficio. Sulla busta non devono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (art. 2, primo comma, L. 890/1982 come modificato art. 174, comma 16, D. Lgs. 196/2003);
si compila l'avviso di ricevimento e si aggiunge anche qui il numero del registro cronologico;
dopo la consegna all'ufficio postale della busta e dell'avviso di ricevimento, la ricevuta della raccomandata è conservata ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento.
Alla consegna dell'atto al destinatario provvede l'agente postale con le procedure previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890.
La sentenza n. 346 del 22-23 settembre 1998 della Corte Costituzionale dichiarando l'illegittimità costituzionale:
dell'art. 8, II comma della legge 890/82 nella parte in cui non prevede che - in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte di persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate - sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento;
dell'art. 8, III comma, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale;
ha reso indispensabile l'introduzione di modifiche sostanziali nella procedura di recapito dell'atto da notificare.
Tale modifiche interessano l'attività dell'agente postale e non già direttamente quella del messo comunale, salvo per il fatto che l'atto inesitato non sarà più restituito al soggetto che ha richiesto la notificazione ma resterà giacente nell'agenzia postale.
Si evidenzia, infine, che la Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, comma terzo, della legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Dai principi espressi nella sentenza consegue che il momento di perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:
per il notificante, nella data di consegna dell'atto all'agente notificatore ovvero, nell'ipotesi di notificazioni dirette, nella data della spedizione;
per il destinatario, nella data di ricevimento dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento.
Per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale occorre utilizzare la busta di colore verde stampata secondo il modello ufficiale predisposto dalle Poste e la speciale ricevuta di ritorno.
In sintesi si procede nel modo seguente:
si scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
si scrive sulla busta il nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca e vi si appone il numero del registro cronologico, la firma ed il sigillo dell'ufficio. Sulla busta non devono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (art. 2, primo comma, L. 890/1982 come modificato art. 174, comma 16, D. Lgs. 196/2003);
si compila l'avviso di ricevimento e si aggiunge anche qui il numero del registro cronologico;
dopo la consegna all'ufficio postale della busta e dell'avviso di ricevimento, la ricevuta della raccomandata è conservata ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento.
Alla consegna dell'atto al destinatario provvede l'agente postale con le procedure previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890.
La sentenza n. 346 del 22-23 settembre 1998 della Corte Costituzionale dichiarando l'illegittimità costituzionale:
dell'art. 8, II comma della legge 890/82 nella parte in cui non prevede che - in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte di persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate - sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento;
dell'art. 8, III comma, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale;
ha reso indispensabile l'introduzione di modifiche sostanziali nella procedura di recapito dell'atto da notificare.
Tale modifiche interessano l'attività dell'agente postale e non già direttamente quella del messo comunale, salvo per il fatto che l'atto inesitato non sarà più restituito al soggetto che ha richiesto la notificazione ma resterà giacente nell'agenzia postale.
Si evidenzia, infine, che la Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, comma terzo, della legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Dai principi espressi nella sentenza consegue che il momento di perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:
per il notificante, nella data di consegna dell'atto all'agente notificatore ovvero, nell'ipotesi di notificazioni dirette, nella data della spedizione;
per il destinatario, nella data di ricevimento dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento.
notifiche
pertanto se il nostro ente ha introdotto una personalizzazione della busta verde non sarebbe corretto l'utilizzo??
Raffaele- Messaggi : 70
Data d'iscrizione : 05.02.11
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